Corte dei Conti: Effetti contabili della sottoscrizione del contratto decentrato integrativo oltre l’esercizio di riferimento ai fini della conservazione delle risorse

Con la Delibera n. 20/SEZAUT/2024/QMIG, la Sezione Autonomie della Corte dei conti si è espressa sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con deliberazione n. 295/2024/QMIG, concernente gli effetti contabili della sottoscrizione del contratto decentrato integrativo oltre l’esercizio di riferimento ai fini della conservazione delle risorse, enunciando il seguente principio di diritto: «Nell’ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l’esercizio, tutte le risorse non utilizzate del fondo costituito e certificato, destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Per l’erogazione dei compensi dovuti in esito alla contrattazione stipulata oltre la fine dell’esercizio, l’impegno sarà assunto, anche in corso di esercizio provvisorio, ai sensi dell’articolo 187, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, a valere sulle risorse vincolate nel risultato di amministrazione».

Secondo la Sezione, le risorse del fondo per la contrattazione integrativa, costituito a norma dell’articolo 79 del CCNL in data 16 novembre 2022, una volta formalmente costituito e certificato dall’organo di revisione, sono vincolate alle destinazioni previste dal CCNL stesso (fonte abilitata dal decreto legislativo n. 165 del 2001). Il vincolo riguarda sia le risorse cosiddette “stabili” (che si riproducono, anno per anno, in base al CCNL) che quelle cosiddette “variabili” (inseribili, ogni anno, ove ricorrano i presupposti previsti dal CCNL e non riproducibili l’anno successivo, se vengono a mancare). Entrambe fanno parte delle risorse del fondo per la contrattazione integrativa, a norma del CCNL (attuale articolo 79). In relazione a dette voci, contrariamente a quanto ritenuto da parte della giurisprudenza delle sezioni regionali di controllo (Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 7 del 2019; Sezione regionale di controllo per il Molise, n. 1 del 2020) il corollario della variabilità delle risorse opera solo nella fase di costituzione del relativo fondo, che una volta costituito e certificato deve essere conservato.

La congettura relativa all’applicabilità del paragrafo 5.2, nella parte (primo alinea) in cui stabilisce che per la spesa del personale l’imputazione avviene nell’esercizio di riferimento per l’intero importo derivante da trattamenti fissi e continuativi non appare conferente. Infatti, detto secondo alinea riguarda il trattamento economico fondamentale, non quello accessorio. Per quest’ultimo, come è naturale che sia, il principio contabile prevede l’impegno automatico a inizio esercizio (analogo principio per lo Stato è presente nella legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica). Tale effetto è proprio anche di quelle voci del trattamento economico che, pur avendo originariamente fonte nella contrattazione integrativa, acquisiscono, una volta attribuite, carattere fisso e continuativo, come le progressioni economiche orizzontali, che, proprio per questo motivo, sono sottratte alla contrattazione integrativa annuale e che, per norma di legge vanno decurtate dal fondo oggetto di contrattazione annuale ed esposte separatamente.

Per quanto riguarda la gestione delle risorse confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione in ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l’esercizio, le stesse potranno essere impegnate ed erogate sulla base di un contratto integrativo decentrato sottoscritto oltre l’esercizio di riferimento. Se la contrattazione non è stipulata entro fine esercizio, l’impegno sarà assunto, a valere sulle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, e previa variazione di bilancio, nell’esercizio successivo, evidentemente in modo da “riportare” le relative risorse all’esercizio in cui maturano le condizioni per l’erogazione. Peraltro, detta operazione potrà avvenire ai sensi dell’articolo 187, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e, quindi, anche “prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente” e “anche in caso di esercizio provvisorio”, come evidentemente previsto dal citato principio contabile con formulazione pressoché analoga (“immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”).

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Costituzione del fondo per il salario accessorio e mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 42/2023, nell’ambito dell’esame della documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2022-2024 e al rendiconto per l’esercizio 2021 di un Comune ha rilevato, altresì, la mancata certificazione dell’organo di revisione del fondo per le risorse decentrate, nonché la mancata sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2021, dell’accordo decentrato integrativo del personale dipendente. Sul punto l’ente dichiarava di aver accantonato nel risultato di amministrazione le somme concernenti l’accordo decentrato integrativo non approvato entro l’esercizio finanziario ma, da un’analisi dei documenti contabili, tali quote non sono confluite nella parte vincolata del risultato di amministrazione bensì imputate a fondo pluriennale vincolato di parte corrente.

La Sezione ha ricordato l’esatta sequenza procedimentale, già evidenziata nella precedente delibera 102/2022/PRSE, funzionale alla corresponsione del trattamento accessorio e costituita in primo luogo dall’individuazione in bilancio delle risorse, in seconda battuta dalla costituzione del fondo con cui è impresso alle risorse un vincolo di destinazione, da ultimo dalla fissazione dei criteri di ripartizione delle risorse mediante la contrattazione decentrata, necessaria ai fini di impegno e pagamento. Pertanto, la sottoscrizione del contratto decentrato rappresenta il presupposto per l’erogazione dei trattamenti economici accessori, costituendo il titolo giuridico legittimante il pagamento.

La gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata si articola in tre fasi obbligatorie e sequenziali:
a) individuazione nel bilancio delle risorse;
b) costituzione del Fondo necessaria al fine dell’apposizione di un vincolo di destinazione;
c) ripartizione delle risorse mediante la contrattazione decentrata, necessaria ai fini di impegno e pagamento. Pertanto, la sottoscrizione del contratto decentrato rappresenta il presupposto per l’erogazione dei trattamenti economici accessori, costituendo il titolo giuridico legittimante il pagamento.

Il trattamento accessorio dei dipendenti confluisce nel FPV di spesa solo se è stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo entro l’anno di riferimento (31 dicembre), in caso contrario le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione che, dopo l’approvazione del rendiconto, può essere applicata, mediante apposita variazione di bilancio, nell’annualità successiva ai fini della remunerazione del trattamento accessorio dei dipendenti.

Qualora alla fine dell’esercizio, la sottoscrizione del contratto non sia ancora intervenuta, nelle more della stessa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo e vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate e, non potendo l’ente assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Utilizzo resti assunzionali ai fini del recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di salario accessorio

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 236/2021, ha chiarito che nella definizione dei Piani di razionalizzazione è possibile considerare ai fini del recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti a titolo di salario accessorio gli eventuali resti assunzionali derivanti dal comma 228 dell’art.1 della legge di bilancio per il 2016, a patto che il risparmio finanziario utilizzato dagli enti sia reale e non fittizio e tenendo conto che il resto assunzionale sia relativo solo al personale non dirigenziale.
La Sezione ricorda che il comma 226 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2016-2018 dà la possibilità agli enti che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica di compensare le somme indebitamente erogate “anche attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221, certificati dall’organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall’applicazione del comma 228”. Il successivo comma 228 stabiliva il meccanismo assunzionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, consentendo ai comuni “assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente”.
Su questa base va, dunque, computato lo spazio assunzionale, la cui dimensione può essere chiarita con un esempio. Nell’ipotesi di collocamento a riposo di 4 dipendenti aventi ognuno retribuzione pari a 100 in ciascuno degli anni indicati, per un totale di 1.200, un comune avrebbe avuto la possibilità di effettuare assunzioni in misura pari a 300 (e, cioè, il 25 per cento di 1200). Se l’ente non ha utilizzato questo spazio, (risparmiando i 300, in tutto o in parte), può utilizzarlo, ai sensi del comma 228 (esplicitamente richiamato) per compensare le somme della contrattazione collettiva indebitamente erogate, tenendo conto che il resto assunzionale di cui alla norma richiamata è relativo solo al personale non dirigenziale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION