Anci: Circolare MEF su procedura “semplificata” su variazione prezzi, estesa a opere PNC

La RGS ha pubblicato la Circolare n. 37 del 9 novembre 2022 con alcune specifiche indicazioni e relative tempistiche da seguire rispetto alle “procedura semplificata” di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 che – ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022, in corso di conversione – trova applicazione anche ai seguenti programmi ed interventi degli enti locali, finanziati con le risorse di cui all’articolo 1 del PNC (DL 59/21):

  • Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 (lettera b), numero 1);
  • Strategia Nazionale Aree Interne – Miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione (lettera c), numero 12);
  • Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica (lettera c), numero 13);
  • Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (lettera d), numero 1)

In particolare, la Circolare 37/2022 fornisce indicazioni operative per:

  • Rimodulazione risorse (art. 7 comma 1, ultimo periodo del DPCM). L’ente locale attuatore può inserire sul sistema Regis le domande di rimodulazione, al fine di richiedere un importo di preassegnazione diverso da quello risultante dall’applicazione al singolo progetto (collegato a specifico CUP) della percentuale indicata nell’Allegato 1 al DPCM 28/7/22. Le richieste per ciascun CUP, da trasmettere aggregate per ciascuna misura (intervento), possono essere inoltrate dall’ente locale dalla data di pubblicazione della circolare fino al 15 novembre 2022.
  • Assegnazione definitiva (art. 7 comma 2 del DPCM). L’ente locale attuatore, entro 5 gg dal perfezionamento del CIG, è tenuto ad aggiornare sul sistema Regis: a) le informazioni relative all’avvio della gara (CIG, data di pubblicazione del bando/avviso di indizione o trasmissione della lettera di invito, importo totale dell’opera e importo gara – da inserire importo originario e importo aggiornato se diverso); b) il fabbisogno finanziario, derivante dall’applicazione dei prezzari aggiornati infrannualmente o incrementati ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 26 del decreto-legge n.50 del 2022, specificando il parametro di calcolo; c) le disponibilità derivanti dall’applicazione dell’articolo 26, comma 6, del decreto-legge n. 50 del 2022 (rimodulazione somme a disposizione QE ed utilizzo di eventuali somme disponibili derivanti da interventi di competenza delle medesime stazioni appaltanti per cui siano stati eseguiti i relativi collaudi).;
  • Annullamento preassegnazione (art. 7 comma 3 del DPCM). L’Amministrazione finanziatrice, entro il 31 gennaio 2023, provvede a rilevare, attraverso i sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato, tutti i CUP di competenza collegati alle diverse misure (interventi) indicate nell’Allegato 1 e individuate ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022, per i quali non siano state avviate le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022.

Alla circolare, che indica schematicamente le diverse fasi della procedura attraverso il sistema informativo ReGis, sono allegati i modelli da utilizzare per le richieste di rimodulazioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

DL Infrastrutture, trasparenza per le procedure semplificate di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

L’ articolo 16-ter del DDL di conversione in legge del D.L. 121/2021, modifica il comma 3 dell’art. 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 al fine di inserirvi la previsione in base alla quale le stazioni appaltanti, ai soli fini di trasparenza, danno evidenza nei rispettivi siti web istituzionali dell’avvio delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara previste dal medesimo comma nel quadro delle semplificazioni introdotte in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC.
Come noto, l’articolo 48 del DL 77/2021 introduce misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea.
È previsto che, per ogni procedura è nominato, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del
2016 (codice degli appalti). L e stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all’articolo 63 per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.
La novella normativa di cui all’art. 16-ter  prevede che, al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti diano evidenza dell’avvio delle procedure negoziate  mediante i rispettivi siti internet istituzionali. La pubblicazione non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION