Non monetizzabili le ferie non godute per la fruizione del congedo

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 34653 del 19 -05 – 2020, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di monetizzare le ferie non godute da un dipendente prima del collocamento a riposo per anzianità, in quanto assente nei due anni precedenti per congedo ex art. 42 del d. lgs. n. 151 del 2001.
In linea con il consolidato orientamento dell’ARAN sul punto, la monetizzazione delle ferie non fruite prima della conclusione del rapporto di lavoro soggiace al divieto imposto dall’articolo 5, comma 8, del decreto legge n. 95 del 2012, come confermato anche  nell’ambito delle disposizioni contenute nei vari contratti collettivi nazionali.
Può, pertanto, ritenersi che nel caso in esame, trattandosi di un’assenza per congedo biennale che, come noto, è richiesto dal dipendente ed è frazionabile, non sia possibile procedere al pagamento delle ferie non godute in quanto tale tipologia di assenza non è annoverabile tra le cause di forza maggiore.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

INPS, Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo straordinario

A seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli articoli 23 e 25 del D.L. 18/2020 riconoscono specifici congedi parentali e indennità in favore dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, o dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato. A decorrere dal 5 marzo, ai lavoratori pubblici e privati, nonché agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS con figli fino a 12 anni di età viene riconosciuto – alternativamente ad entrambi i genitori – uno specifico congedo parentale per un periodo (continuativo o frazionato) non superiore, complessivamente, a 15 giorni. La fruizione del congedo speciale è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato, o non lavoratore.
La misura ed il calcolo della relativa indennità sono diversi a seconda della categoria considerata. In particolare, per i dipendenti pubblici e privati, l’indennità è pari al 50 per cento della retribuzione presa a riferimento per il calcolo dell’indennità di maternità, ossia la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadri-settimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
L’INPS, a seguito richieste di chiarimento, ha emanato il messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020 con il quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di fruizione dei cd. congedi COVID-19, nonché sulla compatibilità dello stesso con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION