Appalti pubblici: più rapide compensazioni alle imprese per l’aumento dei prezzi dei materiali

ANCI rende noto che per accelerare i pagamenti delle compensazioni previste per il secondo semestre 2021 il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), il 5 aprile u.s., ha pubblicato sul proprio sito, un nuovo decreto di semplificazione della procedura attraverso cui le stazioni appaltanti devono richiedere l’accesso al Fondo per la compensazione dell’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, per il secondo semestre 2021.
E’ infatti previsto che, entro 45 giorni (non più 60) dalla data di pubblicazione nella GU del decreto di rilevazione della variazione dei prezzi per il II semestre 2021 (sottoscritto e di imminente pubblicazione),  le stazioni appaltanti devono inviare la richiesta di accesso al Fondo utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal MIMS e compilando, per ciascuna richiesta, l’apposito modulo disponibile sulla stessa piattaforma. Gli uffici del Ministero potranno poi procedere all’erogazione dell’anticipo del 50% (previsto dal dl 21/2022) e del saldo alle stazioni appaltanti, che a loro volta potranno trasferire i fondi alle imprese.
In merito a ciò, viene anticipato che, dalla rilevazione compiuta, risultano particolarmente consistenti, sopra il 70%, gli aumenti per l’acciaio, con una punta del 113% per i nastri in acciaio usati nelle barriere stradali e dell’84% per le lamiere in acciaio Corten. Per il legname è stato rilevato nel secondo semestre dell’anno 2021 un incremento dei prezzi del 78% mentre per il bitume del 36%.
Inoltre, il Ministro ha inviato una Circolare alle grandi stazioni appaltanti pubbliche (Rete Ferroviaria Italiana, ANAS, Autorità di sistema portuale, Provveditorati alle opere pubbliche, ecc.). Nel provvedimento, ricostruendo l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 1 septies del dl 73/2021, alla luce delle specifiche introdotte dai successici dl 17/2021 e dl 21/2021, il Ministro invita le succitate SS.AA. a procedere il più tempestivamente possibile al pagamento alle imprese delle compensazioni sui contratti in essere dovute agli aumenti dei prezzi dei materiali verificatisi nel 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contratti PA, esclusione dalla gara per grave illecito professionale

L’esclusione dalla gara per grave illecito professionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016, disegna un potere discrezionale in una duplice prospettiva: è connotato da discrezionalità tecnica, specie nell’apprezzamento dei fatti (i precedenti contrattuali della società) e nella sussunzione dei medesimi nell’ambito dei gravi illeciti professionali, e da discrezionalità amministrativa, in particolare nella valutazione relativa alla conseguente, o meno, inaffidabilità dell’impresa, laddove bisogna stabilire se i “gravi illeciti professionali” sono “tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”, non venendo in predicato, in tale caso, una scienza tecnica o giuridica (che invece soccorre nel sussumere le condotte poste in essere dall’operatore nella nozione di gravi illeciti professionali) ma una valutazione di opportunità circa il venir meno dell’affidabilità a cagione della precedente condotta dell’operatore.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, con la sentenza n. 842 dell’11/10/2021, ha chiarito che la commistione fra discrezionalità tecnica e amministrativa deriva anche dalla compartecipazione di due organi a detta attività valutativa, la Commissione di gara, organo tecnico nella composizione e nell’attività che svolge, e il rup, nel quale alle competenze tecniche si aggiunge il potere di scelta amministrativa, in quanto organo dell’Amministrazione.
​​​​​​​Ha aggiunto che la discrezionalità trova il proprio fondamento nel diritto UE, che delinea detta causa di esclusione come facoltativa (art. 57 par. 4 della direttiva 2014/24, come interpretato da Corte giust., sez. IV, 19 giugno 2019, C-41/18);
Essa si esplica innanzitutto sull’an: la richiamata lett. c) non fa derivare l’esclusione da una circostanza indipendente dalla volontà dell’Amministrazione, al pari delle fattispecie escludenti di cui ad altre lettere del medesimo comma 5 dell’art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016 (sottoposizione a fallimento, conflitto di interessi, distorsione della concorrenza …) ma dalla dimostrazione della stazione appaltante circa l’inaffidabilità dell’operatore economico: benché la disposizione individui i gravi illeciti professionali come causa della valutazione discrezionale di inaffidabilità, essa non stabilisce un rapporto di necessarietà fra le due situazioni, il verificarsi del grave illecito professionale e la valutazione di inaffidabilità: una volta accertato il grave illecito professionale, l’Amministrazione adotta il provvedimento espulsivo solo laddove ritenga che la commissione di detto illecito abbia reso l’operatore economico inaffidabile (Cons. St., sez. IV, 8 ottobre 2020, n. 5967 e sez. V, 27 febbraio 2019, n. 1367).