Conto annuale personale 2020 posticipato al 10 settembre 2021

In considerazione delle segnalazioni pervenute da numerosi enti, relative alle difficoltà organizzative connesse al graduale superamento dell’emergenza sanitaria che rende difficoltoso il reperimento delle informazioni dalle diverse strutture interne, il termine per la presentazione dei dati del conto annuale 2020 è posticipato al 10 settembre 2021. E’ quanto deciso dal Mef che ha accolto una precisa richiesta dell’Anci

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Conto annuale 2020, i chiarimenti del MEF

Come noto, con la Circolare n. 18 del 28 giugno 2021, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito le istruzioni per la compilazione e l’acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l’anno 2020 (Conto annuale 2020). Al fine di supportare gli enti nella compilazione del conto annuale, la RGS ha diffuso le FAQ in cui si dà evidenza, tra l’altro, della rilevazione del personale che ha fruito nel corso del 2020 dell’istituto del lavoro agile semplificato a causa dell’emergenza pandemica.
In particolare, viene chiarito che nella Tabella 2 – colonna “Telelavoro/Smart working” – vanno registrati i dipendenti che, presenti nella Tabella 1 al 31.12.2020, abbiano fruito dell’istituto del lavoro agile semplificato a causa dell’emergenza pandemica per un periodo lungo, sistematico o periodico. Non andranno quindi rilevate le unità che sporadicamente, nel corso dell’anno, hanno svolto attività lavorativa secondo tale modalità. In merito alla rilevazione dei “Passaggi di qualifica/posizione economica/profilo del personale a tempo indeterminato e dirigente”, di cui alla tabella 4, viene chiarito che nella suddetta tabella non adranno più rilevati i passaggi verticali tra le aree / categorie contrattuali effettuati dalle amministrazioni tramite concorso pubblico (art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001). I dipendenti interni, vincitori di concorso pubblico presso la stessa amministrazione che ha emanato il bando, vanno registrati come cessati nella tabella 5 nella causale «Vincitori altro concorso pubblico» e come assunti nella tabella 6 nella causale “Nomina da concorso”.
Tale modalità di rilevazione va effettuata anche per le cessazioni dei dipendenti interni che siano risultati vincitori di concorso pubblico presso altra pubblica amministrazione. L’amministrazione ricevente registra il nuovo assunto nella causale “Nomina da concorso”.
Le PEO vanno rilevate nella tabella 4 nell’anno in cui è stato adottato il provvedimento di inquadramento nella nuova posizione economica, indipendentemente dalla decorrenza giuridica ed economica e dall’effettiva corresponsione del trattamento economico. Andranno, quindi, rilevate nel conto annuale le progressioni relative all’anno 2019 approvate definitivamente nell’anno 2020. I passaggi verticali attuati ai sensi dell’art. 22, comma 15 del d.lgs. n. 75/2017, come modificato dall’art. 1, comma 1 ter, del d.l. n. 162/2019, vanno rilevati nella tabella 4 del modello del Conto annuale, mentre il numero di giorni di permesso legge 104/1992, compresi quelli ulteriormente fruiti a tale titolo dai dipendenti, vanno ordinariamente rilevati nella specifica causale presente nella tabella 11 “Legge 104/92”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conto annuale 2020, termine invio dati 31 luglio 2021

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la Circolare n. 18 del 28 giugno 2021, contenente le istruzioni per l’acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l’anno 2020 (Conto annuale 2020). I dati vanno inviati mediante immissione diretta in SICO, con la modalità web o attraverso l’invio dell’apposito kit excel. Nel caso in cui le informazioni siano accentrate per più Enti in un unico sistema informativo, le stesse possono essere trasmesse con FTP (File Transfer Protocol) nel rispetto del protocollo di colloquio definito dall’assistenza tecnica del sistema informativo SICO. I modelli di rilevazione e tutto il materiale utile per la rilevazione sono resi disponibili nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze al seguente indirizzo: www.homepagesico.mef.gov.it.
I dati vanno inviati mediante immissione diretta in SICO, con la modalità web o attraverso l’invio dell’apposito kit excel. Nel caso in cui le informazioni siano accentrate per più Enti in un unico sistema informativo, le stesse possono essere trasmesse con FTP (File Transfer Protocol) nel rispetto del protocollo di colloquio definito dall’assistenza tecnica del sistema informativo SICO.
La rilevazione per l’anno 2020 registra, oltre all’adeguamento alle novità intervenute nella normativa e nei contratti collettivi nazionali di lavoro, alcuni affinamenti specifici:
– ove presenti sono rilevate le voci di finanziamento ed utilizzo di retribuzione accessoria legate all’emergenza da COVID-19, in particolare con riferimento agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale;
– diviene obbligatoria la dichiarazione del valore del limite di cui all’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017;
– è attiva una procedura di controllo delle poste non soggette alla verifica del limite 2016 di cui all’articolo 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017;
– è altresì attiva, a valle di tale verifica, una procedura di controllo del rispetto del medesimo limite 2016;
– le tabelle 15 e le schede SICI sono completate con tutte le informazioni necessarie a tali verifiche;
– risulta attiva, nell’ambito delle schede SICI interessate, la rilevazione della misura di adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, per le amministrazioni soggette all’articolo 33, commi 1 e 2 del d.l. n. 34/2019 (regioni a statuto ordinario e comuni) e all’articolo 11, comma 1 del d.l. n. 35/2019 (aziende del Comparto Sanità);
– per consentire l’attivazione dei controlli sopra descritti non vengono più effettuati i controlli svolti in precedenza con l’incongruenza 15 (che segnalava l’esatta coincidenza delle risorse stanziate con quelle erogate in sede di tabella 15) e con la squadratura 10 (che segnalava, in sede
di scheda SICI, la necessità di rispondere alla domanda circa il ritardo di certificazione dei fondi, misurato dal numero di anni intercorsi dall’ultima annualità certificata rispetto a quella corrente)
Il Presidente del Collegio dei revisori (o organo di controllo interno equivalente) è tenuto, unitamente al Responsabile del procedimento amministrativo individuato dall’Istituzione, a sottoscrivere il Conto annuale apponendo la firma nell’apposito spazio all’interno della stampa
dell’intero modello “certificato”. La verifica da parte dell’organo di controllo è successiva all’inserimento dei dati in SICO. Considerata la rilevanza del Conto annuale ai fini dell’espletamento delle funzioni di monitoraggio e verifica del costo del personale e di analisi dei risultati, detti organi interverranno tempestivamente presso gli Enti sottoposti al loro controllo per garantire l’invio delle rilevazioni e la qualità dei dati trasmessi. Per il tramite dell’amministrazione, l’Organo di controllo può far inserire le proprie valutazioni ed osservazioni in merito ai dati esaminati nell’apposito spazio della sezione “Commenti organi di controllo”. Eventuali rettifiche delle informazioni che si rendano necessarie in una fase successiva, dovranno essere sottoposte nuovamente al Collegio. Nel caso in cui il Collegio si sia insediato successivamente alla compilazione del conto annuale, il Presidente in carica è tenuto comunque alla sua sottoscrizione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION