Dopo il via libera definitivo da parte del Senato al cd. Dl Assunzioni, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giugno 2023 – Suppl. Ordinario n. 23, la legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”. La legge di conversione è entrata in vigore il 22 giugno 2023.
Il testo prevede disposizioni in materia di personale, in particolar modo a supporto dei piccoli comuni e, con più di 2 mila unità, del comparto sicurezza. Previste anche norme per i territori colpiti da eventi sismici, i concorsi pubblici, i controlli, la formazione.
Anci ha predisposto una nota di approfondimento che riporta i contenuti delle principali norme di interesse per i Comuni e le Città metropolitane, dando evidenza delle modifiche apportate dal Parlamento durante l’esame della legge di conversione.
Tra le diverse novità di interesse per i Comuni e le Città metropolitane , come evidenziato dalla nota Anci, segnaliamo:
- Riserva di posti nei concorsi pubblici per i volontari del Servizio Civile (Articolo 1, comma 9-bis) in favore degli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale, pari al 15 per cento delle assunzioni di personale non dirigenziale presso le PA, nonché presso le aziende speciali e le istituzioni strumentali all’attività degli enti locali;
- Periodo massimo di aspettativa non retribuita per i dipendenti pubblici (Articolo 1, comma 12-quater) esteso a trentasei mesi;
- Disposizioni in materia di responsabilità erariale (Articolo 1, comma 12-quinquies, lett. a), si proroga di un anno (dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024) la disposizione del decreto-legge n. 76/2020 sul c.d. scudo erariale, che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave;
- Esclusione dal controllo concomitante della Corte dei conti dei piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal PNRR e dal PNC (Articolo 1, comma 12-quinquies, lettera b);
- Formazione del personale tra i contenuti del Piano integrato di attività e organizzazione (Articolo 1, comma 14-sexies), le amministrazioni dovranno indicare gli obiettivi, le risorse e le metodologie per la formazione del personale, individuando al proprio interno i dirigenti e funzionari per realizzare le attività di formazione;
- Riserva di posti in favore di disabili (Articolo 1, comma 14-septies) per i quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo. Si ricorda che le quote di riserva sono quelle previste dall’articolo 3 della L. 68/1999 in favore dei soggetti aventi titolo all’assunzione in quanto rientranti nelle categorie protette
definite ai sensi della stessa legge 68 e sono le seguenti: da 15 a 35 dipendenti, 1 lavoratore disabile; da 36 a 50 dipendenti, 2 lavoratori disabili; oltre 50 dipendenti, il 7% dei lavoratori occupati. - Disposizioni in materia di concorsi pubblici per il reclutamento di personale (Articolo 1-bis), la norma reca un complesso di disposizioni in materia di concorsi per il reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni. Il comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), reca alcune integrazioni della disciplina dei
concorsi unici; si prevede che gli stessi possano essere organizzati su base territoriale, si definiscono le possibilità di utilizzo delle graduatorie di altri ambiti territoriali del medesimo concorso e si contempla la possibilità di utilizzo del personale dell’associazione Formez PA anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei medesimi concorsi unici. Il numero 2) della suddetta lettera a) introduce un limite massimo dei
candidati idonei. La successiva lettera c) prevede che, fino al 31 dicembre 2026, i bandi di concorso possano contemplare lo svolgimento della sola prova scritta (dall’ambito della deroga sono escluse le procedure
concorsuali inerenti a profili professionali apicali e quelle relative alle aree dirigenziali). La lettera d) modifica la formulazione letterale di una norma sulle tabelle contrattuali di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti dei dipendenti pubblici, al fine di assicurare l’applicazione delle stesse tabelle anche al personale svolgente servizio presso un’amministrazione diversa da quella di appartenenza; - Modifiche alla disciplina dei compensi per i componenti delle commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico e dei compensi per il personale di supporto allo svolgimento dei medesimi concorsi. (Articolo 1-ter), si estende anche alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, la possibilità di attribuire compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale;
- Uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico degli enti locali (Articolo 3, comma 1-bis),
esclude i titolari di cariche elettive che svolgono attività di lavoro subordinato presso uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali (Art. 90 del TUEL) dal divieto di cumulo di compensi di cui all’articolo 5, comma 11 del d.l 78/2010 convertito in legge 122/2010; - Sostegno alle assunzioni nei piccoli Comuni (Art. 3, comma 2), laddove le risorse del fondo destinato a contribuire al sostegno economico per le assunzioni a tempo determinato finalizzate all’attuazione del PNRR nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, assegnate per l’anno 2022 e non utilizzate, restano nella
disponibilità dei Comuni beneficiari anche per l’anno 2023; - Trattamento economico accessorio (Art. 3, comma 3), ai fini dell’attuazione del PNRR, il reclutamento del personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale non rileva agli effetti di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in tema di limiti alla spesa sostenuta per il trattamento economico accessorio;
- Stabilizzazioni di personale (Art. 3, comma 5), si consente alle regioni, alle province, ai comuni e alle città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026 di procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che procede all’assunzione e risponda ad ulteriori requisiti. Le assunzioni sono
effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all’atto della stabilizzazione; - Requisiti per l’accesso all’impiego presso gli enti territoriali (Articolo 3, comma 5-bis), si prevede che i regolamenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, possano individuare, per l’accesso all’impiego presso il relativo ente, requisiti ulteriori, intesi a rispondere ad esigenze di specificità territoriale, rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina generale, di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- Deroghe ai limiti di spesa per il segretario comunale (art. 3, comma 6), per gli anni 2023-2026 il trattamento economico del segretario comunale, per i soli comuni che ne sono sprovvisti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è escluso dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio;
- Utilizzo di personale presso Comuni con meno di 15.000 abitanti (Articolo 3, comma 6-bis), è accolta una richiesta dell’ANCI di modifica dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che eleva da 5.000 a 15.000 abitanti la soglia demografica, entro la quale è riconosciuta ai Comuni la possibilità di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza;
- Contributi alle fusioni di Comuni (Articolo 3, comma 6-ter), per le fusioni di comuni entrate in vigore dal 1° gennaio 2014 il contributo straordinario, previsto a legislazione vigente per un periodo massimo di dieci anni e commisurato a una quota percentuale dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono, sia erogato per ulteriori cinque anni;
- Vicesegretari comunali (Articolo 3, comma 6-quater), si estende da 24 a 36 mesi il periodo massimo durante il quale, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale;
- Misure per l’assunzione di giovani nella P.A. (Articolo 3-ter), si riconosce a tutte le pubbliche amministrazioni compresi gli enti locali, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità di assumere, nel limite del 10 per cento delle loro facoltà assunzionali, giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, da inquadrare nell’area funzionari. Si prevede altresì che, nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione, al termine dei suddetti contratti, il rapporto di lavoro si trasformi a tempo indeterminato, a condizione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato;
- Aumento costo materiali opere pubbliche (Articolo 18, comma 4-bis), si estende l’ambito degli interventi che possono accedere alle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili istituito presso il MEF. In particolare si prevede che gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del PNRR ai sensi del DL 13/2023, possono accedere alle risorse del Fondo attraverso la procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023;
- Interventi di edilizia scolastica (Art.18 comma 4-ter), si consente agli enti locali, per coprire le maggiori spese dovute agli aumenti dei prezzi, di utilizzare i ribassi di asta per tutti gli interventi di edilizia scolastica anche non PNRR.
La redazione PERK SOLUTION