L’illegittimità del procedimento di conferimento della posizione organizzativa non preclude il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico accessorio se ha di fatto compiuto le mansioni proprie dell’incarico. È quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 16 febbraio 2024, n. 4256, pronunziandosi sul ricorso presentato da una dipendente comunale per chiedere la liquidazione delle indennità di posizione e di risultato a seguito del conferimento di posizione organizzativa da parte dell’ente datore.
La Corte di appello aveva rilevato l’illegittimità del conferimento degli incarichi conferiti in quanto i servizi, di natura dirigenziale, non potevano esser conferiti ad un funzionario di livello D3, non essendo in possesso dei titoli di legge richiesti per ricoprire la carica dirigenziale in questione e attribuita in modo illegittimo. I giudici rilevano come in plurime pronunzie (Cass. Sez. L. n. 8141 del 2018, rv. 647618-01, che si pone in continuità con la precedente Cass. sez. L. n. 18808/2013, rv. 628344-01), la Cassazione ha più volte affermato che la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale ed individua nell’ambito dell’organizzazione dell’ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un’indennità aggiuntiva, sottolineando che ove il dipendente, come nel caso di specie, “venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall’ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l’illegittimità del provvedimento di formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l’intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l’entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa”.
Pertanto, incontestato lo svolgimento in fatto delle mansioni proprie della posizione organizzativa da parte del dipendente, del tutto irrilevante, è, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, l’illegittimità del procedimento di conferimento dell’incarico, competendo alla dipendente il diritto a percepire il trattamento economico corrispondente alle mansioni in fatto espletate, ivi compreso quello accessorio.
La redazione PERK SOLUTION