Niente tasse per i contributi sui vitalizi dei consiglieri e degli assessori regionali cessati dal mandato

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 64 del 7 ottobre 2020, chiarisce che non formano reddito imponibile i contributi versati in relazione ai vitalizi e alle indennità a carattere differito percepiti dai consiglieri e assessori regionali cessati dal mandato, basati su un sistema di calcolo contributivo, secondo il quale l’importo spettante è commisurato alle somme versate da beneficiario ed ente erogatore.
Dovendo valutare il Consiglio regionale la possibilità di istituire per i Consiglieri e Assessori cessati dal mandato un trattamento economico differito con metodo di calcolo contributivo, la Regione istante chiede quale sia il corretto trattamento fiscale della quota contributiva a proprio carico, pari a 2,75 volte la quota a carico del consigliere.
L’Agenzia dapprima richiama il regime impositivo previsto per gli assegni vitalizi collegati ad una carica elettiva e successivamente, con riferimento al caso di specie, evidenzia che è necessario richiamare l’articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (“Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. Misure premiali”) e l’articolo 1 commi 965 e 966 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019). I predetti provvedimenti statuiscono modifiche al trattamento previdenziale dei membri del Parlamento e dei Consiglieri regionali, delegando alle Regioni la rideterminazione della relativa disciplina, nei confronti di coloro che abbiano rivestito la carica di Presidente della Regione, di Consigliere regionale o di Assessore regionale.
Ai fini della soluzione dei quesiti rappresentati appare, dunque, dirimente la circostanza che il trattamento economico da erogarsi a fine mandato avvenga in conformità ai principi disposti con la richiamata legge statale di revisione, “secondo il metodo di calcolo contributivo, della disciplina dei trattamenti previdenziali e vitalizi”. Detto trattamento, maturato sulla base della contribuzione obbligatoria effettivamente versata dal consigliere appare, pertanto, riconducibile all’ambito dell’articolo 49, comma 2, lett. a), quali redditi derivanti da “pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati”.
La riforma dell’istituto ha comportato in tal senso un mutamento di regime, con conseguenti riflessi sulla determinazione della base imponibile del trattamento economico percepito a fine mandato dai consiglieri. Pertanto, si ritiene che sia i contributi versati dai Consiglieri che quelli a carico della ‘Regione’ non concorrono alla formazione del reddito in quanto riconducibili all’articolo 51, comma 2, lett. a) del TUIR.
Per completezza, ancorché non espressamente oggetto del quesito, l’Agenzia osserva che le medesime regole di determinazione della base imponibile sono applicabili in relazione al trattamento economico percepito dagli assessori, inquadrabile tra i redditi di lavoro dipendente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION