Corte dei conti: la sottoscrizione “tardiva” della contrattazione integrativa impedisce l’erogazione del salario accessorio

Con la deliberazione n. 189/2024, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, chiamata ad esprimere il proprio parere in merito alla conformità o meno alle norme gius-contabili di procedere alla sottoscrizione della contrattazione integrativa relativa al Fondo 2023 nel corso del 2024, destinando le risorse variabili ivi previste agli incentivi collegati alla performance, ha stigmatizzato la prassi della cosiddetta “contrattazione tardiva”, ovvero quella che interviene nell’esercizio successivo a quello di riferimento, affermando che, in assenza di sottoscrizione dell’accordo decentrato entro il 31 dicembre dell’esercizio di competenza, l’Ente non può impegnare le somme destinate al pagamento di specifici progetti. La Sezione ha ritenuto “che non risulti ammissibile una contrattazione “in sanatoria” nell’anno successivo” e che “quindi, la mancata sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo entro l’anno, impedisce l’erogazione del salario accessorio, ad eccezione degli effetti che derivano dal principio di ultrattività delle precedenti intese e di quelle indennità disciplinate esclusivamente dal Ccnl: turno, reperibilità e compensi aggiuntivi per le giornate festive.

La contrattazione deve, infatti, avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio, per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza, in coerenza con il principio di programmazione tanto degli obiettivi dell’ente quanto dell’utilizzo delle risorse finanziarie. In assenza di predefiniti criteri di ripartizione, è “tardiva” anche la contrattazione decentrata la cui sottoscrizione intervenga sul finire dell’anno di riferimento e che non consista in una presa d’atto di una attività incentivante già pienamente in corso, oltre che parzialmente realizzata, per quanto non ancora verificata nei risultati.

La Sezione, a più riprese, ha avuto modo di affermare che “la parte variabile di retribuzione di incentivazione è un elemento retributivo che può essere riconosciuto solo se correlato al raggiungimento di specifici obiettivi connessi all’attività svolta dal dipendente, fissati in via preventiva dall’Amministrazione. La corresponsione della stessa al di fuori dei parametri normativi e contrattuali sarebbe del tutto incongrua ed indebita.

 

La redazione PERK SOLUTION

I criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa

Il primo compito del contratto integrativo si identifica con la esatta individuazione dei criteri per “distribuire” le risorse disponibili tra le diverse finalità di utilizzo, tenendo conto delle caratteristiche delle stesse. Si tratta di un compito di grande rilevanza che richiede equilibrio e senso di responsabilità da parte delle due delegazioni trattanti. Il vincolo della contrattazione integrativa, quindi, si può ritenere sussistente solo in relazione ai criteri di ripartizione delle risorse complessivamente disponibili presso l’ente tra i diversi istituti e le diverse finalità di spesa previste dall’art.68 del CCNL del 21.5.2018. Tuttavia, non può non evidenziarsi come i “criteri contrattati”, di cui all’art. 7, comma 4, lett. a) del CCNL del 21.5.2018, debbano comunque essere, successivamente, anche applicati concretamente in modo da offrire alle parti negoziali decentrate il quadro delle effettive risorse (stabili o variabili) a disposizione e perciò destinabili al finanziamento di ciascuna delle tipologie del trattamento accessorio previste dalla disciplina contrattuale. Ciò che rileva, quindi, è che, pur non indicandosi i valori numerici relativi a ciascuna voce di utilizzo, i criteri contrattati devono essere esplicitati in modo tale da consentire, comunque, di avere contezza delle somme spendibili per ciascuna finalità. In tal senso, appare possibile, ad esempio, indicare i valori percentuali in luogo di valori assoluti. È quanto evidenziato dall’ATAN, nell’orientamento applicativo CFL133 del 6 settembre 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Erogazione indennità per specifiche responsabilità solo in caso di formale conferimento dell’incarico

L’ARAN, con l’orientamento applicativo CFL85, ha chiarito che l’indennità per specifiche responsabilità, di cui all’art. 70-quinquies, comma 1, del CCNL del 21.5.2018, può essere riconosciuta solo a seguito del formale conferimento dell’incarico al lavoratore, cui la medesima indennità sia connessa. L’indennità, prevista, nella disciplina previgente, dall’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 ed attualmente, dall’art. 70-quinquies, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, si collega direttamente all’esercizio di compiti ed attività comportanti l’assunzione di specifiche responsabilità.
La disciplina contrattuale demanda alle autonome determinazioni della contrattazione integrativa di ciascun ente la definizione dei criteri per l’individuazione degli incarichi di responsabilità cui è riconnettibile l’erogazione del compenso e per la quantificazione del relativo ammontare (in un importo non superiore ad € 3000), nel rispetto dei contenuti, requisiti e condizioni espressamente previsti dalla disciplina contrattuale collettiva nazionale.
La suddetta indennità può essere riconosciuta a ciascun lavoratore solo in presenza del formale ed espresso conferimento allo stesso di uno degli incarichi, comportanti l’assunzione di una qualche e diretta responsabilità di iniziativa e di risultato, precedentemente a tal fine individuati dal contratto integrativo dell’ente che intende riconoscerla.
In merito, invece, alla quantificazione della suddetta indennità nei casi di assenza del dipendente, l’Aran ricorda che in sede di contrattazione integrativa le parti devono procedere all’individuazione delle condizioni e delle modalità di erogazione del suddetto compenso anche sotto il profilo della eventuale decurtazione in caso di assenza dal servizio, tenuto conto del principio secondo il quale è necessario sussista sempre uno stretto legame tra tempo di lavoro, attività lavorativa e quantificazione dell’emolumento ad essa connesso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Non è possibile dare corso alla contrattazione integrativa in mancanza della RSU

Con l’orientamento applicativo CFL 78, l’Aran ha evidenziato che in base all’art.7, comma 2 del CCNL del 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali, la RSU è uno dei soggetti negoziali necessari per la contrattazione integrativa. Pertanto, se non si è proceduto alla costituzione della RSU, si dovrebbe procedere ad avviare la procedura per il rinnovo delle relative elezioni il più presto possibile. L’ente, quindi, deve invitare le OO.SS. aventi titolo ad indire le elezioni precisando che sino alla costituzione della RSU non è possibile dare corso alla contrattazione integrativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sottoscrizione contratto collettivo integrativo in mancanza di certificazione dell’organo di revisione

In merito alla possibilità, o meno, di dare automaticamente corso alla sottoscrizione definitiva di un contratto collettivo integrativo qualora l’organo di controllo non abbia formulato rilievi entro il termine di 15 giorni, l’ARAN con parere CFL 110 del 4/11/2020 ha rilevato che, ai sensi dell’art. 8, comma 6 del CCNL del 21 maggio 2018, trascorsi quindici giorni dal momento del ricevimento del testo dell’ipotesi di accordo da parte del soggetto preposto al controllo, senza rilievi di quest’ultimo, previa autonoma verifica dei contenuti dell’ipotesi di accordo con particolare riferimento al profilo della rispondenza degli stessi alle direttive a suo tempo impartite, l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo.
Dal tenore letterale della citata disposizione contrattuale, si evince che la procedura negoziale di secondo grado non prevede, nel caso di carenza dei rilievi del soggetto preposto al controllo, la formazione di una sorta di silenzio-assenso vincolante al quale consegua l’automatica autorizzabilità della sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo da parte dell’organo di governo.
Pertanto, l’organo di governo dovrebbe adottare sempre comportamenti improntati alla massima prudenza ed in particolare potrebbe, ad esempio, attendere o sollecitare il parere dell’organo di controllo, anche dopo la scadenza del termine stabilito.
L’organo di governo potrebbe autorizzare la sottoscrizione del contratto collettivo integrativo, anche in mancanza della necessaria certificazione dell’organo di controllo, ma solo se, assumendosi la relativa responsabilità, sia effettivamente in grado di dimostrare e certificare il rispetto dei vincoli di competenza o di carattere economico-finanziario stabiliti dalla legge nonché l’assenza di contrasto con nome imperative o con la delega negoziale conferita dal CCNL alla contrattazione decentrata integrativa.
In proposito, si deve ricordare infatti che l’art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs.n.165/2001 e s.m.i., con una disposizione di natura imperativa, espressamente dispone: “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale o che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”.
Tale precetto non può non riguardare e non vincolare anche le decisioni dell’organo di governo in considerazione del particolare ruolo che è chiamato a svolgere nell’ambito della procedura contrattuale.
La disciplina contrattuale è finalizzata ad assicurare la sollecita conclusione del procedimento negoziale di secondo livello, ma certamente non può essere intesa nel senso di espropriare di ogni potestà di valutazione e di decisione l’organo di governo, nel senso di imporgli comportamenti illegittimi e come tali suscettibili di dar luogo anche a forme di responsabilità per danno erariale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

No alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo senza la preventiva certificazione dell’Organo di revisione

Con deliberazione n. 85/2020, la Corte dei conti, Sez. Puglia, ha ribadito che non è possibile sottoscrivere ed applicare il contratto decentrato integrativo privo di certificazione dell’Organo di revisione. Diversamente opinando, infatti, si ammetterebbe la possibilità della stipulazione di un contratto di secondo livello che sia privo di copertura finanziaria o sia in contrasto con i vincoli di bilancio o con altre norme di carattere imperativo (ai sensi dell’articolo 40 bis del d.lgs. n. 165/2001).
Del resto, non mancano le pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che stigmatizzano le procedure seguite dagli enti locali in assenza della certificazione prevista dalla normativa vigente (si veda, tra le tante, da ultimo, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 40/2020/PRSP). Il legislatore stabilisce che ogni contratto integrativo debba essere accompagnato da una relazione tecnico-finanziaria e da una relazione illustrativa, entrambe certificate dal collegio dei revisori dei conti. Ciò in quanto viene ritenuta imprescindibile la funzione di controllo sulla sostenibilità dei costi derivanti dall’adozione del contratto integrativo e sulla conformità degli stessi ai vincoli di legge in generale e di bilancio in particolare, specie in relazione ai trattamenti accessori. Appare evidente, in conformità all’art. 8, comma 6 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali, come il corretto iter di svolgimento del procedimento in esame richieda l’invio formale all’organo di revisione dei conti delle relazioni oggetto di certificazione e, qualora non pervengano rilievi entro quindici giorni, la possibilità di sottoscrivere comunque il contratto integrativo. Ciò in quanto l’assenza di una data certa circa la trasmissione (o il mancato rispetto dei termini previsti o addirittura i dubbi sull’avvenuto inoltro) delle relazioni all’organo di revisione contabile determinano un vulnus per l’intero procedimento in esame; oltre a far trasparire l’evidente violazione del principio di leale collaborazione tra gli organi di gestione dell’ente e l’organo di revisione contabile del medesimo ente.
Inoltre, il Collegio ritiene non possibile un controllo dei revisori ex post, “ora per allora”, rispetto a contratti integrativi già sottoscritti ed applicati. La Sezione ritiene che le disposizioni vigenti debbano essere interpretate nel senso che le relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa attinenti al contratto decentrato vadano tempestivamente – e comunque nei termini previsti – inviate all’Organo di revisione (per la conseguente certificazione) e che non si debba procedere alla sottoscrizione del contratto integrativo qualora non vi sia certezza della trasmissione degli atti o, peggio, qualora il medesimo organo abbia formulato rilievi, non superati nella fase seguente del procedimento in esame o qualora vi sia una certificazione negativa. Né è possibile sottoporre a controllo, al fine di ottenerne la conseguente certificazione di cui all’articolo 40, comma 3-sexies del d.lgs. n. 165/2001, contratti integrativi già sottoscritti ed applicati, ferma restando comunque la necessità del puntuale ed inderogabile rispetto da parte dell’ente locale di tutte le norme di riferimento, specie quelle sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contrattazione integrativa, la raccolta degli orientamenti applicativi ARAN

È stata pubblicata sul sito istituzionale dell’ARAN la raccolta degli orientamenti applicativi in materia di contrattazione integrativa. Con riferimento alle regole della contrattazione integrativa viene evidenziato che con il C.I. non si può intervenire sulle materie dei diritti e delle prerogative sindacali poiché non rientrano tra quelle disponibili alla contrattazione integrativa, se non nei limiti espressamente previsti dal CCNQ 4 dicembre 2017 e da alcuni CCNL. Ove, tuttavia, il contratto integrativo disponga su materie non delegate a tale livello negoziale, le clausole pattuite si pongono in contrasto con i vincoli e i limiti posti dai CCNL indipendentemente al fatto che esse comportino o meno oneri aggiuntivi. Sotto tale profilo si ricorda che, ai sensi dell’art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 65, “[…] nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. […]”.
In materia di sottoscrizione dei contratti integrativi, l’ARAN non ravvisa alcun ostacolo normativo al rilascio, da parte di organizzazioni sindacali componenti della delegazione trattante del contratto integrativo, di dichiarazioni intese ad esplicitare le ragioni per cui, al termine del negoziato a cui esse abbiano regolarmente partecipato, non intendano sottoscrivere l’intesa. Questo non implica che l’amministrazione debba dare pubblicità alle stesse.