Anac: Segretari comunali e conflitti di interesse

Anac, con Atto del Presidente del 22 febbraio 2023, fascicolo N. 353, ha fornito risposta ad un Comune in merito alla sussistenza di un eventuale conflitto di interesse derivante dalla nomina del Segretario Generale a Presidente della Commissione giudicatrice di due concorsi pubblici indetti dall’ente locale, in cui concorrono quali candidati sia dirigenti interni all’amministrazione che esterni, con i quali l’interessato ha o ha avuto stretti rapporti di natura lavorativa come tali comportanti rapporti di collaborazione costanti e frequenti.

L’Autorità ha sollecitato il Comune a tener conto delle “gravi ragioni di convenienza”, proprio perché il Presidente sarà chiamato a valutare candidati “con i quali sta avendo o, in altri casi, ha avuto stretti rapporti di natura lavorativa come tali comportanti rapporti di collaborazione costanti e frequenti con, dunque, il possibile concretizzarsi di gravi ragioni di convenienza”.

Secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa, la situazione di conflitto di interessi si
configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia,
anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico alla cui cura è preposto.
L’interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubblico può essere di natura finanziaria,
economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i
soggetti destinatari dell’azione amministrativa. Vanno, inoltre, considerate tutte quelle ipotesi residuali in cui ricorrano “gravi ragioni di convenienza” per cui è opportuno che il funzionario pubblico si astenga dall’esercizio della funzione amministrativa, al fine di evitare potenziali conseguenze quali il danno all’immagine di imparzialità dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni.

Riguardo ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici, Anac già nella delibera n. 25 del 15 gennaio 2020, denominata “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici”, ha rilevato come i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, trovino applicazione anche nello svolgimento di procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

L’Autorità ha indicato al Comune di “tener conto della sussistenza di un legame di colleganza e/o di subordinazione o collaborazione tra i soggetti interessati, idoneo ad alterare sensibilmente la par condicio tra i concorrenti, caratterizzato da intensità, assiduità e sistematicità, o semplicemente per ‘gravi ragioni di convenienza’ per cui è opportuno che l’interessato si astenga, al fine di evitare potenziali conseguenze quali il danno all’immagine di imparzialità dell’amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni”.

Anac, Incarico Segretario comunale compatibile con DG azienda servizi municipalizzati

Lo svolgimento dell’incarico di Segretario Generale in una amministrazione comunale non preclude all’assunzione della carica di Direttore Generale, anche temporanea, di una azienda speciale costituita dalla stessa amministrazione per la gestione di numerosi servizi pubblici locali. Lo ha stabilito l’Anac nel parere richiesto dal Comune di Taormina sull’ipotesi di incompatibilità tra il ruolo di segretario comunale e quello di direttore generale dell’azienda servizi municipalizzati (Asm) del comune siciliano.

Le Aziende Speciali degli enti locali sono state qualificate da costante orientamento di Anac come enti pubblici economici e, così come le società in house, possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della Pubblica Amministrazione. La natura giuridica di ente pubblico economico di una Azienda Speciale esclude, quindi, l’incompatibilità prevista dal decreto legislativo 39/2013 che invece richiede che uno degli incarichi che determinano incompatibilità sia assunto in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione pubblica che conferisce l’incarico. Resta esclusa anche ogni altra ipotesi di incompatibilità non essendo vietato da parte di chi detiene un incarico presso una pubblica amministrazione di assumere contestualmente un incarico presso un ente pubblico economico.

Nel caso di specie, trattasi di una azienda a controllo pubblico (100% del capitale sociale è posseduto dal Comune) costituita per la gestione di numerosi servizi pubblici locali. Tenuto conto della compagine totalmente pubblica, delle funzioni svolte e della gestione di servizi pubblici, quindi, Anac esclude la sussistenza, anche solo potenziale, del rischio che conflitto tra interessi pubblici e privati.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, conflitto interessi: verifica scrupolosa anche in caso di affidamenti diretti tramite l’albo dei fornitori

L’Anac, con la delibera n. 377 del 27 luglio 2022, nel richiamare un comune laziale, ha evidenziato che la verifica di eventuali conflitti di interesse va effettuata in maniera scrupolosa anche nell’ambito degli affidamenti gestiti mediante albo fornitori, con particolare riferimento agli affidamenti diretti.

L’Autorità ha ricevuto una segnalazione da parte di alcuni consiglieri comunali, su un presunto conflitto di interesse tra una dipendente di una società in house comunale e un appaltatore, affidatario di alcuni contratti di appalto da parte dell’ente in house. In particolare nella segnalazione si evidenziava che la dipendente fosse anche amministratrice unica e legale rappresentate della società appaltatrice. In seguito agli approfondimenti istruttori condotti è emerso che la selezione è avvenuta mediante l’albo aziendale dei fornitori e che la verifica dei requisiti nel caso dei due affidamenti in questione non è stata effettuata in ragione dell’esiguità degli importi.

L’Autorità ricorda che il personale della stazione appaltante è tenuto a rendere la dichiarazione di (in)sussistenza di situazioni di conflitto di interesse al momento dell’assunzione dell’incarico. Tali obblighi sono estesi anche agli affidamenti sotto soglia comunitaria e assumono una particolare importanza in riferimento agli affidamenti diretti caratterizzati dal fatto che la scelta dell’aggiudicatario è effettuata dal personale della stazione appaltante in modo appunto “diretto”, in assenza di confronto competitivo.  La disciplina relativa al conflitto di interessi inoltre, trova applicazione anche in riferimento agli affidamenti gestiti mediante albo fornitori, caratterizzati dalla preventiva iscrizione del concorrente nell’albo fornitori: anche in tali casi, infatti, l’iscrizione all’albo e il successivo affidamento postulano la verifica del possesso, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti generali di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016, tra cui l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse  tra l’operatore economico e il personale della stazione appaltante.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conflitto d´interessi del dirigente per affidamenti alla ditta con cui collabora

Una dirigente comunale, nonché segretario generale del Comune, responsabile di affidamenti a una ditta presso cui collabora e da cui riceve compensi, nel momento in cui assegna in via diretta incarichi alla stessa società si trova in una situazione di conflitto d’interessi non dichiarato. E’ quanto afferma Anac con la nota a firma del Presidente per chiedere chiarimenti al riguardo, a seguito di un procedimento di vigilanza condotto dall’Autorità.

Secondo Anac, la dirigente avrebbe dovuto segnalare il legame con la ditta presso cui collabora, dichiarandolo al sindaco preventivamente, al fine di consentire al Comune di assumere le adeguate precauzioni. Invece, la dirigente non solo non ha comunicato i rapporti che intercorrevano con la ditta assegnataria di affidamenti da parte del Comune, e da lei gestiti, ma non ha rilasciato nemmeno una dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi.

La questione riguarda l’assegnazione di un progetto di formazione, affidato ad una ditta, di cui la dirigente risulta docente di alcuni corsi. La giurisprudenza afferma che il conflitto d’interesse non consiste solo nel comportamento dannoso per l’interesse generale, ma è una condizione giuridica che scaturisce anche nel caso di rischio di siffatti comportamenti. Pertanto un funzionario è tenuto sempre a dichiarare se si trova in una situazione di conflitto d’interessi rispetto ad una procedura di gara. La dichiarazione, infatti, riguarda ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza.

Nella nota viene sottolineato che “un particolare rigore nella applicazione delle regole sul conflitto di interessi sarebbe stato auspicabile anche in ragione della numerosità dei contratti sottoscritti con la medesima società, e delle modalità di affidamento, avvenuto in via diretta”. Inoltre, è emerso che nel Nucleo di valutazione del Comune è stato nominato membro un dipendente e socio della stessa ditta, il cui compenso è stato versato direttamente alla ditta, costituendo un ulteriore legame di collegamento, che avrebbe dovuto richiamare il Comune a maggiore prudenza e vigilanza. Nel frattempo, a seguito dell’avvio del procedimento di vigilanza di Anac, la dirigente si è dimessa dall’incarico.

 

La redazione PERK SOLUTION

La Stazione appaltante deve sempre verificare i possibili conflitti di interesse

Nell’assegnare un appalto la stazione appaltante deve sempre verificare che non vi siano conflitti di interesse da parte dei soggetti coinvolti, a qualunque titolo, in tutte le fasi dell’affidamento dei contratti pubblici, compresa la realizzazione dell’esecuzione. E’ necessario procedere costantemente ad un’attenta vigilanza, e verifica delle dichiarazioni fornite, risolvendo le eventuali situazioni di conflitto che dovessero emergere. E’ quanto ricorda Anac con la Delibera n. 273 del 7 giugno 2022 intervenendo nel caso di un Comune del Friuli Venezia Giulia, in cui l’Autorità ha accertato la violazione delle norme sul conflitto di interessi nell’ambito degli affidamenti pubblici.

La vicenda riguarda la Responsabile del servizio residenze protette del Comune la quale, nel periodo 2008/2019, ha lavorato alle dipendenze di una cooperativa presso le stesse strutture che si è trovata poi a gestire dal 2019 per conto del Comune.
Il soggetto in questione, al momento del conferimento dell’incarico, ha reso le dichiarazioni di incompatibilità non dichiarando nulla su potenziali conflitti di interesse pur assumendo il ruolo di Responsabile unico del procedimento – Rup – e di Direttore dell’esecuzione del contratto – Dec – in due dei contratti aggiudicati dalla cooperativa in cui ha lavorato per undici anni e immediatamente dopo la conclusione di tale rapporto di lavoro. L’Anac contesta la violazione dell’articolo 42 del Codice appalti alla dipendente comunale, e al Comune e la violazione dell’articolo 80 alla cooperativa che si è aggiudicata gli appalti. Nessuno di loro ha segnalato la situazione di potenziale conflitto di interessi.

 

La redazione PERK SOLUTION