INPS, Proroga al 31 marzo 2022 del “Congedo parentale SARS CoV-2”

L’INPS, con messaggio n. 74 del 08-01-2022, ricorda che l’art. 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 il termine per la fruizione del congedo straordinario parentale, per genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali.

Restano ferme tutte le indicazioni contenute nella circolare n. 189/2021 sia per figli conviventi minori di anni 14, sia per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dai limiti di età e dalla convivenza con il genitore richiedente.

L’INPS, inoltre, conferma le indicazioni sulla modalità di presentazione delle domande relative al “Congedo parentale SARS CoV-2” per lavoratori dipendenti che sono state fornite con il messaggio n. 4564 del 21 dicembre 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

INPS, Congedo parentale straordinario Covid-19: presentazione delle domande

Con messaggio n. 4564 del 21-12-2021, l’INPS fornisce indicazioni in merito alla procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale straordinario Covid per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.

Il nuovo congedo straordinario può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa. Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari. Tale congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, le domande di astensione dal lavoro (senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa) devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all’Inps.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
– tramite il portale web dell’Istituto;
– tramite il Contact center integrato,
– chiamando il numero verde 803.164;
– tramite gli Istituti di Patronato.

Per compilare la domanda di “congedo parentale SARS CoV-2” è necessario:

  • selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19” nella pagina “Tipo richiesta”, cliccare quindi su AVANTI;
  • spuntare la richiesta del congedo nella sezione “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”, cliccare quindi su AVANTI;
  • indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e, dunque, le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento, cliccare quindi su AVANTI;
  • procedere con l’acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell’intervallo previsto dalla norma, ossia dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 31 dicembre 2021).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION