Indagine Anac sul conflitto di interesse negli affidamenti diretti

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha condotto un’indagine sulla gestione del conflitto di interessi negli affidamenti diretti da parte di comuni e enti locali, avvalendosi delle informazioni della Banca Dati Anac. Diverse le criticità riscontrate. In alcuni casi, la dichiarazione è stata completamente omessa oppure è stata rilasciata “postuma”, solamente al fine di riscontrare la richiesta istruttoria dell’Autorità. In altri casi, è emerso che le dichiarazioni sono state rilasciate da soggetti diversi da quelli obbligati (esempio dal segretario comunale per conto del RUP oppure, addirittura, solo dall’affidatario, in luogo del personale della stazione appaltante).

Nella maggior parte dei casi, le dichiarazioni trasmesse all’Autorità sono firmate in analogico, anziché con firma digitale, e/o risultano non protocollate. In nessun caso è stata dichiarata una situazione di potenziale conflitto di interesse, ancorché la dichiarazione fosse presente, seppure con modalità non adeguate.
Le criticità riscontrate evidenziano per l’Autorità una sostanziale inadeguatezza nella gestione del conflitto di interesse da parte degli enti locali. La gestione del conflitto di interesse, oltre ad essere disciplinato espressamente dall’art. 42 d.lgs. 50/2016, costituisce una ordinaria misura di prevenzione della corruzione, prevista dal DPR 62/2013, oltre che dai piani di prevenzione della corruzione e dai piani integrati di attività e organizzazione delle singole amministrazioni.

In conclusione, devono richiamarsi tutte le stazioni appaltanti al puntuale rispetto della normativa in tema di conflitto di interessi, intesa anche quale misura di prevenzione del rischio corruttivo, in particolare riferimento agli affidamenti diretti, caratterizzati dalla sostanziale assenza di confronto competitivo. In questo contesto, si ricorda in particolare alle stazioni appaltanti la necessità di raccogliere per ogni affidamento le dichiarazioni di insussistenza del conflitto di interesse del responsabile unico del procedimento. Queste dichiarazioni dovranno essere protocollate all’atto dell’accettazione dell’incarico e conservate dalla stazione appaltante, che dovrà provvedere a controllarne a campione la veridicità.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: piccoli comuni e conflitto d’interessi, non basta il sostituto temporaneo

Nell’ipotesi in cui nell’elenco di professionisti al quale la stazione appaltante (piccolo comune) attinge per il conferimento di incarichi di servizi tecnici di importo sotto-soglia, sia iscritto anche un parente entro il secondo grado del Responsabile dell’Ufficio tecnico, normalmente nominato RUP per gli stessi affidamenti, non può considerarsi adeguata a prevenire e risolvere il conflitto di interesse, nel quale versa il predetto funzionario la sola misura dell’individuazione di un sostituto, se tale misura è applicata esclusivamente alla procedura in cui è invitato a presentare offerta il congiunto. È quanto stabilito dall’ANAC, con Delibera n. 712 del 27 ottobre 2021.

Nello specifico si fa riferimento al fatto che il fratello del responsabile dell’Ufficio tecnico comunale risulta nell’elenco dei professionisti a cui il Comune attinge per incarichi di appalti sotto soglia attraverso procedura comparativa, come quello per l’affidamento dei servizi di ingegneria per il progetto dei lavori di messa in sicurezza della strada comunale del mare.

La soluzione individuata dall’amministrazione comunale di nominare un sostituto temporaneo del responsabile dell’Ufficio tecnico, quando il fratello concorre all’assegnazione dell’appalto, non è giudicata da ANAC sufficiente e adeguata a risolvere il conflitto d’interesse esistente. L’amministrazione comunale, nel motivare la scelta, ha ricordato come si tratti di un comune piccolo nel quale le situazioni di conflitto d’interesse possono risultare frequenti, Inoltre ha voluto evitare l’esclusione a priori dei professionisti interessati, poiché – sostiene – agli interessati risulterebbe altrimenti preclusa la possibilità di essere invitati a presentare l’offerta.

Per l’Autorità Anticorruzione la sola misura dell’individuazione di un sostituto non basta, se tale misura è applicata esclusivamente alla procedura in cui è invitato a presentare l’offerta il congiunto. Questo perché tutta la pratica di gestione dei lavori è seguita dal titolare dell’Ufficio tecnico, a cui spetta anche l’individuazione degli appalti a cui applicare l’affidamento diretto con previo confronto di più operatori, dove la scelta degli operatori avviene necessariamente in modo discrezionale.

“La sostituzione del funzionario interessato con altro collega – precisa ANAC – può rivelarsi efficace se il conflitto di interessi emerge, a seguito di pubblicazione di un avviso o di un bando, esclusivamente al momento o per effetto della partecipazione alla procedura di un parente con soggetti coinvolti nella predisposizione della gara”. “Diversamente, nei casi come quello in esame in cui si proceda mediante inviti a soggetti individuati in modo discrezionale, la sostituzione del RUP (disposta dal soggetto che avrebbe dovuto ricoprire tale incarico) rivela che vi è già a monte l’intento di invitare proprio i professionisti che sono in rapporto di parentela con il funzionario sostituito, sebbene la scelta sia poi effettuata dal sostituto”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION