Pubblico impiego: la P.A. che abusa dei contratti a termine deve risarcire il danno

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la PA  è tenuta a risarcire il danno, non essendo consentita la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. È quanto sancito dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n. 2980 dell’8 febbraio 2021. Nell’impiego pubblico contrattualizzato, il danno risarcibile, derivante dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte della P.A., consiste di norma nella perdita di chance di un’occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell’art. 1223 c.c.. Peraltro, poiché la prova di detto danno non sempre è agevole, è necessario fare ricorso ad un’interpretazione orientata alla compatibilità comunitaria che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, richiede un’adeguata reazione dell’ordinamento volta ad assicurare effettività alla tutela del lavoratore, sì che quest’ultimo non sia gravato da un onere probatorio difficile da assolvere. Sulla questione  è intervenuta la Corte di Lussemburgo che, chiamata a pronunciare sulla conformità al diritto dell’Unione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, come interpretato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, ha evidenziato che «la clausola 5 dell’accordo quadro dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un’indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall’altro, prevede la concessione di un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest’ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno» anche facendo ricorso, quanto alla prova, a presunzioni (Corte di giustizia 7 marzo 2018, in causa C-494/16, Santoro).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION