In tema di disciplina patrimoniale del matrimonio, la riforma del diritto di famiglia del 1975 ha previsto la comunione dei beni come regime ordinario. Pertanto, in assenza di una specifica dichiarazione contraria, gli immobili acquistati da uno dei coniugi rientrano nel perimetro della comunione, in forza di un regime di comunione tacita familiare, idoneo a estendersi ipso iure agli acquisti fatti da ciascun partecipante, senza necessità di mandato degli altri né di successivo negozio di trasferimento. Alla luce di tale principio, recentemente affermato dalla Suprema Corte (ord. n. 7872/2021), la CTR per la Campania, con la sentenza del 20/10/2021, n. 7437/10, ha confermato la legittimità del diniego del rimborso IMU. Il collegio, infatti, ha ritenuto dovuto il pagamento dell’imposta sulla scorta della comproprietà dell’immobile tra i coniugi in regime di comunione tacita dei beni.