Corte dei conti: Corretta contabilizzazione dei contributi a rendicontazione

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 40/2024, nell’ambito dell’esame della documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2023/25 ed al rendiconto per l’esercizio 2022 di un Comune,  con particolare riferimento a residui del Titolo IV delle entrate, ha ricordato che, in base a quanto previsto al punto 3.6 lett. c) primo punto dell’allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011, nella contabilizzazione di tali tipi di contributi, al fine di garantire l’esatta corrispondenza dell’imputazione nei bilanci dell’amministrazione erogante e di quella beneficiaria, la prima deve impegnare l’intera spesa prevista nella delibera che dispone il contributo con imputazione ai successivi esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte della seconda e quest’ultima ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi in cui sono stati registrati gli impegni.

Essenziale allo scopo si rivela il cronoprogramma predisposto dal beneficiario e presentato al finanziatore al punto che, per garantire l’armonizzazione dei bilanci dell’uno e dell’altro, nel caso si realizzino scostamenti dell’andamento della spesa da quella programmata, occorre che il beneficiario dia tempestiva comunicazione all’ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il cronoprogramma della spesa. Entrambi gli enti dovrebbero così provvedere alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione ed alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.

Se l’ente erogatore non adotta il principio di competenza finanziaria potenziata,” l’Ente beneficiario accerta l’entrata a seguito di formale deliberazione da parte dell’ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore”. In questo caso, “l’entrata è imputata agli esercizi in cui l’ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità), sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione e resa”.

Quanto rappresentato altro non è che l’espressione del generale principio della contabilità finanziaria potenziata in base al quale possono essere iscritte in bilancio solo obbligazioni che si prevede saranno esigibili nell’esercizio. Diversamente operando l’ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all’esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessivi equilibri del bilancio attraverso una dilazione della capacità di spesa.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arconet, contabilizzazione riduzione e utilizzo del FAL

La Commissione Arconet, con la FAQ n. 47 del 3 dicembre 2021, fornisce chiarimenti in merito alla contabilizzazione della riduzione e dell’utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità, ai sensi dell’art. 52 del D.L. n. 73/2021.

Come noto, l’art. 52, del DL n. 73/2021, emanato in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 80 del 29 aprile 2021, e in particolare il comma 1-ter detta nuove disposizioni per la rappresentazione contabile nei bilanci di previsione e nei rendiconti della gestione del FAL. Nello specifico, dall’esercizio 2021, gli enti locali sono tenuti: i) a iscrivere nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa (riguardante il rimborso dei prestiti); ii) a ridurre, in sede di rendiconto, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il FAL accantonato ai sensi del comma 1; iii) ad iscrivere la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità»; iv) a dare evidenza, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del FAL stesso.

In applicazione di tale norma, a decorrere dall’esercizio 2021, la Commissione chiarisce che gli enti locali non possano più ridurre il FAL in bilancio, applicandolo in entrata per l’importo accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente ed iscrivendolo in spesa per un importo pari a quello stanziato in entrata ridotto della quota capitale rimborsata nell’esercizio, ma riducono il FAL solo “in sede di rendiconto”, nell’allegato a) e a/1), ed applicano la quota liberata al bilancio di previsione dell’esercizio successivo.

Al fine di consentirne l’applicazione nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo, sempre in sede di rendiconto, la quota del FAL liberata è accantonata in un fondo specifico denominato “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”.

Pertanto, a decorrere dal rendiconto 2021:

  • nell’allegato a) – “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” – è iscritto il FAL per un importo pari a quello dell’esercizio precedente ridotto della quota capitale rimborsata nell’esercizio e, tra “gli altri accantonamenti” è accantonata la quota liberata come “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”;
  • nell’allegato a/1 – “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione”, nella colonna d) “Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto”, sono registrati sia la riduzione del FAL nell’apposita voce, sia l’accantonamento della quota liberata tra gli “altri accantonamenti”.

Per maggiori approfondimenti, la Commissione rinvia all’esempio di contabilizzazione del FAL consultabile nel Resoconto della riunione del 17 novembre 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION