La Ragioneria Generale dello Stato, con apposito comunicato, fornisce i necessari chiarimenti, anche attraverso esempi, sulle disposizioni contabili inerenti alla regolazione delle risorse COVID-19 da applicare a partire dal Bilancio di Previsione 2024 – 2026 e relativa gestione, fino a quello del triennio 2027 – 2029, per ogni casistica e per ciascun comparto.
La regolazione delle risorse covid deve avvenire nel rispetto del principio dell’integrità, secondo cui le entrate e le spese devono essere iscritte al lordo, senza compensazioni di partite.
Gli enti con eccedenza complessiva di risorse, di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2 del Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2024, sono gli enti che rientrano nelle seguenti casistiche:
- Caso A: enti che presentano un importo maggiore o pari a zero del “Surplus Finale” e/o un importo maggiore o pari a zero dei “Ristori non utilizzati al 31.12.2022” nelle Tabelle di cui agli Allegati C e D del Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2024;
- Caso B: enti che presentano un importo positivo del “Deficit Finale” minore dell’importo dei “Ristori non utilizzati al 31.12.2022” nelle Tabelle di cui agli Allegati C e D del Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2024.
Per gli enti con eccedenza complessiva di risorse il richiamato decreto prevede che le stesse siano acquisite all’entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell’Interno a valere:
- per i comuni sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. In caso di incapienza del fondo di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- per le province e le città metropolitane sulle somme spettanti a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all’articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In caso di incapienza del fondo di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La restituzione delle somme dovrà avvenire applicando annualmente solo alla prima annualità del bilancio le quote confluite nell’avanzo vincolato, per un importo pari al quarto della quota vincolata nel risultato di amministrazione, che si ridurrà quindi annualmente, con evidenza nel prospetto allegato A2 del rendiconto.
Gli enti con deficit complessivo di risorse, di cui al comma 6 dell’articolo 2 del richiamato Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2024, sono gli enti che rientrano nelle seguenti casistiche:
- Caso C: enti che presentano un importo positivo del “Deficit Finale” maggiore dell’importo dei “Ristori non utilizzati al 31.12.2022” nelle Tabelle di cui agli Allegati C e D del Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2024;
- Caso D: enti che presentano un importo positivo del “Deficit Finale” e un importo pari a zero dei “Ristori non utilizzati al 31.12.2022” nelle Tabelle di cui agli Allegati C e D del Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2024.
Le risorse, al netto dei ristori da restituire (Caso C), sono erogate dal Ministero dell’Interno in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 (colonna “Importo da erogare all’Ente su Fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 – Quota annuale 2024-2027”) a valere delle risorse del fondo istituito dall’articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
La redazione PERK SOLUTION