Congedo di paternità e congedo parentale: le istruzioni INPS

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha introdotto alcune novità in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. In particolare, ha avviato una nuova disciplina del congedo di paternità obbligatorio e l’ampliamento dell’arco temporale di fruizione del congedo parentale per i lavoratori dipendenti.  Per la corretta gestione dei congedi parentali nei flussi Uniemens, con il messaggio 13 febbraio 2023, n. 659 l’INPS comunica ai datori di lavoro che sono stati inseriti nuovi codici evento e codici conguaglio, validi per gli eventi che si sono verificati dal 13 agosto 2022.  L’applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire da aprile 2023.

Le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l’INPS, degli eventi ricadenti nei periodi di competenza 13 agosto 2022 – 31 marzo 2023 già denunciati con i codici in uso, saranno definite dall’Istituto con successiva comunicazione.  Inoltre, il messaggio fornisce precisazioni di dettaglio relative a eventuali regolarizzazioni per i periodi dal 13 agosto 2022 al 31 marzo 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conciliazione tra attività lavorativa e vita privata: La Circolare INPS

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022, n. 176, in vigore dal 13 agosto 2022, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1158 del 20 giugno 2019 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, contiene disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza. Tali disposizioni si applicano, per esplicita previsione normativa, anche ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, ferme restando le eventuali indicazioni operative fornite dal competente Dipartimento della Funzione pubblica.

L’articolo 2 del menzionato decreto legislativo apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito, anche T.U.), novellando la disciplina in materia di congedo di maternità e di paternità (articoli 2, 18, 27-bis, 28, 29, 30 e 31-bis), di congedo parentale e di riposi, permessi e congedi (articoli 32, 34, 36, 38, 42 e 46), di congedi per la malattia del figlio (articolo 52), di lavoro notturno (articolo 53), di divieto di licenziamento (articolo 54) e di diritto al rientro e conservazione del posto (articolo 56). In ultimo, la riforma interessa le disposizioni sui periodi indennizzabili di maternità delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste (articoli 68 e 70), nonché sul diritto al congedo parentale dei lavoratori autonomi (articolo 69).

L’articolo 3 del D.lgs n. 105/2022 apporta altresì modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, mentre il successivo articolo 4 modifica la legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di congedo parentale dei lavoratori iscritti alla Gestione separata (cfr. l’articolo 8, commi 4 e 7-bis) e in materia di lavoro agile (cfr. l’articolo 18, commi 3-bis e 3-ter).

Infine, gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo in commento apportano modifiche rispettivamente, all’articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di trasformazione del rapporto di lavoro, e all’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di congedi per eventi e cause particolari.

La Circolare n. 122 del 27 ottobre 2022 dell’INPS, adottata d’intesa con questo Ministero, fornisce le prime indicazioni operative per illustrare le novità introdotte dal provvedimento in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei soggetti iscritti alla Gestione separata e delle libere professioniste, per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nell’ottica di una più equa condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e del conseguimento della parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il congedo parentale non rileva ai fini del calcolo della tredicesima mensilità

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24206 del 2/11/2020, ha chiarito che, i fini del calcolo della tredicesima mensilità non rileva il congedo di cui la lavoratrice ha beneficiato per assistere il figlio affetto da leucemia. La lavoratrice sosteneva che l’art. 42 comma 5 del d.lgs. n. 151/2001 pur prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 119/2011 rinviava alle regole sull’indennità di maternità e quindi all’art. 22, che riconosceva ai fini del calcolo della tredicesima anche il periodo di congedo; diversamente si ravvisava una discriminazione tra congedo di maternità e congedo per assistere il figlio disabile. Gli Ermellini rigettano il ricorso dichiarando infondati i motivi addotti perché, come sancito esplicitamente anche prima della novella del 2011, il congedo parentale richiesto per assistere il figlio non rileva ai fini del conteggio della tredicesima, così come per la maturazione delle ferie e per il TFR. La lavoratrice inoltre erra nell’invocare la discriminazione per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, di chi fruisce del congedo per assistere un figlio malato, rispetto al congedo di maternità, poiché quest’ultimo viene associato ad un evento unico e palesemente diverso, come l’arrivo di un figlio.

Congedi Covid, la circolare dell’INPS

​Con la Circolare n. 81 dell’8 luglio 2020, l’INPS fornisce le istruzioni operative in materia di diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e modificati per numero di giornate ed estensione del periodo di fruizione dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sino al 31 luglio 2020.
Risulta aumentato da 15 a 30 il numero di giorni fruibili dai genitori per l’assistenza ai figli durante il predetto periodo, alle medesime condizioni previste nell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020. I genitori possono fruire di congedo COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio. L’Istituto precisa che la domanda di congedo COVID-19 può essere presentata, già dal 29 marzo 2020, dai lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS, per un massimo di 30 giorni nel periodo dal 5 marzo e fino al 31 luglio 2020 e può far riferimento anche a periodi di astensione fruiti prima della data di presentazione della domanda stessa, purché non anteriori al 5 marzo 2020.
Il documento precisa anche che la conversione d’ufficio in congedo COVID-19 degli eventuali periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale – disposta dal comma 2 dell’art. 23 del decreto-legge n. 18 del 2020 – fruiti dai genitori durante l’arco temporale citato fino ad un massimo di 30 giorni, interessa solo le domande presentate prima del 29 marzo 2020 dai lavoratori dipendenti del settore privato le domande di congedo presentate dal 17 marzo al 28 marzo 2020 dai lavoratori iscritti alla Gestione separata e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
La specifica procedura di presentazione delle domande di congedo COVID-19 utilizza la stessa procedura della “Domanda di congedo parentale”, all’interno della quale, dopo la compilazione dei dati anagrafici dell’altro genitore, è richiesto di scegliere se presentare domanda per il congedo COVID-19 o per il congedo COVID-19 con figlio disabile, oppure se si vuole proseguire con la presentazione della normale domanda di congedo parentale.
Infine, dopo aver elencato le condizioni di compatibilità del congedo COVID-19 con il bonus baby-sitting e il bonus per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, ferma restando l’alternatività delle misure, la Circolare fornisce le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Dipendenti pubblici, le regole sul congedo speciale

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato una nuova FAQ in merito al diritto previsto dal DL 18/2020, c.d. Cura Italia, per i dipendenti pubblici, genitori di figli di età inferiore a 12 anni, di fruire dello specifico congedo previsto per i dipendenti privati e della relativa indennità entro il 31 luglio 2020. L’articolo 25, comma 1, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, dispone che i dipendenti pubblici, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, abbiano dritto a fruire dello specifico congedo previsto per i dipendenti privati dall’articolo 23, comma 1, dello stesso Decreto legge e della relativa indennità entro il 31 luglio 2020. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che, nel nucleo familiare, non vi sia altro genitore a beneficiare di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o disoccupato o non lavoratore.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION