I chiarimenti della Funzione Pubblica in materia di congedi straordinari covid e parentali

Congedi straordinari Covid, permessi legge 104/1992, permessi per somministrazione vaccino anti Covid, congedi parentale ad ore al centro degli interventi interpretativi richiesti dalle amministrazioni, sui quali sono intervenuti i competenti Uffici del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Di seguito le risposte del Dipartimento:

I periodi di congedo parentale straordinario Covid-19 non sono utili ai fini della maturazione delle ferie e dei ratei della tredicesima mensilità
Il congedo parentale straordinario Covid-19 rappresenta un beneficio di natura eccezionale ed aggiuntivo rispetto al congedo parentale tipizzato dal decreto legislativo n. 151/2001. La disciplina normativa che regola l’istituto consente ai genitori che fruiscono del periodo di congedo parentale previsto dal decreto legislativo n. 151/2001 (articoli 32 e 33) di chiederne la conversione in congedo straordinario Covid-19, con relativo diritto alla percezione dell’indennità spettante nella misura del 50% della retribuzione.
Dall’esame del quadro regolatorio vigente, si desume che il congedo straordinario in questione – anche in ragione della sua prevista convertibilità nel congedo parentale retribuito al 30% – può ritenersi giuridicamente assimilabile a quest’ultimo e, quindi, anche per esso trova applicazione quanto previsto all’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 ovvero che detti periodi non sono utili ai fini della maturazione delle ferie e dei ratei della tredicesima mensilità. ⇒ (Vedi Parere congedo straordinario-tredicesima).

Le assenze dovute ai postumi del vaccino si considerano giornate di malattia ordinaria e, quindi, soggette alle relative decurtazioni
Non è prevista, in generale, alcuna norma che consenta il riconoscimento di permessi specifici per la somministrazione del vaccino anti Covid-19. La normativa emergenziale prevede solo per il personale del comparto scuola e università la giustificazione dell’assenza per la somministrazione degli stessi. I dipendenti appartenenti ad altri diversi comparti, che aderiscano al programma di vaccinazione regionale e che si assentino dal lavoro per la somministrazione, possono fruire di permessi personali o di altri istituti previsti dai CCNL di riferimento. Le assenze dovute ai postumi del vaccino si considerano giornate di malattia ordinaria e, quindi, soggette alle relative decurtazioni. ⇒ (Vedi Parere per assenza somministrazione vaccino).

Per la concessione dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 rilevano la residenza o la dimora temporanea
Per la concessione di permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 occorre riferirsi alla residenza della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio.
Al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, ‘amministrazione potrà dare rilievo alla dimora temporanea (ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 223 del 1989) attestata mediante la relativa dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. ⇒ (Vedi Parere sui benefici ai sensi della legge n. 104/1992).

Spetta all’amministrazione stabilire le condizioni per il cumulo dei permessi a ore
Rientra nell’autonomia organizzativa dell’amministrazione la valutazione in ordine alla possibilità di concedere permessi al dipendente che ne faccia richiesta anche nel caso in cui il coniuge fruisca contestualmente del riposo giornaliero ex art. 39 del d.lgs. n. 151/2001.
Il conteggio delle ore spettanti per il congedo deve essere effettuato su base giornaliera, in considerazione del rinvio della contrattazione collettiva alla disposizione normativa che stabilisce la misura del congedo nel limite di dieci mesi, elevabili ad undici in caso di fruizione da parte del padre di un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. ⇒ (Vedi Parere Congedi parentali ad ore).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

INPS, Congedo genitori 2021 lavoratori dipendenti: istruzioni amministrative

Con la circolare INPS 14 aprile 2021, n. 63 l’Istituto fornisce le istruzioni amministrative in tema di fruizione del Congedo 2021 per genitori, introdotto dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, a favore dei genitori lavoratori dipendenti per figli conviventi minori di anni 14 o con disabilità grave.
Il congedo, indennizzato al 50% della retribuzione e coperto da contribuzione figurativa, è previsto per il periodo corrispondente – in tutto o in parte – alla durata dell’infezione da Covid-19 dei figli, alla durata della quarantena del figlio, alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali.
Il decreto-legge n. 30/2021, inoltre, ha previsto per i genitori di figli fra i 14 e i 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In questi casi però, le domande di astensione dal lavoro devono essere presentate ai datori di lavoro e non all’INPS.
I destinatari del Congedo 2021 per genitori sono i genitori lavoratori dipendenti che non possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Sono esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata INPS.
La circolare dettaglia i requisiti per fruire del congedo, la sua durata, le modalità di indennizzo, le situazioni di compatibilità e di incompatibilità, e detta le istruzioni ai datori di lavoro per la compilazione delle denunce contributive.
Con successivo messaggio l’Istituto comunicherà l’avvenuta pubblicazione della procedura informatica per presentare le domande di congedo. Intanto, è possibile fruire del Congedo 2021 per genitori inoltrando la richiesta al proprio datore di lavoro, per poi regolarizzare con presentazione della domanda telematica all’INPS.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Congedo straordinario per sospensione didattica in presenza

L’INPS, facendo seguito alla circolare n. 2 del 2021 (v. tabella sinottica), con messaggio n. 515 del 5 febbraio scorso comunica il rilascio della procedura per la compilazione e l’invio on line delle domande di “congedo straordinario per sospensione attività in presenza delle classi II e III media in zona rossa o su tutto il territorio nazionale per figlio con disabilità grave per scuole di ogni ordine o grado o per chiusura centri assistenziali”.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
– tramite il portale web dell’Istituto, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
– tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020.
L’istituto ricorda che:
– il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti per i figli alunni di scuole per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate nelle Ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell’articolo 3 dei D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020, dell’articolo 19-bis del decreto-legge n. 137/2020, nonché, da ultimo, dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, e per un massimo di giorni non superiore al periodo indicato nell’Ordinanza stessa, salvo proroghe.
– il congedo straordinario per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità può essere fruito durante i periodi di sospensione dell’attiva didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale disposti con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche ai sensi dei D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Congedo straordinario per genitori con figli in DAD nelle “zone rosse” o con disabilità grave

Con Circolare n. 2 del 12 gennaio 2021 e relativi Allegati, l’INPS fornisce indicazioni in tema di congedo straordinario per i genitori dipendenti in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, nonché per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, come previsto dall’art. 22 bis, commi 1 e 3, del Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176.
Nel dettaglio, il provvedimento regola due differenti situazioni:

1 – Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza di figli nelle scuole secondarie di primo grado di cui all’art. 22 bis, comma 1.
Con riguardo alla platea dei destinatari del congedo previsto dal comma 1 dell’art. 22 bis, l’Istituto chiarisce che possono beneficiarne solo i genitori lavoratori dipendenti, anche affidatari o collocatari. Inoltre, tale congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, e comunque nei soli casi in cui non possano svolgere la prestazione di lavoro in smartworking.
Per accedere al beneficio, il genitore lavoratore dipendente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
– deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
– non deve svolgere lavoro in modalità agile;
– il figlio deve essere alunno frequentante la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado per la quale sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, a seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute con cui si dispone l’applicazione delle misure previste per le c.d. zone rosse di cui all’art. 3, comma 4, lettera f), dei D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020 e dell’art. 19 bis del Decreto Ristori.
Si precisa, inoltre, che ai fini della fruizione non è necessaria la convivenza del genitore con il figlio per cui si chiede il congedo.
Quanto alla durata, il congedo può essere richiesto per tutto o parte del periodo indicato nell’Ordinanza del Ministro della Salute con cui viene disposta l’applicazione delle misure per le c.d. zone rosse.
Per i giorni lavorativi di congedo fruiti, è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata in base all’art. 23 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, e sono coperti da contribuzione figurativa.

2 – Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità in situazione di gravità in caso di sospensione dell’attiva didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o chiusura di centri diurni a carattere assistenziale di cui all’art. 22 bis, comma 3.
Questo congedo potrà essere fruito soltanto da genitori lavoratori dipendenti per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale frequentati da figli con disabilità in situazione di gravità.
Si tratta di una misura a valenza nazionale e, pertanto, fruibile indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la Regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza per i quali venga disposta la sospensione dell’attività in presenza.
Ai fini del riconoscimento, il genitore richiedente, anche affidatario o collocatario, deve essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e b) ed è, altresì, necessario che il figlio:
– sia riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. n. 104/1992;
– sia iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale per le quali venga disposta la sospensione dell’attività in presenza.
Anche con riferimento a questa tipologia di congedo non è necessaria la convivenza con il figlio.
In relazione alla durata, il congedo in parola può essere richiesto per tutto o parte del periodo da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni per lo stesso figlio.
Parimenti al congedo di cui all’art. 22 bis, comma 1, per i giorni fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione calcolata con le medesime modalità.
Da ultimo, l’Istituto chiarisce che la domanda può riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa purché relativa a periodi non antecedenti al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 149/2020, c.d. Decreto Ristori bis) e – per il congedo di cui al comma 1 – purché anche ricompresi all’interno del periodo individuato nell’Ordinanza del Ministro della Salute.

 

DL Ristori bis, ampliamento congedi parentali

L’art. 12 della bozza del D.L. Ristori bis prevede specifici aiuti per le famiglie con figli che risiedono nelle regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 (zone rosse e arancioni), dove è stata disposta la sospensione delle attività scolastiche in presenza anche nelle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado.
Si prevede la facoltà per entrambi i genitori degli alunni delle suddette scuole di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, con il riconoscimento, in luogo della retribuzione, di un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, ma soltanto nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere resa in modalità agile.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi del suddetto decreto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Esigenze finanziarie per avvio anno scolastico, in G.U. il nuovo D.L. n. 111/2020

È stato pubblicato in G.U. n. 223 dell’8 settembre 2020 il D.L. 8 settembre 2020, n. 111 recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il provvedimento, costituito da sei articoli, autorizza 300 milioni di euro di spesa per le Regioni e le Province Autonome sul fronte del trasporto pubblico locale e 150 milioni per i Comuni e le Città metropolitane da destinare all’implementazione del servizio di scuolabus. Le Regioni e gli Enti locali potranno disporre delle somme già previste e attribuite dal DL Rilancio e dal DL Agosto anche per far fronte alle esigenze del trasporto pubblico locale e scolastico, somme queste che verranno poi reintegrate con la prossima legge di bilancio. Sarà una verifica a consuntivo a quantificare l’effettivo fabbisogno delle Regioni e degli enti locali che dovrà tener conto delle perdite dovute alla mancata bigliettazione e all’incremento dei costi sostenuti. Attualmente le risorse destinate alle regioni per il TPL, aggiuntive rispetto al fondo ordinario, sono pari a 500 milioni con il DL Rilancio e 400 con il Dl Agosto.
In particolare, ai sensi del comma 2 del decreto, i Comuni potranno utilizzare le risorse destinate al Fondo funzioni fondamentali, nel limite complessivo di 150 milioni di euro, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun ente potrà destinare nel 2020 risorse aggiuntive nel limite del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.
Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021, l’art. 3 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro per l’anno 2021, a favore degli enti locali, da destinare prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee all’acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee. I criteri e le modalità delle risorse saranno definiti con apposito decreto del MEF. Vengono, inoltre, destinati ulteriori risorse, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento e all’adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione.
Sono previste, altresì, misure a sostegno dei genitori lavoratori dipendenti, con figli conviventi minori di quattordici anni posti in quarantena obbligatoria a seguito di contatto verificatosi presso l’istituto scolastico. Secondo l’art. 5 del decreto, il genitore lavoratore dipendente potrà svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa del genitore non possa essere svolta in modalità agile, in quanto incompatibile con tale modalità esecutiva e comunque in alternativa a tale misura, solo uno dei genitori potrà astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio avvalendosi di un congedo straordinario che garantisce un’indennità pari al 50% della retribuzione (coperta da contribuzione figurativa), calcolata secondo quanto previsto per la determinazione dell’indennità relativa al congedo di maternità, senza però considerare l’incidenza del rateo delle mensilità aggiuntive e altri premi o trattamenti accessori eventualmente erogati. I benefici in questione potranno essere riconosciuti soltanto per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION