Inammissibilità dei congedi Covid durante la sospensione della didattica per giornate festive

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con Parere DFP 0027697 – P – 22/4/2021, ha chiarito che I congedi previsti dall’art. 2, comma 2 del DL n. 30/2021 possono essere richiesti esclusivamente nelle ipotesi in cui la sospensione della didattica sia giustificata da esigenze legate all’emergenza pandemica. Conseguentemente, la portata applicativa di tale normativa non può estendersi a fattispecie come le vacanze pasquali o le giornate festive in cui non si verifica la prescritta condizione della sospensione dell’attività didattica in presenza. Si tratta, infatti, di ordinaria interruzione dell’attività didattica prevista dalla programmazione dei calendari scolastici e perciò del tutto svincolata dalla situazione emergenziale. La disposizione sopra richiamata prevede infatti che, qualora la prestazione lavorativa – per sue proprie caratteristiche – non possa essere svolta in modalità di lavoro agile, il genitore, lavoratore dipendente, di figlio convivente minore di 14 anni possa astenersi dal lavoro, in alternativa all’altro genitore, per un periodo corrispondente alla sospensione della didattica in presenza del figlio, oppure per la durata dell’infezione da Covid – 19 del minore o per la durata del periodo di quarantena dello stesso figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della USL competente per territorio. Lo stesso diritto di astensione è riconosciuto ai genitori con figli per i quali sia stato accertato e riconosciuto uno stato di grave disabilità (indipendentemente dall’età di questi ultimi), iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza o ospitati in strutture o centri diurni a carattere assistenziali per i quali sia stata disposta la chiusura.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

I periodi di congedo straordinario Covid non sono computabili ai fini della maturazione di ferie e tredicesima mensilità

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere 30 marzo 221, n. prot. 20896, fornisce chiarimenti in merito alla portata applicativa della normativa sui congedi straordinari previsti dall’articolo 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per consentire la cura e/o tutela dei figli a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID19, con particolare riferimento alla eventuale maturazione delle ferie durante il periodo di assenza dei dipendenti che utilizzino tale congedo.
Secondo il Dipartimento tale congedo straordinario, retribuito ai sensi dell’articolo del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e recentemente riproposto anche dall’art. 2 del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, rappresenta un beneficio di natura eccezionale ed aggiuntivo rispetto al congedo parentale tipizzato dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. E’, tuttavia, possibile, per i genitori che fruiscano del periodo di congedo parentale ex artt. 32 e 33 del citato decreto legislativo n. 151/2001, chiederne la conversione nel congedo straordinario di che trattasi, con relativo diritto alla percezione dell’indennità spettante nella misura del 50% della retribuzione. Dal quadro regolatorio sopra esposto, si desume che il congedo straordinario in argomento – anche in ragione della sua prevista convertibilità nel congedo parentale retribuito al 30% – può ritenersi giuridicamente assimilabile a quest’ultimo, dovendosi, quindi, richiamare, anche in questo caso, la disciplina prevista dall’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 che, in relazione ai periodi di congedo parentale, esclude, in particolare, gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità. Pertanto, ne consegue che i periodi di congedo straordinario Covid non sono computabili ai fini della maturazione di ferie e tredicesima mensilità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

INPS, Congedo 2021 per i genitori lavoratori dipendenti con figli in quarantena

Con il messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021, l’INPS fornisce prime indicazioni in merito al congedo 2021 per i genitori lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto o in caso di attività didattica in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi.
Il congedo in commento spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14.
Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa, per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.
Per poter fruire del congedo di cui trattasi devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;
e) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
1) l’infezione da SARS Covid-19;
2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
3) la sospensione dell’attività didattica in presenza.
Per poter fruire del congedo in esame per la cura di figli con disabilità grave, non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età.
Il congedo in argomento può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.
Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.

 

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Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, le istruzioni dell’INPS

L’INPS con la circolare n. 132 del 20 novembre 2020 forniscono ulteriori istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza, a seguito delle novità introdotte dall’articolo 21-bis, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020, come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge n. 137/2020, aggiuntive rispetto alle indicazioni contenute nella circolare n. 116/2020, che rimangono operative.
L’articolo 5 del DL 8 settembre 2020, n. 111, ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. La legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha abrogato il decreto-legge n. 111/2020 e, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto stesso, ha introdotto l’articolo 21-bis nel decreto-legge n. 104/2020, che, al comma 3, dispone la nuova disciplina del congedo straordinario per quarantena scolastica. In particolare, è stata prevista la possibilità di utilizzare il congedo di cui trattasi, in alternativa al lavoro in modalità agile, anche nelle ipotesi in cui il contatto sia avvenuto in luoghi diversi dal plesso scolastico, come specificato successivamente. L’articolo 22 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha modificato ulteriormente il citato articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020, elevando fino a 16 anni l’età del figlio per il quale il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena disposta per il figlio stesso (cfr. il comma 1) e riconoscendo ai genitori dei figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni la facoltà di astenersi dal lavoro senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (cfr. il comma 3). In quest’ultimo caso i genitori devono presentare la domanda di congedo in argomento solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS. Inoltre, il decreto-legge n. 137/2020 ha ampliato la possibilità di avvalersi del congedo di cui al citato articolo 21-bis (sempre nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione in modalità agile ed in alternativa a tale modalità) prevedendone la fruizione anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14 (cfr. il comma 3).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Ristori, misure per scuole e famiglie

L’art. 22 del D.L. n. 137/2020 allarga la platea dei beneficiari delle misure previste dall’articolo 21 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Più in particolare, con la modifica apportata, si prevede che un genitore lavoratore dipendente, pubblico o privato, abbia diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di 16 anni (in luogo della precedente soglia di 14 anni), disposta dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale (territorialmente competente) a seguito di contatto verificatosi:

  • all’interno del plesso scolastico;
  • nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali: palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, o all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche;
  • nonché nel  caso  in  cui  sia  stata   disposta  la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici.

Si ricorda che la norma sul diritto alla modalità di lavoro agile si aggiunge ad altre norme che, in via transitoria, prevedono tale diritto per alcune fattispecie.
Tali norme transitorie prevedono, fino al 31 gennaio 2021 (termine di scadenza dello stato di emergenza), il riconoscimento del diritto in esame – a condizione che la modalità di lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione:

  • in favore dei lavoratori dipendenti portatori di handicap grave, o aventi nel proprio nucleo familiare un soggetto portatore di handicap grave o immunodepresso;
  • sulla base delle valutazioni dei medici competenti, ai dipendenti del settore privato maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro.

Rimane ferma l’età massina di 14 anni per usufruire del c.d. congedo COVID-19 (pari al 50% della retribuzione, da utilizzare per astenersi dal lavoro) per quarantena dei figli conviventi – disposta dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica. Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.
È previsto, inoltre, che in caso di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, i genitori abbiano comunque diritto di astenersi dal lavoro ma senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto di conservazione del posto di lavoro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Congedo Covid-19, Le istruzioni INPS per i lavoratori dipendenti con figli in quarantena

L’Inps, con la Circolare n. 116 del 02/10/2020, fornisce le istruzioni amministrative sul congedo Covid-19 per i lavoratori dipendenti in caso di quarantena dei figli impegnati a scuola. L’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n.111 ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. Il menzionato congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31 dicembre 2020.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
– tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it (si ricorda, che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN);
– tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
La domanda può anche avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.
Nella domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc.). Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento, si dovrà impegnare a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda.
Il congedo è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui per l’anno 2020 (art. 5, comma 6, del D.L. n. 111/2020), per le spese afferenti al lavoro dipendente del settore privato. In conformità al citato comma 6 dell’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, l’Istituto provvede al monitoraggio della spesa, dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. In caso di superamento, in via prospettica, del limite di spesa indicato, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
Ai sensi di quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al menzionato articolo 5 con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Pertanto, in merito alle modalità di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli per i lavoratori del settore pubblico, nonché alle relative indennità, si precisa che le stesse sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Di conseguenza, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli all’Inps, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Congedi COVID dipendenti pubblici, i chiarimenti dell’INSP

L’INPS con messaggio n. 2968 del 27 luglio 2020 fornisce chiarimenti sui periodi compresi per le prestazioni del TFS e del TFR. L’Istituto ricorda che l’art. 25 del D.L. 18/2020, convertito in legge 27/2020 ha previsto l’estensione ai genitori (anche affidatari), lavoratori dipendenti del settore pubblico, del congedo previsto dall’articolo 23 del medesimo decreto e riguardante i lavoratori dipendenti del settore privato, gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi. Per tale congedo è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la copertura della contribuzione figurativa ai fini pensionistici. I nuovi congedi sono assimilabili ai congedi parentali, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
I periodi a retribuzione “piena” (primi 30 giorni entro i primi sei anni di età del bambino), con l’esclusione dello straordinario e di tutti gli emolumenti legati alla presenza, e i periodi a retribuzione al 30% (dal 2° al 6° mese di congedo entro i primi sei anni di età del bambino), con l’esclusione dello straordinario, degli emolumenti legati alla presenza e della quota di tredicesima mensilità, sono interamente valutati ai fini delle predette prestazioni previdenziali.
In particolare, i periodi di congedo parentale a retribuzione ridotta sono computati per intero, ai fini delle prestazioni di fine servizio (TFS, Indennità di buonuscita e Indennità premio di servizio e TFR) e valorizzati su una retribuzione “virtuale” intera, maturata come se il dipendente fosse effettivamente rimasto in servizio.
L’Istituto conferma che i periodi di “congedo COVID-19” previsti all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono valutabili, ai fini delle prestazioni di TFS/TFR, secondo quanto già disposto per i periodi di congedo parentale parzialmente retribuito di cui agli articoli 32 e ss. del decreto legislativo n. 151/2001.
Inoltre, viene precisato che l’imponibile determinato dalla retribuzione “virtuale” intera e il relativo contributo dovranno essere dichiarati nell’elemento E0 del mese nel quale il lavoratore usufruisce dell’indennità in oggetto, per la quale deve essere trasmesso anche l’elemento V1 Causale 7 CMU 8, relativamente alla comunicazione della Retribuzione Virtuale ai fini Pensionistici e conseguente imponibile e contributo ad essa commisurato ai fini della Gestione Credito e, ove previsto, ENPDEP, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION