Elezioni e referendum: rendicontazione spese per sezioni e seggi speciali e pulizia-disinfezione

Con Circolare n. 18/2020 la Direzione centrale della Finanza locale fornisce le prime indicazioni per la rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 per le sezioni elettorali ospedaliere e seggi speciali costituiti nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale.
Allo scopo di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici e al tempo stesso le massime condizioni di sicurezza sanitaria per i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere COVID-19 e dei seggi speciali COVID-19, è previsto che in caso di accertata impossibilità alla loro costituzione il Sindaco possa nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell’autorità competente, soggetti iscritti all’elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del comune, solo previo consenso degli interessati.
Inoltre, essendo impossibile quantificare, anticipatamente alle operazioni di voto, con esattezza e completezza le spese legate alla pianificazione e organizzazione delle strutture eccezionali legate alla presenza di reparti COVID-19 e alle richieste di voto domiciliare, tali spese non rientrano fra quelle cosiddette ordinarie e pertanto NON sono da includere nella ripartizione del fondo stanziato dal Ministero dell’economia e delle finanze per i rimborsi elettorali. Tali spese saranno oggetto di apposita e separata rendicontazione e ad esclusivo carico dello Stato (cioè senza ripartizione fra amministrazioni interessate in caso di abbinamento di votazioni) nei limiti degli stanziamenti previsti dal decreto-legge n. 103/2020 (articolo 2, commi 3 e 4).
Anche le spese che gli enti dovranno sostenere per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale in occasione delle prossime consultazioni elettorali e referendarie sono distinte da quelle ordinarie, quindi sono fuori dal limite massimo rimborsabile delle spese elettorali e saranno oggetto di apposita e separata rendicontazione e ad esclusivo carico dello Stato (cioè senza ripartizione fra amministrazioni interessate in caso di abbinamento di votazioni), nei limiti dello stanziamento previsto dal medesimo decreto-legge n. 117/2020 (articolo 1).
Al riguardo, ricordiamo che l’art. 1 del D.L. n. 117/2020 istituisce entro lo stato di previsione del Ministero dell’interno un Fondo, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggi elettorali, con una dotazione pari a 39 milioni e valevole per il 2020. La ripartizione del Fondo è demandata, quanto a criteri e modalità, ad un decreto del Ministero dell’interno (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze). Circa le operazioni di pulizia dei locali, il protocollo sanitario, sottoscritto dai Ministri dell’interno e della salute il 7 agosto 2020, prevede che prima dell’insediamento del seggio elettorale deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androni, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del procedimento di voto. Inoltre, durante le operazioni di voto occorre che siano anche effettuate periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici (le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell’Istituto Superiore di Sanità, nel documento dell’8 maggio 2020, e del Ministero della salute, nella circolare n. 1744 del 22 maggio 2020). La relazione tecnica che correda il disegno di legge di conversione del D.L. n. 117/2020 quantifica in complessive 42 ore per sezione elettorale (sabato: 6 ore; domenica: 15 ore; lunedì: 15 ore; martedì: 6 ore) l’impegno lavorativo richiesto, con un corrispettivo costo per sezione elettorale di 630 euro, che moltiplicato per il numero delle sezioni dà un costo di 38.790,360 euro. L’autorizzazione di spesa è stata conseguentemente arrotondata a 39 milioni di euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

AGCOM, Sanzionato un Comune per comunicazioni propagandistiche

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con deliberazione n. 432/2020/CONS, a seguito di accertamento svolto dal Comitato regionale per le comunicazioni per la presunta violazione dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000 n. 28, ha sanzionato un comune, nei confronti del quale è stato emesso un provvedimento d’ordine con l’obbligo di pubblicare sul sito web, sulla home page, dell’ente,  e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza: dei post pubblicati sul profilo facebook, aperti dal Sindaco a proprio nome, di interventi in materia di urbanistica, lavori pubblici, viabilità, scuola, ecc. eseguiti dal Comune (alcuni dei quali ripresi dai profili social del Comune ed utilizzati come comunicazione istituzionale); del volume celebrativo della storia del Comune medesimo, contenente scritti autografi da parte del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura.
L’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce, infatti, che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”.
A giudizio dell’AGCOM, l’attività di comunicazione dell’Ente risulta in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 9, comma 1 della legge 28/2000, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma àncora la possibile deroga al divieto ivi sancito.  In particolare, non ricorre il requisito dell’impersonalità in quanto reca il logo del comune, né il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni, né alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità, in quanto nella descrizione si utilizzano espressioni enfatiche e propagandistiche da parte dell’Amministrazione uscente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Nota Anci sulle modalità di svolgimento del voto nelle prossime consultazioni elettorali e referendarie

L’ANCI ha Pubblicato una nota operativa sulle modalità di svolgimento del voto dei prossimi 20 e 21 settembre. La nota, alla luce del Dl 103/2020 e delle circolari del ministero dell’Interno in tema di sicurezza e precauzione, illustra le misure di prevenzione messe in atto per prevenire rischi di contagio da Covid 19, così da assicurare in sicurezza lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Le FAQ aggiornate del Ministero dell’Interno sulle prossime consultazioni elettorali e referendarie

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale per i Servizi Elettorali – del Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito le risposte ai quesiti che ricorrono sul tema delle prossime consultazioni elettorali e referendarie, con l’intenzione di aiutare e facilitare l’utente nella propria espressione di voto.

– FAQ. Referendum 2020

FAQ. Elezioni amministrative 2020

FAQ. Elezioni regionali 2020

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il vademecum Anci per le amministrazioni coinvolte nelle elezioni dei prossimi 20 e 21 settembre

L’ANCI, al fine di fornire un supporto alle amministrazioni comunali impegnate nella prossima tornata elettorale (20 e 21 settembre il primo turno e 4 e 5 ottobre gli eventuali ballottaggi), ha predisposto il un vademecum di facile consultazione per tutti gli amministratori e gli operatori interessati alle attività e alle scadenze del prossimo appuntamento elettorale.
Il vademecum fornisce un quadro sinottico dei molteplici adempimenti per lo svolgimento delle consultazioni, corredato da una raccolta delle più importanti norme che disciplinano la materia elettorale e da una sintesi degli aspetti più rilevanti riguardanti le modalità del sistema elettorale e i requisiti per l’eleggibilità dei candidati. È Presente anche un quadro riepilogativo delle fonti normative citate nonché un quadro giurisprudenziale in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Spese consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, le istruzioni del Ministero dell’Interno

Con circolare F.L. n. 15/2020, la Direzione Centrale della Finanza locale fornisce le istruzioni operative allo scopo di agevolare l’espletamento dei delicati servizi relativi alle consultazioni elettorali da espletare il 20 e 21 settembre 2020. La Direzione ricorda che l’importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun Comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio, secondo distinti parametri per sezione elettorale e per elettore calcolati, rispettivamente, nella misura del 40% e del 60%, sul totale da ripartire, con la maggiorazione del 40% per i Comuni fino a 3 sezioni elettorali. Le assegnazioni così disposte sono vincolanti e non potranno, in nessun caso, essere soggette ad integrazioni (articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, modificato dall’articolo 1, comma 400, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147). Per la programmazione della spesa, l’importo stimato delle assegnazioni agli enti, ad esclusione del rimborso dei componenti dei seggi elettorali, può essere valutato nell’80% delle somme assegnate in occasione del referendum del 17 aprile 2016.
I Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi e le altre relative agli adempimenti di propria spettanza. Le spese relative agli onorari dei componenti dei seggi dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggi, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell’articolo 4 della legge 13 marzo 1980, n. 70, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell’amministrazione dello Stato con le limitazioni introdotte dall’articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
In ordine al limite di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali, alla relativa determina autorizzativa da parte dei responsabili dei servizi, alla durata del periodo elettorale e al termine per la presentazione del rendiconto delle spese da parte dei Comuni, si rappresenta che il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il 27 luglio 2020, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e termina il 25 settembre 2020, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto all’espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Comuni, saranno rimborsate al lordo sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che, normalmente sono posti a carico dei Comuni. A giustificazione dell’entità dei predetti contributi da versarsi a cura del Comune, l’amministrazione comunale dovrà produrre un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell’onere da sostenersi per il titolo in questione, con riserva di trasmettere la documentazione comprovante l’avvenuto versamento dei contributi predetti unitamente al rendiconto trasmesso alla Prefettura. Il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative è fissato entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Individuate le date per lo svolgimento del referendum popolare confermativo e delle elezioni suppletive

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 luglio, ha convenuto sulle date del 20 e 21 settembre 2020 per l’indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” nonché per lo svolgimento delle elezioni suppletive nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della Regione Veneto del Senato della Repubblica.
La data delle consultazioni è stata individuata in modo da far coincidere la data del referendum confermativo e quella delle elezioni suppletive, in conformità a quanto disposto dall’articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, secondo cui per le consultazioni elettorali resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa e delle misure precauzionali per la tutela della salute degli elettori e dei componenti di seggio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In G.U. il decreto di rinvio delle consultazioni elettorali 2020

È stato pubblicato in G.U. n. 103 del 20-04-2020 il decreto legge n. 26/2020 che introduce disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020, in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020, il termine per lo svolgimento delle elezioni è fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.
Per quanto riguarda le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e circoscrizionali, limitatamente all’anno 2020, il turno annuale ordinario si terrà in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre. Lo stesso termine è previsto anche per i comuni e le circoscrizioni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si sono verificate entro il 27 luglio 2020.
Infine, si stabilisce che gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020, durino in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgeranno esclusivamente nei sessanta giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei giorni ulteriori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION