Congedo di paternità e congedo parentale: le istruzioni INPS

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha introdotto alcune novità in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. In particolare, ha avviato una nuova disciplina del congedo di paternità obbligatorio e l’ampliamento dell’arco temporale di fruizione del congedo parentale per i lavoratori dipendenti.  Per la corretta gestione dei congedi parentali nei flussi Uniemens, con il messaggio 13 febbraio 2023, n. 659 l’INPS comunica ai datori di lavoro che sono stati inseriti nuovi codici evento e codici conguaglio, validi per gli eventi che si sono verificati dal 13 agosto 2022.  L’applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire da aprile 2023.

Le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l’INPS, degli eventi ricadenti nei periodi di competenza 13 agosto 2022 – 31 marzo 2023 già denunciati con i codici in uso, saranno definite dall’Istituto con successiva comunicazione.  Inoltre, il messaggio fornisce precisazioni di dettaglio relative a eventuali regolarizzazioni per i periodi dal 13 agosto 2022 al 31 marzo 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

Condizioni per l’ammissibilità del congedo per paternità in caso di affido di minore

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con atto DFP-0066566-P-07/10/2021, in risposta ad una richiesta di parere riguardo la concessione del congedo di paternità a seguito di affido di un minore, nel caso in cui la madre non rinunci all’istituto del congedo di maternità, ha ricordato che come previsto dall’art. 28 del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, il diritto al congedo di paternità è riconosciuto al padre lavoratore esclusivamente nei casi di impossibilità di assistenza del figlio, ossia per:
a) morte o grave infermità della madre che renda impossibile l’assistenza materna al minore nei primi mesi di vita;
b) abbandono da parte della madre;
c) affidamento esclusivo del bambino al padre.
Si tratta di specifiche situazioni per le quali, in mancanza delle cure materne, il dovere di assistenza si trasferisce al padre lavoratore.
Nel caso, invece, di congedo di maternità o paternità per i genitori affidatari o adottivi, bisogna far riferimento a quanto disposto dagli articoli 26, 27 e 31 del medesimo Testo Unico n. 151 del 2001. In particolare, il comma 1 dell’articolo 31 prevede che il congedo di paternità, di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetti, alle medesime condizioni, al lavoratore. Tale congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi (art. 26, comma 6, del T.U. n. 151/01).
Quindi, nella fattispecie rappresentata, il congedo di paternità può essere fruito, oltre che nei casi previsti dall’articolo 28, anche quando la madre lavoratrice decida di non avvalersene.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION