Con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU si individua nella società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza del 7 ottobre 2020, n. 21612.
Nel caso di specie, la Società di leasing ha impugnato il diniego di rimborso dell’IMU pagata per l’anno 2012 al Comune, rimborso richiesto in quanto per tutto l’anno 2012 l’immobile in questione era rimasto nella materiale detenzione del locatario nonostante il contratto di leasing fosse stato già risolto in data 29.4.2011. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Nel giudizio d’appello, la CTR ha invece accolto le istanze Comune, rilevando che l’art. 9 del D.lgs. n. 23/2011, in caso di locazione finanziaria, individua il soggetto passivo dell’IMU nel locatario per tutta la durata del contratto e pertanto solo finché il contratto stesso dura, essendo ininfluente il momento della riconsegna.
Per i giudici di legittimità, la disposizione contenuta nell’art. 9 del D.lgs. n. 23/2011 individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto, anche se l’immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini impostivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore. In concreto è il titolo (cioè il contratto stipulato) che determina la soggettività passiva del locatario finanziario e non la disponibilità materiale del bene.
Pertanto, la ritardata riconsegna del bene è fatto idoneo a produrre l’obbligazione risarcitoria inter partes, e all’interno di questo rapporto obbligatorio il creditore può far valer ogni voce di danno emergente e lucro cessante ma non può interferire nel rapporto tra e l’ente impositore e il soggetto passivo come individuato per legge.
Autore: La redazione PERK SOLUTION