Lavoro agile: online la FAQ sui termini entro i quali inviare la comunicazione

​È stata pubblicata nell’Urponline del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la FAQ che indica i termini entro i quali inviare la comunicazione di smart working.

In particolare, i datori di lavoro privati devono inviare la comunicazione di inizio periodo della prestazione in modalità agile o di proroga entro 5 giorni successivi, rispettivamente, dall’inizio della prestazione in modalità agile o dall’ultimo giorno comunicato prima dell’estensione del periodo.

Per i datori di lavoro pubblici e le agenzie di somministrazione, la comunicazione deve essere inviata entro il giorno 20 del mese successivo all’inizio della prestazione di lavoro in smart working o nel caso di proroga, dell’ultimo giorno del periodo comunicato prima dell’estensione del periodo.

Per maggiori dettagli consulta la FAQ.

Nuovo differimento per l’adempimento delle comunicazioni di lavoro agile al 1° gennaio 2023

Considerata la necessità di garantire a tutti i soggetti obbligati e abilitati la possibilità di adeguarsi alle modalità definite dal Decreto ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022, per assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 23, primo comma, della Legge n. 81/2017 (come modificato dall’articolo 41 bis del Decreto Legge. n. 73/2022, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2022, n. 122), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica che il termine per l’adempimento fissato al 1° dicembre 2022 si intende differito al 1° gennaio 2023.

Dal 15 dicembre 2022 sarà resa disponibile una modalità alternativa per l’inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l’applicativo informatico, che consentirà, tramite un file Excel, di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce.

 

La redazione PERK SOLUTION

Appalti, comunicazioni soccorso istruttorio da inviare a tutte le imprese del Raggruppamento

L’ANAC, con parere di Precontenzioso Anac n. 45 del 2 febbraio 2022,  ha evidenziato che in base ai principi di trasparenza e correttezza amministrativa le comunicazioni relative all’attivazione di soccorso istruttorio devono essere inviate dalla stazione appaltante a tutte le società che compongono il Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) in quanto la mancata regolarizzazione della documentazione richiesta è lesiva per tutti e comporta la sanzione dell’espulsione per tutto il raggruppamento non solo per la società inadempiente. Non solo. Tale comunicazione deve arrivare via posta elettronica certificata (Pec) perché è l’unico sistema idoneo a garantire la conoscenza delle comunicazioni.

Nel caso di specie, l’Anac è stata chiamata a esprimersi su un’istanza presentata da una ditta per la realizzazione di lavori di efficientamento energetico di alcuni edifici. Il raggruppamento è stato escluso dalla stazione appaltante per non aver risposto nei termini previsti al soccorso istruttorio (lo strumento che la stazione appaltante attiva per consentire all’operatore economico di dimostrare il possesso dei requisiti per partecipare alla gara) attivato a causa dell’assenza tra la documentazione amministrativa dell’offerta della cauzione provvisoria del 2% della mandante. La ditta contesta che la comunicazione di soccorso istruttorio e quindi la richiesta di integrare la documentazione mancante sia stata inoltrata esclusivamente alla società mandante, con la conseguenza che la richiesta non è stata riscontrata in tempo utile. Viene contestata inoltre anche la modalità di notifica utilizzata dal Comune per inoltrare la richiesta, tramite l’Area Comunicazioni dedicata della piattaforma MePA: uno strumento che Anac definisce non adeguato al raggiungimento dello scopo.