ANAC, l’impresa fallita può essere autorizzata alla sola esecuzione dei contratti già stipulati

Con il Comunicato del Presidente, del 7 ottobre 2020, l’Anac ha fornito indicazioni interpretative ed operative in relazione alla sorte dell’attestazione di qualificazione rilasciata alle imprese fallite autorizzate all’esercizio provvisorio dell’impresa, le quali possono proseguire i contratti già stipulati e non anche partecipare a nuove procedure di affidamento. A tal fine, è stato chiarito che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 70, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, l’adozione del decreto di autorizzazione alla continuazione provvisoria dell’esercizio dell’impresa adottato ai sensi dell’articolo 104 della legge fallimentare e l’autorizzazione all’esecuzione dei contratti già stipulati ai sensi dell’articolo 110, comma 3, del codice dei contratti pubblici sospendono l’obbligo di dichiarare la decadenza dell’attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata all’impresa fallita per la carenza del requisito previsto dall’articolo 80, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016. Infine, sono state fornite indicazioni operative agli Organismi di Attestazione, in merito alla conduzione del procedimento di verifica ex articolo 70, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, raccomandando il mantenimento di un contatto diretto con il curatore fallimentare per favorire lo scambio di informazioni utili”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, modifica dell’oggetto degli appalti per adeguamento alle misure anti-contagio

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato al Governo e al Parlamento latto di segnalazione numero 7 concernente la disciplina adottata per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 e, in particolare, gli effetti delle misure anti-contagio sui contratti pubblici in corso di affidamento.
Nello svolgimento delle funzioni istituzionali di vigilanza sul mercato dei contratti pubblici durante il periodo emergenziale, l’Autorità ha ricevuto la segnalazione di alcune criticità conseguenti all’adozione dei Protocolli Anti-contagio sottoscritti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 14 e il 24 marzo 2020, sulle gare, afferenti in particolare al settore dei lavori, in corso di svolgimento. Nello specifico, è stata segnalata l’assenza di uno specifico strumento normativo da utilizzare per apportare modifiche all’oggetto del contratto, al fine del suo adeguamento alle misure anti-contagio, in una fase antecedente all’esecuzione.
L’adeguamento alle misure anti-contagio per le gare in corso di svolgimento comporta una modifica dell’oggetto del contratto che, in alcuni casi, può rivelarsi sostanziale, incidendo sui costi della sicurezza, oltre che sui tempi e sulle modalità di esecuzione della prestazione. Il legislatore dell’emergenza non ha regolato la specifica fattispecie, mentre il codice dei contratti pubblici consente la modifica del contratto soltanto in corso di esecuzione, ai sensi dell’articolo 106.
Con l’atto di segnalazione l’Anac ha suggerito, quindi, l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei provvedimenti in corso di conversione in legge o di ulteriori provvedimenti adottati in conseguenza all’emergenza da Covid-19, l’adozione di specifiche misure volte a consentire – nella fase antecedente l’esecuzione – la modifica dell’oggetto del contratto, in modo da adeguarlo alle misure anti-contagio vigenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La bozza dello schema di regolamento attuativo dei contratti pubblici

È stata diffusa nei giorni scorsi la nuova bozza dello Schema di regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come previsto a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 32/2019, c.d. “sblocca cantieri”, elaborata dalla Commissione di supporto giuridico-amministrativo per l’esame dello schema di regolamento unico nominata dal MIT. Si tratta della terza bozza dello schema di Regolamento attuativo del Codice, ai sensi dell’art. 216, co. 27-octies del Codice medesimo. Il testo deve ancora essere trasmesso al Consiglio di Stato per il parere obbligatorio, oltre che alla Corte dei Conti, alle Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata Stato-Regioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION