ANCI: Rafforzamento capacità amministrativa PA, nota su norme di interesse per Comuni

Dopo il via libera definitivo da parte del Senato al cd. Dl Assunzioni, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giugno 2023 – Suppl. Ordinario n. 23, la legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”. La legge di conversione è entrata in vigore il 22 giugno 2023.

Il testo prevede disposizioni in materia di personale, in particolar modo a supporto dei piccoli comuni e, con più di 2 mila unità, del comparto sicurezza. Previste anche norme per i territori colpiti da eventi sismici, i concorsi pubblici, i controlli, la formazione.

Anci ha predisposto una nota di approfondimento che riporta i contenuti delle principali norme di interesse per i Comuni e le Città metropolitane, dando evidenza delle modifiche apportate dal Parlamento durante l’esame della legge di conversione.

Tra le diverse novità di interesse per i Comuni e le Città metropolitane , come evidenziato dalla nota Anci, segnaliamo:

  • Riserva di posti nei concorsi pubblici per i volontari del Servizio Civile (Articolo 1, comma 9-bis) in favore degli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale, pari al 15 per cento delle assunzioni di personale non dirigenziale presso le PA, nonché presso le aziende speciali e le istituzioni strumentali all’attività degli enti locali;
  • Periodo massimo di aspettativa non retribuita per i dipendenti pubblici (Articolo 1, comma 12-quater) esteso a trentasei mesi;
  • Disposizioni in materia di responsabilità erariale (Articolo 1, comma 12-quinquies, lett. a), si proroga di un anno (dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024) la disposizione del decreto-legge n. 76/2020 sul c.d. scudo erariale, che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave;
  • Esclusione dal controllo concomitante della Corte dei conti dei piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal PNRR e dal PNC (Articolo 1, comma 12-quinquies, lettera b);
  • Formazione del personale tra i contenuti del Piano integrato di attività e organizzazione (Articolo 1, comma 14-sexies), le amministrazioni dovranno indicare gli obiettivi, le risorse e le metodologie per la formazione del personale, individuando al proprio interno i dirigenti e funzionari per realizzare le attività di formazione;
  • Riserva di posti in favore di disabili (Articolo 1, comma 14-septies) per i quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo. Si ricorda che le quote di riserva sono quelle previste dall’articolo 3 della L. 68/1999 in favore dei soggetti aventi titolo all’assunzione in quanto rientranti nelle categorie protette
    definite ai sensi della stessa legge 68 e sono le seguenti: da 15 a 35 dipendenti, 1 lavoratore disabile; da 36 a 50 dipendenti, 2 lavoratori disabili; oltre 50 dipendenti, il 7% dei lavoratori occupati.
  • Disposizioni in materia di concorsi pubblici per il reclutamento di personale (Articolo 1-bis), la norma reca un complesso di disposizioni in materia di concorsi per il reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni. Il comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), reca alcune integrazioni della disciplina dei
    concorsi unici; si prevede che gli stessi possano essere organizzati su base territoriale, si definiscono le possibilità di utilizzo delle graduatorie di altri ambiti territoriali del medesimo concorso e si contempla la possibilità di utilizzo del personale dell’associazione Formez PA anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei medesimi concorsi unici. Il numero 2) della suddetta lettera a) introduce un limite massimo dei
    candidati idonei. La successiva lettera c) prevede che, fino al 31 dicembre 2026, i bandi di concorso possano contemplare lo svolgimento della sola prova scritta (dall’ambito della deroga sono escluse le procedure
    concorsuali inerenti a profili professionali apicali e quelle relative alle aree dirigenziali). La lettera d) modifica la formulazione letterale di una norma sulle tabelle contrattuali di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti dei dipendenti pubblici, al fine di assicurare l’applicazione delle stesse tabelle anche al personale svolgente servizio presso un’amministrazione diversa da quella di appartenenza;
  • Modifiche alla disciplina dei compensi per i componenti delle commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico e dei compensi per il personale di supporto allo svolgimento dei medesimi concorsi. (Articolo 1-ter), si estende anche alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, la possibilità di attribuire compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale;
  • Uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico degli enti locali (Articolo 3, comma 1-bis),
    esclude i titolari di cariche elettive che svolgono attività di lavoro subordinato presso uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali (Art. 90 del TUEL) dal divieto di cumulo di compensi di cui all’articolo 5, comma 11 del d.l 78/2010 convertito in legge 122/2010;
  • Sostegno alle assunzioni nei piccoli Comuni (Art. 3, comma 2), laddove le risorse del fondo destinato a contribuire al sostegno economico per le assunzioni a tempo determinato finalizzate all’attuazione del PNRR nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, assegnate per l’anno 2022 e non utilizzate, restano nella
    disponibilità dei Comuni beneficiari anche per l’anno 2023;
  • Trattamento economico accessorio (Art. 3, comma 3), ai fini dell’attuazione del PNRR, il reclutamento del personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale non rileva agli effetti di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in tema di limiti alla spesa sostenuta per il trattamento economico accessorio;
  • Stabilizzazioni di personale (Art. 3, comma 5), si  consente alle regioni, alle province, ai comuni e alle città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026 di procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che procede all’assunzione e risponda ad ulteriori requisiti. Le assunzioni sono
    effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all’atto della stabilizzazione;
  • Requisiti per l’accesso all’impiego presso gli enti territoriali (Articolo 3, comma 5-bis), si prevede che i regolamenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, possano individuare, per l’accesso all’impiego presso il relativo ente, requisiti ulteriori, intesi a rispondere ad esigenze di specificità territoriale, rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina generale, di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
  • Deroghe ai limiti di spesa per il segretario comunale (art. 3, comma 6), per gli anni 2023-2026 il trattamento economico del segretario comunale, per i soli comuni che ne sono sprovvisti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è escluso dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio;
  • Utilizzo di personale presso Comuni con meno di 15.000 abitanti (Articolo 3, comma 6-bis), è accolta una richiesta dell’ANCI di modifica dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che eleva da 5.000 a 15.000 abitanti la soglia demografica, entro la quale è riconosciuta ai Comuni la possibilità di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza;
  • Contributi alle fusioni di Comuni (Articolo 3, comma 6-ter), per le fusioni di comuni entrate in vigore dal 1° gennaio 2014 il contributo straordinario, previsto a legislazione vigente per un periodo massimo di dieci anni e commisurato a una quota percentuale dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono, sia erogato per ulteriori cinque anni;
  • Vicesegretari comunali (Articolo 3, comma 6-quater), si estende da 24 a 36 mesi il periodo massimo durante il quale, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale;
  • Misure per l’assunzione di giovani nella P.A. (Articolo 3-ter), si riconosce a tutte le pubbliche amministrazioni compresi gli enti locali, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità di assumere, nel limite del 10 per cento delle loro facoltà assunzionali, giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, da inquadrare nell’area funzionari. Si prevede altresì che, nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione, al termine dei suddetti contratti, il rapporto di lavoro si trasformi a tempo indeterminato, a condizione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato;
  • Aumento costo materiali opere pubbliche (Articolo 18, comma 4-bis), si estende l’ambito degli interventi che possono accedere alle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili istituito presso il MEF. In particolare si prevede che gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del PNRR ai sensi del DL 13/2023, possono accedere alle risorse del Fondo attraverso la procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023;
  • Interventi di edilizia scolastica (Art.18 comma 4-ter), si consente agli enti locali, per coprire le maggiori spese dovute agli aumenti dei prezzi, di utilizzare i ribassi di asta per tutti gli interventi di edilizia scolastica anche non PNRR.

 

La redazione PERK SOLUTION

Concorsi: la regola generale dello scorrimento della graduatoria presuppone che quest’ultima scaturisca da una vera e propria selezione pubblica aperta

In tema di concorsi pubblici, la regola generale dello scorrimento della graduatoria (ancora valida ed efficace) presuppone che quest’ultima scaturisca da una vera e propria selezione pubblica aperta, e non anche da un semplice avviso per la manifestazione di interesse. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 27 maggio 2022, n. 4278.
La giurisprudenza ha chiarito, in sintesi, che in presenza di una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, l’amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti mediante l’indizione di un nuovo concorso, deve, a pena di illegittimità, indicare, con apposita motivazione, le ragioni per le quali ha ritenuto di non utilizzare la graduatoria (C.d.S., Ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14). Le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 147, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, e 91, comma 4, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 267 (t.u.e.l.) stabiliscono poi i limiti, anzitutto temporali, di efficacia e dunque di utilizzabilità delle graduatorie concorsuali. Il favor per lo scorrimento della graduatoria, modalità prioritaria di reclutamento del personale, presuppone però che la graduatoria sia quella adottata all’esito di concorso pubblico aperto (quale paradigmaticamente enucleato dall’art. 1, comma 1, lett. a, del d.P.R. n. 487 del 1994) meccanismo di selezione dei più capaci, nel rispetto dei canoni costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento.
La graduatoria redatta all’esito di una mera selezione per manifestazione di interesse non può configurarsi come “nuova graduatoria”, da cui decorrono i termini di efficacia legalmente posti per la copertura di posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili. La contraria prospettazione si tradurrebbe invero nella “gemmazione di graduatorie” da un solo concorso pubblico, con un meccanismo di replicazione pregiudizievole non soltanto (o, al limite, non tanto) della selezione “per merito”, ma soprattutto discriminatorio sotto il profilo dell’accessibilità ai posti di pubblico impiego, ristretta in modo esponenziale a coloro che sono risultati idonei ad un concorso. Del resto, per lo stesso ordine di ragioni, si ritiene non operante, di regola, l’istituto dello scorrimento alle graduatorie formate a seguito di concorsi riservati agli interni, in quanto, avendosi la creazione di un vero e proprio nuovo rapporto di impiego a seguito del passaggio ad una qualifica superiore, si determinerebbe una deroga al principio espresso dall’art. 97 Cost., che deve essere adeguatamente giustificata; in altre parole, la straordinarietà di tale sistema di reclutamento implica che possa essere consentito negli stretti limiti in cui è previsto e non può esserne disposto a posteriori il suo ulteriore utilizzo, per la copertura di altri posti, alla stregua di qualsiasi graduatoria di un concorso pubblico, ove perduri la sua efficacia.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anche per la graduatoria riservata ai soli disabili vige il principio del previo scorrimento rispetto al concorso pubblico

Il T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, sentenza del 18 marzo 2022, n. 3161, ribadisce, secondo la linea giurisprudenziale del Consiglio di Stato, come “sul piano dell’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace, quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio impasto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico”. Nell’impiego pubblico, in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l’amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l’indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti” (Cons. di St. n. 4056/2017; Cons. di St. n. 7104-OMISSIS-; Cons. di St. n. 5146/2018).
Di fronte all’indizione di prove concorsuali, l’Amministrazione competente non può, senza insanabile contraddittorietà, negare o disattendere le stesse, una volta affrontati gli oneri ed i costi di una procedura, così come non possono essere procrastinate le aspettative di coloro che abbiano affrontato il delicato impegno di selezione per titoli ed esami, e che siano stati infine prescelti, per la copertura delle posizioni professionali messe a concorso, sicché a seguito dell’espletamento di un pubblico concorso, sorge per l’Amministrazione il potere-dovere di procedere alle relative nomine, al quale corrisponde un interesse qualificato dei vincitori a conseguire le stesse e tale posizione giuridica ha peraltro conosciuto una significativa valorizzazione da parte della giurisprudenza recente che, anche in considerazione della tutela da riconoscersi ai concorrenti idonei, ha innovativamente affermato la prevalenza dello scorrimento di una graduatoria preesistente ed efficace, rispetto all’opzione per l’indizione di un nuovo concorso.
Ne consegue che l’amministrazione ai fini della legittimità della scelta di indire nuovi concorsi pubblici sia tenuta a fornire un’adeguata motivazione sul punto, che deve riguardare l’effettiva carenza in concreto di professionalità equivalenti nell’ambito delle graduatorie concorsuali ancora valide; ai fini dell’applicazione del criterio dell’equivalenza non può fondatamente farsi ricorso al criterio dell’identità perfetta e assoluta tra le due professionalità in comparazione tra di loro, come opinato da parte ricorrente.
Certamente lo scorrimento in graduatoria ben può essere escluso, quando non ci sia omogeneità tra le mansioni caratterizzanti il nuovo posto da ricoprire e quelle inerenti al posto per il quale il concorso si sia già concluso.” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 22/12/2017, n. 806), ovvero qualora il confronto tra le specifiche competenze richieste in capo ai candidati per la partecipazione alla nuova selezione e i requisiti previsti a suo tempo per la procedura cui parteciparono gli idonei riveli differenze tali da non consentire di ravvisare omogeneità tra i profili richiesti. Lo scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci rappresenta, quindi, la regola generale per la copertura di posti vacanti in organico, mentre l’indizione di un nuovo concorso costituisce l’eccezione, nell’ottica del perseguimento dei rilevanti interessi pubblici del risparmio di spesa e dell’immediata copertura dei posti rimasti vacanti.” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II – bis, 15 novembre 2021, n. 11749).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Concorsi negli enti locali dopo la riforma, quaderno operativo dell’Anci

L’articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», introduce, come noto, procedure semplificate per lo svolgimento dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale della pubblica amministrazione. Al fine di supportare i Comuni nell’attuazione della nuova disciplina normativa e di accompagnarli in questa prima fase, l’ANCI ha predisposto il presente Quaderno operativo che fornisce indicazioni utili per lo svolgimento delle prove concorsuali secondo le nuove modalità. Viene proposto uno schema di Regolamento, corredato da specifiche Linee guida in caso di prove da remoto, e la consueta Modulistica, che consta di una Delibera di approvazione del Regolamento e di una Autodichiarazione di assenza di sintomatologia.

Concorsi pubblici: inammissibile il ricorso contro la graduatoria provvisoria

È inammissibile, per difetto d’interesse, il ricorso proposto contro la graduatoria provvisoria di un concorso pubblico, trattandosi di atto endoprocedimentale.
Secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale prevalente, le contestazioni dei concorrenti avverso lo svolgimento delle procedure concorsuali devono appuntarsi contro il provvedimento di approvazione definitivo della graduatoria, provvedimento costitutivo di amministrazione attiva che ha carattere conclusivo del procedimento di concorso e da cui dipende la lesione attuale e definitiva della sfera giuridica dell’interessato (T.R.G.A., Trento, Sez. I, 24 gennaio 2012, n. 22), tanto che un’eventuale precedente impugnazione della graduatoria provvisoria, in considerazione della natura endoprocedimentale degli atti antecedenti la graduatoria definitiva, diviene improcedibile (sul punto, C.G.A.R.S., Sez. giur., 4 novembre 2008, n. 876), e ciò in considerazione della circostanza che spetta all’Amministrazione la verifica degli atti concorsuali e la sua approvazione con formale provvedimento, che viene – esso – a concretizzare e ad attualizzare la lesione, potendo – in ipotesi – l’Amministrazione non approvare gli atti (sul punto, C.d.S., Sez. V, 12 ottobre 2010, n. 7410).
La graduatoria provvisoria, dunque, costituisce un atto endoprocedimentale perché ancora suscettibile di rettifica e di modifica senza che l’Amministrazione debba esercitare il potere di annullamento in autotutela di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Sul punto è stato, infatti, chiarito che la rettifica della graduatoria provvisoria di un concorso – trattandosi di atto infraprocedimentale – non comporta il definitivo consolidamento delle posizioni giuridiche dei soggetti utilmente graduati e non necessita di previa comunicazione dell’avvio del procedimento a soggetti diversi da quelli interessati alla modifica, i quali potranno comunque contestare la graduatoria definitiva o anche la rettifica se successiva, deducendo l’illegittimità del punteggio attribuito al controinteressato (C.d.S., Sez. VI, 30 giugno 2009, n. 4234; 13 giugno 2018, n. 3641).
Pertanto, l’approvazione della graduatoria di merito definitiva del concorso pubblico indetto per la copertura di posti di pubblico impiego e la successiva nomina dei vincitori non sono atti meramente esecutivi della precedente determinazione di approvazione della graduatoria provvisoria di merito, ma atti dotati di una propria autonoma capacità lesiva, quanto meno per essere espressione di un nuovo, autonomo ed indipendente potere di provvedere rispetto a quello esercitato in precedenza, con conseguente onere per l’interessato di impugnarli nei termini di decadenza (C.d.S., Sez. V, 16 maggio 2011, n. 2948). È quanto evidenziato dal TAR Sicilia, Catania, sezione IV, con sentenza 3 maggio 2021, n. 1400.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PA: concorsi, pubblicato il nuovo protocollo sicurezza

È stat pubblicato il nuovo protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, validato dal Comitato tecnico-scientifico a fine marzo, finalizzato a disciplinare le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive, per consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di massima sicurezza rispetto al contagio da Covid-19.
Tra le novità introdotte vi è l’obbligo di presentazione, per tutti i candidati e per il personale addetto alle selezioni, del referto negativo relativo a un tampone rapido o molecolare effettuato non oltre le 48 ore antecedenti lo svolgimento delle prove.
Le amministrazioni forniranno ai candidati mascherine FFP2 che dovranno essere indossate obbligatoriamente durante le prove, pena l’esclusione dal concorso.
In ogni fase delle selezioni, inclusi i flussi di accesso e di uscita dai locali, gli organizzatori dovranno garantire il rispetto del criterio di distanza droplet di 2,25 metri tra i candidati e con il personale stesso.
Le aule saranno dotate di postazioni operative (scrittoio e sedia) distanziate di almeno 2,25 metri l’una dall’altra, in modo da assicurare a ogni candidato un’area di 4,5 metri quadri.
Ogni prova selettiva dovrà concludersi entro 60 minuti. Le prove orali e le prove pratiche potranno svolgersi anche in modalità telematica.
Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel protocollo bisognerà fare riferimento alle prescrizioni tecniche per le procedure concorsuali previste per l’accesso ai ruoli delle forze dell’ordine, polizia e vigili del fuoco.
Il nuovo protocollo permette la ripresa delle selezioni concorsuali pubbliche in presenza dal 3 maggio 2021 ed è stato armonizzato alla luce del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, articolo 10, contenente le nuove norme sui concorsi pubblici.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nota Anci sulle nuove procedure concorsuali a seguito del “Decreto Sostegni”

Pubblichiamo la nota riepilogativa dell’Anci su alcune importanti misure volte a semplificare i concorsi pubblici contenute nell’articolo 10 del Decreto-legge n. 44/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile ed in corso di conversione. Si tratta di misure, immediatamente applicabili anche alle procedure concorsuali già bandite, riguardanti sia la fase di emergenza sanitaria che quella a regime.
Inoltre, si dispone anche il superamento, a decorrere del 3 maggio prossimo, delle attuali limitazioni di ordine quantitativo (numero massimo di 30 candidati per ogni sessione o sede di prova) previste dalla legislazione emergenziale attualmente vigente.
La presente nota fornisce un quadro dettagliato delle misure contenute nel D.L. n 44/2021 ed un riepilogo delle diverse misure emergenziali che hanno caratterizzato i concorsi pubblici durante l’emergenza sanitaria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Concorsi pubblici si cambia: test digitali e sedi territoriali

Sblocco dei concorsi già banditi o da bandire durante l’emergenza, con garanzia di svolgimento in piena sicurezza. E nuove modalità semplificate per quelli a regime. Con il decreto legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri parte la rivoluzione dei concorsi pubblici.
“Diamo finalmente speranza a centinaia di migliaia di persone e permettiamo alla Pubblica amministrazione di rigenerarsi dopo anni di blocco del turnover e di depauperamento”, commenta il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. “Un risultato possibile grazie al proficuo confronto con il Comitato tecnico-scientifico che ha permesso di rivedere e aggiornare il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici. Adesso si apre una fase nuova: per accompagnarla nasce al Formez un presidio di assistenza dedicato alle amministrazioni. Sempre il Formez sta inoltre lavorando per un rapido riavvio del progetto ‘Linea Amica’. L’obiettivo è riprendere il filo interrotto del dialogo tra cittadini e Pa”.

Le novità
Le nuove norme sono state anticipate, lo scorso 29 marzo, dal parere favorevole del Cts al nuovo Protocollo della Funzione pubblica per lo svolgimento dei concorsi pubblici, che modifica e aggiorna quello del 3 febbraio 2021 emanato in attuazione del Dpcm 14 gennaio 2021. L’aggiornamento si è reso necessario per rimuovere alcuni vincoli, a partire da quello dei 30 partecipanti a sessione per lo svolgimento delle prove in presenza, che rendevano impossibile lo svolgimento dei concorsi a molte amministrazioni.
Il tetto non è più previsto, ma sono state introdotte regole più stringenti per garantire la sicurezza anti-contagio:

1 – obbligo per i candidati, anche già vaccinati, di produrre, all’atto della prova in presenza, la certificazione di un test antigenico rapido o molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti;
2 – durata massima della prova limitata a un’ora;
3 – obbligo di indossare mascherine FFP2;
4 – svolgimento delle prove in sedi decentrate a carattere regionale, minimizzando gli spostamenti;
5 – percorsi dedicati di entrata e di uscita;
6 – adeguate volumetrie di ricambio d’aria per ogni candidato.

Lo sblocco dei concorsi
Insieme al Protocollo che sarà pubblicato sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica, il pacchetto normativo contenuto nel “decreto Covid” prevede ulteriori misure di semplificazione per sbloccare i concorsi pubblici sospesi in tutta la Pa (si tratta, secondo stime della Funzione pubblica, di circa 110mila posti):
1 – per i concorsi già banditi per cui non sia stata svolta alcuna prova le amministrazioni prevedono l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali;
2 – per quelli già banditi per i quali non sia stata svolta alcuna prova, le amministrazioni possono prevedere una fase di valutazione dei titoli e, facoltativamente, anche delle esperienze professionali per l’ammissione alle successive fasi, fermo restando che il punteggio attribuito per i titoli concorrerà alla formazione del punteggio finale. Nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale le amministrazioni possono prevedere una sola prova scritta e una eventuale prova orale;
3 – per i concorsi che saranno banditi durante lo stato di emergenza le amministrazioni potranno prevedere una sola prova scritta e una eventuale prova orale;
4 – sono esclusi dalle procedure semplificate i concorsi per il personale in regime di diritto pubblico, ex articolo 3 del Dlgs 165/2001, tra cui magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, professori universitari, appartenenti al comparto sicurezza e difesa, personale della carriera diplomatica e prefettizia.

Le nuove regole per i concorsi a regime
Il decreto dispone che le amministrazioni, a regime e dunque in via strutturale, prevedano nei bandi post-emergenza procedure concorsuali semplificate, ricorrendo agli strumenti digitali per lo svolgimento delle prove, secondo le seguenti modalità:
a. una sola prova scritta e una prova orale nei soli concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale;
b. utilizzo di strumenti informatici e digitali per le prove scritte e per le prove orali;
c. una fase di valutazione dei titoli e, facoltativamente, dell’esperienza professionale per l’ammissione alle successive fasi concorsuali, fermo restando che il punteggio dei titoli concorrerà alla formazione del punteggio finale.
In aggiunta, le Pa avranno la possibilità di adottare ulteriori modalità in alternativa a quelle più complesse già disposte dalle attuali norme di legge: l’utilizzo di sedi decentrate in ragione del numero di partecipanti e, se necessario, la non contestualità delle prove, assicurando comunque la trasparenza, l’omogeneità e lo stesso grado di selettività tra tutti i concorrenti.
(Fonte Funzione Pubblica).

Dal Cdm il via al nuovo decreto Covid

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di ieri 31 marzo 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. In particolare, la proroga riguarda:
– l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
– l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
– la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.
Il testo prevede la possibilità entro il 30 aprile di apportare modifiche alle misure adottate attraverso specifiche deliberazioni del Consiglio dei Ministri.
Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Inoltre, il decreto:

  • esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;
  • introduce disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione);
  • stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe;
    proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, prevede norme sullo svolgimento dell’attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile;
  • proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (Calabria), con oneri a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • estende agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021;
  • proroga il termine per la rendicontazione della spesa sanitaria regionale al fine di consentire alle Regioni e alla Province autonome di completare le relative operazioni;
  • dispone deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici prevedendo lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale, con modalità decentrate. Si prevedono inoltre modalità ulteriormente semplificate (prova orale facoltativa) per i concorsi relativi al periodo dell’emergenza sanitaria e la possibilità a regime per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa l’applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico;
  • consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell’emergenza pandemica da COVID-19. Si prevede espressamente che l’accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale sia subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l’accesso ai locali adibiti alle prove.

Concorsi pubblici: no al rinnovo automatico della commissione in caso di annullamento della procedura

In tema di concorsi pubblici, l’annullamento giurisdizionale degli atti della procedura selettiva non impone l’integrale rinnovo della commissione esaminatrice, a meno che il vizio accertato riguardi la composizione dell’organo oppure le circostanze del caso concreto evidenzino la sussistenza di problemi tali da comprometterne l’autorevolezza, in particolare per difetto di imparzialità e trasparenza o per gravi errori tecnici nella valutazione dei candidati (fattispecie riguardante una selezione per la copertura di un posto di professore universitario) (v. anche CdS, sez. VI, sent. n. 2238/2019, e sez. IV, sent. n. 1446/2016, entrambe in questa Rivista). È quanto stabilito dal TAR Liguria, sezione I, 5 novembre 2020, n. 760.
La questione sottoposta al vaglio dei giudici amministrativi investe la decisione di rinnovare la procedura selettiva mediante la nomina di una nuova Commissione giudicatrice che ha provveduto alla riformulazione dei giudizi collegiali nei confronti di tutti i candidati, fatta eccezione per il rinunciatario. Il soggetto ricorrente sostiene che tale soluzione non sarebbe stata imposta dalla sentenza di annullamento, motivata esclusivamente con riferimento alla contraddittorietà tra i giudizi collegiali e la valutazione comparativa che ha fatto applicazione di criteri parzialmente diversi da quelli cui si era autovincolata la Commissione. Non essendo stati riscontrati vizi procedurali o concernenti la composizione della Commissione, tali da travolgere l’intero procedimento o da imporre la sostituzione dell’organo valutativo, l’integrale rinnovazione della procedura si porrebbe in contrasto con i principi generali di economicità e di conservazione degli atti amministrativi.
I giudici rammentano che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la scelta in ordine alla sostituzione della commissione in seguito all’annullamento giurisdizionale dei suoi atti costituisce una sorta di extrema ratio alla quale ricorrere solo in situazioni di dimostrata necessità, laddove le circostanze del caso concreto evidenzino la sussistenza di problemi tali da diminuire l’autorevolezza dell’organo valutativo, in particolare sotto i profili dell’imparzialità e trasparenza ovvero della commissione di gravi errori tecnici nella valutazione dei candidati (cfr. C.d.S., sez. VI, 11 marzo 2015, n. 1248; idem, 27 gennaio 2012, n. 396).
È stato precisato, a tale riguardo, che il diritto positivo non contempla, salvo disposizioni speciali, la regola per cui la rinnovazione dell’attività debba essere compiuta da un’altra commissione, fatta eccezione per il caso in cui il vizio riguardi proprio la composizione del collegio: non è evincibile nell’ordinamento, dunque, un principio generale per cui l’annullamento giurisdizionale degli atti comporti, di per sé, che si debba procedere al mutamento del titolare dell’organo che li aveva adottati al fine della loro rinnovazione (C.d.S., sez. V, 4 novembre 2019, n. 7495; C.d.S., sez. VI, 30 giugno 2011, n. 3896; idem, 17 dicembre 2009, n. 8248).
Nel caso di specie, non era stata posta in discussione la regolare composizione della Commissione giudicatrice e le ragioni dell’annullamento giurisdizionale non paiono idonee a configurare quella extrema ratio che, secondo il condiviso orientamento della prevalente giurisprudenza amministrativa, ne giustifica la sostituzione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION