Conto annuale 2023: I chiarimenti della Ragioneria Generale dello Stato

La Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla compilazione delle tabelle del conto annuale del personale 2023.

Viene chiarito che l’incremento dell’indennità di vacanza contrattuale previsto dall’art. 3 del D.L. n. 145/2023, convertito dalla L.15 dicembre 2023 n.191 e corrisposto a dicembre 2023 a valere per il 2024 deve essere rilevato nella tabella 13 nella voce di spesa “Indennità di vacanza contrattuale”.

In merito alla rilevazione dei compensi della tabella 12 – laddove l’ente abbia pagato, nei primi tre mesi dell’anno, gli stipendi comprensivi delle progressioni economiche e nella parte successiva dell’anno, a seguito della riclassificazione del personale prevista dal CCNL 2019-2021, il trattamento economico si è scisso in stipendio tabellare e differenziale stipendiale maturato – la Ragioneria evidenzia che nella tabella 12 la rilevazione degli emolumenti va effettuata tenendo conto della modalità di pagamento. Per i primi 3 mesi vanno rilevati nella colonna stipendio gli importi comprensivi delle progressioni economiche (Stipendio + PEO) mentre per la restante parte dell’anno i compensi vanno così registrati: nella voce stipendio il solo tabellare previsto dalla tabella G del CCNL 2019-2021, mentre nella colonna “Differenziale stipendiale maturato” codice A033 va rilevato il differenziale relativo alle posizioni economiche in godimento derivanti dall’istituto delle progressioni economiche, determinato dalla differenza tra il nuovo stipendio tabellare e la posizione economica rivestita alla entrata in vigore del CCNL. L’eventuale incongruenza 2 va giustificata inserendo il seguente testo nel campo libero del menu giustificazioni: “Trattasi di pagamento dello stipendio complessivo, comprensivo delle progressioni economiche, pagato per i primi tre mesi dell’anno prima dell’entrata in vigore della nuova classificazione del personale”.

Inoltre, vanno rilevate nella voce A033 “Differenziale stipendiale maturato” della tabella 12, le differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 di cui all’art. 79 co. 1-bis del CCNL 2019-2021 Funzioni Locali.

Non vanno rilevate nella tabella 4 in risposta alla domanda “N. di dipendenti a cui nel corso dell’anno è stato attribuito un nuovo differenziale stipendiale/economico di professionalità” le progressioni economiche avvenute all’inizio dell’anno 2023 secondo le disposizioni del vecchio ordinamento contrattuale, che si riferisce solo ai nuovi passaggi avvenuti nell’ambito della stessa area secondo le disposizioni del CCNL 2019-2021. Il personale interessato dalle vecchie progressioni va direttamente inquadrato nelle aree del nuovo sistema di classificazione di cui alla Tabella B del citato CCNL 2019-2021.

Infine, le risorse di cui all’art. 79, comma 5, del CCNL del 16.11.2022 – il quale, come noto, ha previsto che gli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 (incrementi di parte stabile pari a 84,50 euro per unità di personale in servizio al 31.12.2018, con decorrenza dal 1.1.2021) e quelli di cui al comma 3 di competenza dell’anno 2022 (incrementi di parte variabile in misura non superiore allo 0,22 % del monte salari 2018, con decorrenza dal 1.1.2022) siano computati quali risorse variabili ed una tantum nel Fondo relativo al 2023 – devono essere indicate alla voce F999 – “Somme non utilizzate fondo/i anno precedente”, sezione Risorse variabili della Tabella 15. SICO riconosce gli importi di cui alla voce predetta esclusi dal limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Conto annuale del personale 2023: rilevazione entro il 6 settembre 2024

È stata emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato la circolare 32/2024 del 3 luglio (vedi allegato), d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari interni e territoriali, recante le istruzioni per l’inserimento delle informazioni relative al Conto annuale 2023 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche).

La rilevazione, che fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), consente in particolare:

  • alla Corte dei conti di redigere il referto annuale al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie impiegate dalle Amministrazioni pubbliche per le prestazioni lavorative del personale ai sensi dell’art. 60, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 e di attuare gli specifici compiti di controllo in materia di contrattazione integrativa previsti dall’articolo 40 bis del medesimo decreto legislativo;
  • al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di attuare, con riferimento al mondo del lavoro pubblico, i propri compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
  • al Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari interni e territoriali di effettuare il Censimento del personale degli enti locali (CePEL), previsto dall’art. 95 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  • ai soggetti istituzionalmente destinatari ai sensi del titolo V del d.lgs. n.165/2001 (Corte dei conti, Parlamento, Dipartimento della Funzione pubblica), di effettuare, per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, analisi delle dinamiche occupazionali e di spesa del personale delle pubbliche amministrazioni.

Tra le diverse novità rileviamo:

  • processo di certificazione del modello dati: per ottenere la certificazione non dovranno essere presenti squadrature o incongruenze non giustificate ed accettate dalle RTS/UCB;
  • le qualifiche del personale non dirigenziale sono state modificate, allineandole con le nuove disposizioni contrattuali della tornata 2019-2021;
  • tabella 1: sono state aggiornate le domande presenti nella precedente rilevazione verificando l’applicabilità della normativa di riferimento per l’anno 2023. In particolare, è stata aggiornata la formulazione delle domande 6 e 7 presenti per tutti i contratti,
    riferite alle collaborazioni coordinate e continuative (forma contrattuale non più in vigore) e agli incarichi di studio, ricerca e consulenza. Di conseguenza, è stata aggiornata la tabella 2A, eliminando la sezione riferita ai co.co.co, le relative voci di spesa nella tabella 14, e la tabella del Riepilogo triennale Personale flessibile;
  • tabella 4: è inserita una nuova sezione dove, per ciascuna area/categoria di personale, va indicato il numero dei dipendenti a cui nel corso dell’anno di rilevazione è stato attribuito un nuovo differenziale stipendiale/economico di professionalità, in applicazione delle specifiche norme contrattuali di riferimento;
  • tabella 11: è stata eliminata la causale “Congedi parentali-covid 19”, non più prevista dalla normativa in vigore nell’anno 2023;
  • tabella 12: è stata adeguata alle nuove disposizioni contrattuali di riferimento, prevedendo che nella colonna “Differenziale stipendiale/economico maturato” (codice A033) vada inserita la sola spesa/costo corrispondente al valore complessivo delle fasce in godimento al 31.12.2022 (mantenuto, con l’applicazione dei nuovi CCNL, a titolo di differenziale stipendiali/economico di professionalità), mentre la spesa/costo corrispondente al valore economico dei differenziali attribuiti in applicazione delle nuove norme contrattuali relative alle progressioni economiche all’interno delle aree andrà indicata nella nuova colonna “Differenziale stipendiale/economico di professionalità” (codice A034);
  • tabella 13: è stata eliminata la voce di spesa relativa all’Elemento perequativo;
  • tabella 15 e Scheda informativa SICI: le voci e le domande contenute sono state aggiornate ai nuovi CCNL della tornata 2019-2021.

 

La redazione PERK SOLUTION