Possibile riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche anche nel caso di contratti di concessione

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 187/2023, nel fornire riscontro ad un Comune ha evidenziato che l’art. 45 del D.lgs 36/2023 può essere applicato anche ai contratti di concessione, a valere sugli stanziamenti previsti, per le singole procedure di affidamento di lavori e servizi, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci degli enti concedenti.

Gli enti concedenti sono definiti secondo quanto previsto dallo stesso D.lgs. n. 36/2023 nelle definizioni ad esso allegate e all’art. 174 comma 2. Il valore della concessione (tipologia di contratto definito dalla relazione illustrativa del Consiglio di Stato come figura contrattuale “di default” del partenariato pubblico-privato) deve essere presente e stimato, secondo le modalità previste dall’art. 179 del D.lgs n. 36/2023, al momento dell’invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l’ente avvia la procedura di aggiudicazione.

Inoltre, l’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, sebbene non faccia più esplicita menzione al “regolamento” che era, invece, espressamente previsto dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016, al comma 3, con riferimento alle modalità applicative per il riconoscimento degli incentivi, statuisce che i criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, “sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice”. Anche il nuovo codice, quindi, sembra lasciare spazi che possono essere colmati dall’esercizio della potestà regolamentare delle pubbliche amministrazioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Compensazione dei prezzi vale per gli appalti ma non per le concessioni

L’ANAC, con il parere n. 51 dello scorso 12 ottobre 2022, ha evidenziato che La compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, introdotta dal decreto sostegni bis, è applicabile solo agli appalti pubblici in corso di esecuzione, e non alle concessioni.

L’art. 1-septies del d.l. 73/2021 (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici), convertito in l. n. 23 luglio 2021, n. 106, infatti, ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche con riguardo alle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo e nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, come rilevate dal MIMS con decreto, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022. La compensazione dei prezzi introdotta e disciplinata dall’art. 1-septies del d.l. 73/2021, conv. in l.n. 106/2021, è applicabile agli appalti in corso di esecuzione, nei limiti e alle condizioni fissate dalla norma, fino all’approvazione degli atti di collaudo/certificato di regolare esecuzione (in tal senso delibera Anac n. 63/2022 – AG1/2022 e pareri MIMS n. 1222/2022, n. 1227/2022).

La norma non ha reintrodotto l’istituto della “revisione dei prezzi”, la cui funzione era quella di mantenere l’equilibrio sinallagmatico attraverso l’adeguamento dei prezzi posti a base del contratto: la compensazione prevista dal comma 2 del suddetto articolo non costituisce riallineamento del prezzo contrattuale, bensì una sorta di indennizzo che il legislatore ha inteso riconoscere all’appaltatore nel caso intervengano le condizioni indicate dalla norma…» (pareri MIMS n. 1196/2022, n.1244/2022). Quanto all’ambito di applicazione dell’art. 1-septies del d.l. 73/2021 e alla possibilità di estendere l’istituto della compensazione dei prezzi ivi disciplinato anche alle concessioni, occorre osservare che se da un lato la disposizione, secondo la definizione contenuta nella rubrica (“disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”), sembra riferita a tutti i “contratti pubblici” disciplinati dal d.lgs. 50/2016, dall’altro, nel testo della stessa, vengono indicati adempimenti a carico dell’appaltatore (e non anche del concessionario), ai fini del riconoscimento della compensazione (ai sensi del comma 4 infatti “Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1…..”).

Peraltro, rileva Anac, l’istituto della compensazione non è coerente con le caratteristiche del rapporto concessorio. Nella concessione, infatti, il concessionario assume i rischi inerenti le attività di costruzione e quelli connessi alla messa a disposizione dell’opera in fase di gestione. Pertanto il concessionario contribuisce con capitale proprio al finanziamento dell’opera e sopporta il rischio operativo derivante dallo sfruttamento economico dell’opera. I rischi dell’operazione e anche della realizzazione delle opere restano in capo al concessionario.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI e Forum Piscine per la ripartenza degli impianti natatori

Condivise e disponibili per tutti i Comuni le Linee guida per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni degli impianti natatori. Il documento, elaborato su proposta degli operatori del settore, recepisce un’esigenza emersa durante l’evento internazionale Forum Piscine 2021, organizzato con il patrocinio della Federazione Italiana Nuoto. Le linee guida mirano a creare una cornice pratico-normativa all’interno della quale ogni Ente locale possa rivedere, in accordo con il gestore, caso per caso, le concessioni in essere, anche grazie alla norma ad hoc introdotta dal Decreto Rilancio.
La conservazione dell’equilibrio economico-finanziario della concessione, infatti, corrisponde a un interesse pubblico da preservare, collegato all’esigenza di garantire le condizioni necessarie e sufficienti affinché il servizio pubblico in regime di concessione sia allineato allo standard qualitativo prestabilito in forza del contratto.
“Le piscine italiane stanno vivendo una crisi epocale che rischia di bloccare l’attività di oltre 4,5 milioni di italiani, con oltre 2,5 milioni bambini e adolescenti. La proprietà del 90% degli impianti natatori è comunale, un patrimonio pubblico che rischia di sparire se non si troveranno soluzioni adeguate a sostenere i gestori”, osserva da parte sua Marco Sublimi esponente del Comitato scientifico di ForumPiscine e promotore dell’iniziativa. “Le Linee guida, fortemente sostenute dalla Fin e dal Coordinamento Nazionale delle Associazioni di Categoria dei Gestori, sono un utile strumento per agevolare gli accordi tra amministrazioni comunali e gestori di Piscine e impianti sportivi. Queste rappresentano un tessuto di qualità da confezionare su misura con la disponibilità e professionalità dei gestori e delle amministrazioni. Sono certo che entrambi sapranno sfruttare al meglio questa grande opportunità”, si augura Sublimi. Che si dice grato per “la disponibilità del vicepresidente vicario Pella, la professionalità dell’avvocato Lorenzo Bolognini che ha elaborato il documento, il supporto del Presidente Fin Paolo Barelli, oltre al fondamentale sostegno delle Associazioni di Categoria dei Gestori di Piscine.” (fonte Anci).

Le linee guida per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto 25 novembre 2020 con cui vengono approvate le linee guida per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica aventi scadenza il 31 dicembre. Insieme al decreto sono state pubblicate le relative “Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020″.
Sono oggetto di rinnovo le concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020. Le concessioni saranno rinnovate in favore del soggetto titolare dell’azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea. Entro il 31 dicembre 2020, il Comune procede d’ufficio all’avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica dei requisiti previsti dalle linee guida. Sono escluse dal rinnovo le concessioni con scadenza 31 dicembre 2020 relative a posteggi o aree già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2020, con atti ad efficacia differita. In tal caso, le concessioni non sono oggetto di rinnovo, divenendo efficaci, a partire dal 1° gennaio 2021, i nuovi titoli abilitativi rilasciati in esisto alle procedure di riassegnazione per la durata prevista dai rispettivi bandi di gara.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION