Riparto del fondo per il rimborso delle spese elettorali, consultazioni dell’8 e 9 giugno 2024

La Direzione centrale della finanza locale comunica che, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n.136, è stato adottato il decreto del Ministero dell’interno del 27 giugno 2024, di determinazione dei distinti parametri, per sezione elettorale e per elettore, relativi alla ripartizione del fondo da destinare al rimborso delle spese di organizzazione tecnica e di attuazione delle consultazioni europee dell’8 e 9 giugno 2024 abbinate alle consultazioni elettorali per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte e per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché dei consigli circoscrizionali.

Il riparto è stato effettuato dopo aver detratto le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi, i cui importi, fissati per legge, sono stati oggetto di separata determinazione. Tali parametri, applicati a ciascun Comune, unitamente al trattamento economico dei componenti dei seggi, definiscono l’importo massimo rimborsabile per ciascun Ente. Sono in corso di predisposizione gli atti per procedere al pagamento in acconto, nella misura del 90 per cento, dell’importo spettante a ciascun Ente.

La Direzione precisa, inoltre, che dal combinato disposto di cui all’articolo 1, comma 4, e dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n.38, per il turno di ballottaggio delle amministrative dei giorni 23 e 24 giugno 2024, la maggiorazione del 15 per cento degli onorari fissi forfettari di cui all’articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali sarà a carico dello Stato.

Con successivo provvedimento, in corso di definizione, la Direzione Centrale procederà all’assegnazione e successiva erogazione delle somme spettanti ai comuni interessati dai turni di ballottaggio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Elezioni, nota Anci sulle principali misure per Comuni e Città metropolitane

Anci ha pubblicato una nota sintetica sul D.L. 29 gennaio 2024, n. 7 recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale” convertito in legge n. 38 del 25 marzo 2024, pubblicata in GU il 28 marzo 2024.

Il provvedimento prevede che che, per l’anno 2024, le eventuali operazioni di votazione relative alle consultazioni elettorali e referendarie si svolgono nella giornata di domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e nella giornata di lunedì dalle ore 7 alle ore 15.00, anziché solo nella giornata di domenica, come stabilito dall’art. 1, comma 399, della legge n. 147 del   2013, ad eccezione delle   elezioni   della   prossima primavera che   vedranno   il  contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, amministrative e regionali. Solo per la tornata elettorale primaverile del 2024,  le operazioni di voto si svolgono nella giornata di sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle  ore 23, e nella giornata di domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23.

Sono rinviate al 29 settembre 2024 le elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza nel 2024. La disposizione si applica esclusivamente alle province in cui il numero dei consigli comunali interessati al turno annuale elettorale sia tale da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto dell’intera provincia. Conseguentemente, la durata del mandato degli organi provinciali è prorogata fino al loro rinnovo.  Risulta modificato l’articolo 51, comma 2, del TUEL con conseguente innalzamento del limite da due a tre mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti ed eliminazione di ogni limite di mandato per i Comuni fino a 5.000 abitanti. Inoltre, in deroga all’articolo 71, comma 10, del TUEL si dispone che, per l’anno 2024, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, siano eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Inoltre, è prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine di cui all’art. 1 comma 20 ter del d.l. 198/2022, che dà la possibilità che il contributo statale per l’indennità degli amministratori locali possa essere attribuito anche agli amministratori che abbiano deliberato una riduzione della stessa.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale

Con comunicato del 3 ottobre 2022, il ministero dell’interno rende noto che è stato adottato il decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 settembre 2022, concernente il riparto, in favore dei comuni, del fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022, come previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84.

Ai fini del riparto predetto fondo, con una dotazione complessiva di euro 38.253.740, si è attribuito, a ciascun Comune un importo determinato con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire e, per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento.

Si è inoltre tenuto conto di ulteriori correttivi:
a) Per i Comuni potenzialmente interessati al turno di ballottaggio, sono state adeguati il numero delle sezioni e degli elettori, tenendo conto delle distinte votazioni;
b) Per i Comuni fino a 5 sezioni, si è attribuito un importo minimo di 500 euro per sezione (es. 500 euro per una sezione, 1.000 euro per 2 sezioni e così sino a 2.500 euro per 5 sezioni);
c) Per i Comuni che pur avendo un numero di sezioni maggiore di 5 risultano avere, considerati i criteri sopra descritti, un contributo inferiore a tale importo, è stato attribuito un importo minimo di euro 2.500;
d) Il residuo fondo, detratta la parte attribuita ai Comuni sopra individuati, è stato ripartito secondo il criterio generale.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Politiche 2022: Rendicontazione delle spese elettorali

Con la Circolare DAIT n. 94 del 30 agosto 2022 il Ministero dell’Interno fornisce indicazioni per agevolare l l’espletamento dei delicati servizi relativi alle consultazioni politiche del prossimo 25 settembre 2022 e garantire il regolare pagamento delle spese.

L’importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun Comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito con decreto del Ministero dell’interno nei limiti delle assegnazioni di
bilancio, secondo parametri distinti per sezione elettorale e per elettore calcolati, rispettivamente, nella misura del 40% e del 60%, sul totale da ripari1re, con la maggiorazione del 40% per i comuni fino a 3 sezioni elettorali. Il ministero dell’interno è in attesa di conoscere l’ammontare delle risorse che saranno stanziate dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Le spese relative agli onorari dei componenti i seggi dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto; non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali”. Prima di effettuare le liquidazioni, i Comuni devono accertare che sia stato indicato il numero di codice fiscale dei componenti dei seggi. Ai Presidenti di seggio spetta il rimborso delle spese per il pernottamento in albergo
a 4 stelle (1 o categoria), nonché il rimborso per le spese di vitto (legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni). l predetti rimborsi sono effettuati, entro i limiti massimi consentiti e ave ne
ricorrano le condizioni, soltanto per spese documentate da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all’attività alberghiera e/o di ristoro.

Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto all’espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Enti, saranno rimborsate al lordo sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che, normalmente sono posti a carico dei Comuni. Qualora l’Ente non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni in parola con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, potrà procedere alla stipula di contratti individuali per l’assunzione di persona le a tempo determinato per il periodo intercorrente tra il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione e il quinto giorno successivo alla consultazione stessa, tenuto conto che la relativa spesa non grava sul bilancio comunale in quanto rimborsata dal Ministero.

l Comuni, appena ultimati i propri adempimenti, dovranno redigere il rendiconto ed inviarlo alle SS. LL. con la massima sollecitudine ed in ogni caso entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni , e cioè entro mercoledì 25 gennaio 2023, pena la decadenza dal diritto al rimborso, espressamente sancito dal più volte menzionato articolo 15 del decreto legge n. 8 del 1993 e s.m. i.

 

La redazione PERK SOLUTION

Disciplina delle spese per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum

Allo scopo di agevolare l’espletamento dei delicati servizi relativi alle consultazioni elettorali da svolgere ed al fine di consentire i corretti pagamenti, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’interno, con la Circolare n. 54 del 20 maggio 2022, fornisce le istruzioni in merito alla disciplina delle spese necessarie per lo svolgimento delle consultazioni amministrative e referendarie.

Il ministero evidenzia che si è in attesa di conoscere l’importo delle risorse che sarà stanziato, dal Ministero dell’economia e delle finanze, per il rimborso ai comuni delle spese connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali”. Appena il MEF determinerà l’ammontare dello stanziamento si provvederà a comunicare l’importo massimo che potrà essere assegnato a ciascun Comune e costituirà riferimento per il controllo sul rendiconto presentato dagli enti locali. Nelle more della cennata comunicazione, viene raccomandato ai Comuni di contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili, in quanto eventuali eccedenze rispetto all’importo massimo assegnabile resteranno a carico dei Comuni medesimi.

I Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi e le altre relative agli adempimenti di propria spettanza. Le spese relative agli onorari dei componenti dei seggi dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il 18 aprile 2022, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e termina il 17 giugno 2022, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto all’espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Comuni saranno rimborsate al lordo sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che, normalmente sono posti a carico dei Comuni. A giustificazione dell’entità dei predetti contributi da versarsi a cura del Comune, l’amministrazione comunale dovrà produrre un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell’onere da sostenersi per il titolo in questione.

Il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni è fissato entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili; è necessario che la determinazione autorizzativa all’effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio, deve essere adottata preventivamente, pena l’inibizione del pagamento dei compensi. Le spese per il lavoro straordinario, ivi comprese quelle per l’eventuale erogazione dei buoni pasto al personale dipendente impegnato nell’attività elettorale, e le altre spese anticipate dai Comuni saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni.

Gli enti tenuti a presentare il rendiconto sono soltanto i Comuni. Ai fini del rimborso spese per le consultazioni elettorali la legge non riconosce altre tipologie di enti oltre i Comuni. I Comuni, appena ultimati i propri adempimenti, dovranno redigere il rendiconto e inviarlo alle SS.LL. con la massima sollecitudine ed in ogni caso non oltre il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, e cioè entro il giorno 12 ottobre 2022. L’eventuale ritardo nella presentazione del rendiconto non consentirà l’erogazione delle somme dovute a titolo di saldo. Ai fini della decorrenza dei termini, occorrerà far riferimento alla data di trasmissione telematica dell’elaborato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Consultazioni elettorali e referendarie del 12 giugno: gli adempimenti preparatori

In vista delle prossime consultazioni elettorali e referendarie indette per domenica 12 giugno 2022, la direzione centrale per i Servizi elettorali del dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha emanato il 27 aprile scorso una circolare, la n. 38, sui vari adempimenti preparatori del procedimento elettorale e referendario, di prevalente competenza delle amministrazioni comunali.

Tra le indicazioni richiamate quella sulla partecipazione al voto per le elezioni comunali dei cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, con l’invito ai comuni interessati a dare massima pubblicizzazione alle disposizioni che consentono la partecipazione al voto per le elezioni comunali dei cittadini comunitari ivi residenti, previa iscrizione nelle liste elettorali aggiunte nel termine perentorio di martedì 3 maggio 2022 (quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali).

Sono richiamate, inoltre, le disposizioni relative al voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione. L’elettore interessato – si legge nella circolare – deve far pervenire al sindaco del proprio comune di iscrizione elettorale un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 3 maggio e lunedì 23 maggio 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Spese per le consultazioni elettorali referendarie e amministrative del 2022

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’interno, con la circolare n. 31 del 13-04-2022 indirizzata alle Prefetture, rende noto che, nelle more di conoscere l’ammontare delle risorse relative alle consultazioni da destinare ai Comuni per il rimborso delle spese che saranno sostenute per lo svolgimento delle medesime, sia necessario che gli enti assumano i relativi impegni per le attività connesse nel limite delle assegnazioni disposte per le consultazioni referendarie dell’anno 2020, tenendo comunque conto della situazione di contemporaneità di più quesiti referendari nonché della situazione attuale di riparto delle spese rispetto alle predette consultazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi ai Comuni per sedi di seggio alternative alle scuole

Con la Circolare n. 25/2021, il Viminale invita le Prefettura a sensibilizzare i sindaci sulla necessità di svolgere ogni opportuno intervento per individuare già in occasione delle prossime tornate elettorali, il maggior numero di immobili come sedi alternative agli edifici scolastici da destinare a seggi elettorali, allo scopo di evitare il ripetersi di interruzioni della didattica, tenuto anche conto delle gravi problematiche esistenti nelle scuole a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. La Circolare ricorda che l’art. 23-bis del DL 22 marzo 2021, n. 41, come convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha previsto, al comma 1, che in considerazione del differimento delle consultazioni elettorali per l’anno 2021, previsto dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, nonché del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19, al fine di ridurre i disagi per l’attività didattica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato all’erogazione di contributi in favore dei comuni che, entro il 15 luglio 2021, individuano le sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette consultazioni elettorali. I criteri e le modalità di concessione dei contributi saranno stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo, con decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 giugno 2021. A tal fine, i Comuni, entro il predetto termine del 15 luglio 2021, dovranno individuare e comunicare alle Prefetture le sedi extrascolastiche da adibire a seggi elettorali, indicando:
– la denominazione di ciascun edificio scolastico di originaria ubicazione;
– il numero dei seggi trasferiti;
– la cifra complessiva degli studenti la cui attività didattica non subirà interruzioni per effetto di tali trasferimenti;
-l’ubicazione delle nuove sedi (che potrebbero anche essere nell’ambito dello stesso istituto scolastico, ad es. palestre, consentendo comunque di non interrompere le attività didattiche);
– la quantificazione degli oneri necessari alloro adeguamento.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Rinvio consultazioni elettorali regionali previsti per il 2020

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 novembre 2020, ha approvato disposizioni in materia di rinvio delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche già scaduti, o le cui condizioni ne rendano necessario il rinnovo entro il 31 dicembre 2020.
Il rinvio si rende necessario in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e della conseguente necessità di assicurare che le consultazioni elettorali si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini.
Le consultazioni avranno luogo non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo.
Fino alla data dell’insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all’emergenza sanitaria.
Le disposizioni integrano il contenuto del decreto-legge n. 150 del 10 novembre 2020 recante “Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della Regione Calabria (e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario)”, pubblicato in G.U. n. 280 del 10-11-2020.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Differimento delle consultazioni elettorali per l’anno 2020

Pubblicato in G.U. n. 278 del 7 novembre 2020 il D.L. n. 148/2020 recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali.
In considerazione dell’attuale scenario epidemiologico per il Covid-19, le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono state rinviate e si dovranno svolgere entro il 31 marzo 2021, con l’integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale. Fino alle nuove elezioni è prorogata la durata della gestione commissariale straordinaria.
Limitatamente all’anno 2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano è fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo; le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali delle regioni a statuto ordinario si dovranno svolgere entro il 31 marzo 2021; fino al rinnovo dei Consigli metropolitani e dei consigli provinciali, è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION