Nessun diritto per il consigliere comunale di partecipare alla conferenza dei servizi

Non sussiste un diritto dei consiglieri comunali a partecipare alle Conferenze dei Servizi ex art.14 e seguenti della L.241/1990, in quanto prevista esclusivamente nei confronti dei soggetti direttamente interessati al provvedimento da emanare. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere in materia di partecipazione alla conferenza dei servizi di cui all’articolo 14 e seguenti della legge n.241/1990. In particolare, è stato chiesto se per i consiglieri comunali, che abbiano manifestato la volontà di essere invitati alla conferenza dei servizi convocata per dare corso all’iter di realizzazione di un centro commerciale, sussista il diritto di partecipazione. I consiglieri comunali richiedenti ritengono che ben potrebbero presenziare alle conferenze dei servizi, in quanto rappresentanti degli interessi diffusi della cittadinanza in base al mandato ricevuto dagli elettori.

I tecnici del Ministero ricordano che, ai sensi dell’art. 14-quater, comma 1 della legge n. 241/1990, la partecipazione ai lavori di tale organismo è demandata ai soggetti che hanno competenza istituzionale, prevista dalle norme, in ordine alla definizione della questione posta in esame. I consiglieri comunali oltre ad esercitare, nell’ambito consiliare, le competenze previste dall’articolo 42 del d.lgs. n.267/2000, con la possibilità di esprimersi in seno al consiglio comunale in merito allo strumento di pianificazione urbanistica, hanno facoltà di promuovere atti di sindacato ispettivo come previsti dall’articolo 43, commi 2 e 3, del medesimo d.lgs. n.267/2000.

In merito, il TAR Lazio con sentenza n.9324 del 7/7/2022 ha ribadito il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez.II, con sentenza 8 luglio 2019, n.4734. L’Alto Consesso nel caso esaminato aveva precisato che “… la partecipazione al procedimento e alla conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica è prevista esclusivamente nei confronti dei soggetti direttamente interessati al provvedimento da emanare; gli altri soggetti istituzionali o meno, che non hanno un interesse diretto nel procedimento in corso, possono essere facoltativamente invitati, senza che gli stessi possano incidere sulle decisioni da trattare”. Ne consegue, pertanto, che non sussista un diritto dei consiglieri comunali a partecipare alle conferenze dei servizi.

 

La redazione PERK SOLUTION