Ricognizione delle graduatorie concorsuali disponibili per il reclutamento di personale presso le PA

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha avviato la ricognizione delle vigenti graduatorie concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato.
Le amministrazioni sono invitate a comunicare le graduatorie concorsuali vigenti per il reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato entro il 30 novembre 2020 esclusivamente compilando la tabella allegata alla nota prot. n. 71057 del 6.11.2020 da trasmettere all’Ufficio per i concorsi e il reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica al seguente indirizzo PEC: ripam@pec.governo.it con l’oggetto: “Ricognizione graduatorie vigenti”.
Anche le amministrazioni che hanno già caricato le proprie graduatorie concorsuali sulla sezione “Monitoraggio delle graduatorie” del portale del lavoro pubblico sono invitate a trasmettere la predetta tabella con le modalità sopra descritte.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

 

Concorsi pubblici: il bando-tipo per Area III

Dopo il bando-tipo per Area II, è stato elaborato dal Dipartimento della Funzione pubblica il bando-tipo per il reclutamento che fa capo all’Area III (funzionariato).
Tra le novità del bando-tipo Area III la richiesta di competenze linguistiche di livello almeno B1 e i quiz situazionali, prove logico-deduttive e spazio alle soft e life skill, che potrebbero occupare il 15% del totale dei quesiti somministrati. Un focus importante calibrato in modo da far risaltare quelle competenze personali che, integrate a competenze specifiche, digitali e linguistiche, rafforzino le capacità per il ruolo che il candidato intende ricoprire.
Come nel bando-tipo per Area II, la presentazione della domanda di partecipazione al concorso avverrà tramite Spid, lo svolgimento delle prove in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di strumenti informatici.

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Autore: La redazione PERK SOLUTION

Concorsi pubblici, Garante Privacy: i dati dei partecipanti devono essere blindati

Una Azienda ospedaliera si è vista applicare dal Garante per la privacy una multa di 80mila euro, per aver trattato illecitamente i dati di oltre 2000 aspiranti infermieri. Un’altra sanzione di 60mila euro è stata irrogata alla società che gestiva la piattaforma per la raccolta online delle domande dei partecipanti.
A seguito di una segnalazione, con la quale si lamentava il fatto che i dati dei candidati alla selezione – in alcuni casi anche relativi alla salute (titoli di preferenza e certificazioni mediche) – fossero liberamente accessibili online, l’Autorità ha avviato una complessa istruttoria, anche attraverso accertamenti ispettivi, che ha messo in luce numerosi e gravi inadempimenti alla disciplina di protezione dati.
Collegandosi alla piattaforma per la gestione delle domande, per un’errata configurazione dei sistemi, in un determinato arco temporale era stato infatti possibile visualizzare un elenco di codici, assegnati ai candidati al momento dell’iscrizione al concorso, che attraverso semplici passaggi consentivano l’accesso a un’area del portale nella quale erano contenuti i documenti presentati dai partecipanti. Utilizzando i codici si sarebbe perfino potuto modificare i dati personali inseriti dai concorrenti. L’Autorità ha ritenuto illeciti i trattamenti di dati personali svolti dall’Azienda ospedaliera e dalla Società perché effettuati in violazione delle norme del Regolamento europeo.
Entrambi i soggetti non avevano infatti adottato adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza e l’integrità dei dati. L’Azienda ospedaliera, oltretutto, non aveva fornito ai partecipanti una idonea informativa e aveva anche omesso di regolamentare il rapporto con la Società che gestiva la piattaforma con un contratto o con un altro atto giuridico che disciplinasse il trattamento di dati effettuato per suo conto. Il Garante infine, rilevato che la Società continuava a conservare e rendere disponibili sulla propria piattaforma i dati dei partecipanti anche dopo la cessazione della fornitura del servizio, ha vietato ogni ulteriore trattamento ad eccezione di quanto necessario per la difesa dei diritti in sede giudiziaria. Entro 30 giorni la Società dovrà comunicare all’Autorità le iniziative prese per assicurare la cessazione del trattamento.
Nella quantificazione della sanzione il Garante ha tenuto in particolare considerazione il fatto che le violazioni sono connesse a un trattamento iniziato subito dopo la definitiva applicazione del Regolamento.
L’Autorità tenuto conto della particolare delicatezza dei dati diffusi, oltre alla sanzione pecuniaria ha applicato la sanzione accessoria della pubblicazione dei due provvedimenti sul proprio sito web.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conoscenza dell’informatica quale requisito di ammissione nei concorsi pubblici

È legittima la scelta del Comune di configurare nel bando di concorso la conoscenza degli strumenti informatici come requisito di ammissione. Depone in tal senso l’art. 37 del d.lgs. n. 165/2001 (pur prima della sua novella ad opera dell’art. 17 della l. n. 124/2015, che ne ha reso più esplicito il principio) che ha autorizzato le pubbliche amministrazioni a qualificare nei propri concorsi la conoscenza in discorso (come pure quella della lingua straniera) come elemento di valutazione al pari delle altre materie di esame ovvero come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale. Dal combinato disposto degli artt. 37 e 1, co. 2, d.lgs. n. 165 cit. emerge, infatti, che:

a) a decorrere dal primo gennaio 2000 tutte le amministrazioni pubbliche (statali, autonome, regionali, locali ecc.) sono tenute, in sede di redazione dei bandi di concorso, a contemplare la conoscenza di almeno una lingua straniera e delle applicazioni ed apparecchiature informatiche basiche;

b) nel silenzio delle disposizioni primarie, i bandi possono prevedere che l’accertamento di tali conoscenze costituisca parte integrante delle prove di esame, ovvero che venga in rilievo quale requisito di ammissione al concorso;

c) per il solo personale statale, dirigente e non, è previsto che siano emanate disposizioni regolamentari che disciplinino le modalità di accertamento, i livelli di conoscenza e gli eventuali casi di esonero;

d) in ogni caso, la mancata emanazione di tali disposizioni regolamentari non pregiudica la possibilità che i bandi dispongano direttamente le modalità di accertamento ed i livelli delle conoscenze in questione.

È quanto affermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3975 del 22 giugno 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION