Riparto incremento del Fondo di solidarietà comunale 2022 per i Comuni montani

È stato pubblicato dal Ministero dell’interno, il decreto 29 dicembre 2022 concernente il riparto dell’incremento di 2 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale, per l’anno 2022, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, classificati totalmente o parzialmente montani, in esito all’applicazione dell’art. 1 della legge n. 991/1952, quale più recente classificazione statistica disponibile alla data del 1°gennaio 2022, aggiornata con le fusioni intervenute.

L’incremento è stato ripartito tra gli enti assegnatari attribuendo a ciascun comune un contributo calcolato, entro i limiti dello stanziamento annuale, in misura proporzionale, rispettivamente, al 100% ed al 50% della somma che gli stessi hanno l’obbligo di versare per alimentare il Fondo, secondo gli importi indicati nell’allegato A.

ALLEGATI 

 

Gli enti beneficiari del Fondo nazionale Integrativo per i comuni Montani

È stato firmato il decreto, in data 29 agosto 2022, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’Interno e registrato dalla Corte dei conti in data 4 ottobre 2022, individua i comuni beneficiari del Fondo Integrativo per i Comuni Montani (legge 24 dicembre 2012 n. 228, “Legge di stabilità 2013”, art. 1, commi 319, 320, 321.) per le annualità 2018-2021 e residui 2014-2017.

I beneficiari del Fondo sono i Comuni totalmente montani che hanno presentato progetti ammessi e posti in posizione utile nelle graduatorie asseverate con i decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie in data 14 aprile 2021, e con il decreto del Capo dell’Ufficio I del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie in data 23 novembre 2021.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conferenza Unificata, Via libera al Fondo integrativo Comuni montani

Via libera dalla Conferenza Unificata odierna allo schema di decreto interministeriale per l’erogazione del fondo integrativo per i Comuni montani per le annualità 2018-2021 e residui 2014-2017. Dopo i successivi passaggi previsti per i pareri delle Commissioni parlamentari delle Camere, il decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e quindi si procederà alla liquidazione della somma di 33.883.120 euro, con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie, a favore di 80 interventi presentati da altrettanti Comuni totalmente montani, scorrendo le graduatorie già definite a livello regionale. Gli interventi oggetto del finanziamento riguarderanno i territori danneggiati dagli eventi metereologici dell’ottobre e novembre 2018 e indicati nella Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile OCDPC n.558/2018, la prevenzione dissesto idrogeologico e la promozione dell’artigianato, del turismo, del settore primario e del commercio di prima necessità (fonte Anci).

Riparto incremento Fondo di solidarietà 2021 ai piccoli comuni totalmente o parzialmente montani

È stato firmato il decreto 10 gennaio 2022 del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto dell’incremento di 2 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale, per l’anno 2021, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, classificati totalmente o parzialmente montani, previsto dall’art. 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L’incremento è ripartito tra gli enti assegnatari attribuendo a ciascun comune totalmente o parzialmente montano un contributo calcolato, entro i limiti dello stanziamento annuale, in misura proporzionale, rispettivamente, al 100% ed al 50% della somma che gli stessi hanno l’obbligo di versare per alimentare il citato Fondo, secondo gli importi indicati nell’allegato A che forma parte integrante del provvedimento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo di sostegno a comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 15 aprile ha approvato, al fine di dare sollecita attuazione dell’articolo 2 (Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici) del Decreto Legge Sostegni n. 41 del 2021, una proposta di riparto delle risorse disponibili pari a 700 milioni di euro.

Proposta politica di riparto delle risorse del fondo istituito ai sensi dell’art 2 del dl “sostegni” – dl 41/2021, recante “misure di sostegno ai comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici”
L’art. 2 del “Decreto Legge 41/2021 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, disponendo interventi “in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici”, costituisce una risposta positiva al turismo invernale di montagna in relazione alle criticità emerse a seguito delle chiusure intempestive che hanno recentemente condizionato la stagione sciistica.
La Conferenza, in premessa, fa rilevare che in relazione all’attuale formulazione dell’articolo 2 occorre, ai fini del riparto delle risorse, far fronte ad alcuni punti di attenzione, in particolare:
– non ricomprende tutti i comuni montani appartenenti a comprensori sciistici o con sede di impianti;
– non consente un effettivo ed un equilibrato riparto delle risorse ai gestori degli impianti a fune e delle imprese;
– non assicura una omogenea assegnazione delle risorse ai territori regionali e delle Province autonome attesa l’assenza di una norma di carattere nazionale che definisca il concetto di comprensorio sciistico;
– non pone in capo alle Regioni e Province autonome l’assegnazione delle risorse ai soggetti beneficiari, atteso che molti comuni non hanno la struttura amministrativa adeguata per assegnare le risorse alle imprese in tempi rapidi.
Al fine di individuare una soluzione condivisa in ordine ai punti di attenzione, sopra evidenziati nonché per rispondere nei tempi previsti dal Decreto e, soprattutto, alle richieste degli operatori del turismo invernale legato alle stazioni sciistiche e alle altre attività correlate, colpite dagli effetti economici derivanti dall’epidemia da Covid-19, la Conferenza propone di ripartire tra le Regioni e le Province autonome come di seguito illustrato le risorse del fondo di cui all’articolo 2, comma 1 del DL n. 41 del 2021 che attualmente ammontano a 700 mln di euro:

  1. 430 milioni di euro per gli esercenti funiviari così da fornire una risposta la più tempestiva ed efficace possibile per i gestori e/o consorzi di gestori degli impianti di risalita tenendo conto dei principi già utilizzati in altri Paesi europei (e autorizzati dalla Commissione Europea) dove si è ritenuto di stabilire un indennizzo correlato ai mancati ricavi riferiti alla stagione 2020/2021 con riferimento ai due migliori anni dell’ultimo triennio.
  2. 40 milioni di euro in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali, assegnati alle singole Regioni e Province autonome in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali;
  3. 230 milioni di euro per gli esercenti attività di impresa turistica di vendita di beni e servizi al pubblico sulla base delle presenze turistiche registrate nel triennio 2017-2019 nei comuni appartenenti al “Comprensorio sciistico” inteso come insieme di comuni con partenza, arrivo e passaggio di impianti a fune e/o piste da sci e comuni con essi confinanti e direttamente collegati”, assicurando:– 115 milioni di euro (50%) alle Province Autonome di Trento e di Bolzano;-115 milioni di euro (50%) alle Regioni.

La Conferenza ritiene necessario che la dotazione finanziaria del Fondo di cui al predetto articolo 2, sia incrementata di ulteriori 100 milioni di euro da allocare con le stesse modalità previste dal punto 3 del precedente periodo, utilizzando ai fini della copertura sul versante dell’indebitamento netto del fabbisogno gli stanziamenti allocati sul fondo di cui all’art.1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 per l’anno 2021 che il Decreto legge all’art. 41 incrementa di 550 milioni di euro.
La Conferenza ritiene, altresì, per una maggiore rapidità ed efficacia della erogazione dei sostegni che sia il Governo a provvedere all’erogazione in favore degli impiantisti delle risorse di cui al punto 1. Per le risorse di cui al punto 2 e 3, sia posta in capo alle Regioni e Province autonome oltre che la programmazione, anche la suddivisione, la destinazione ed erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari. Le Regioni e le Province Autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione provvedono ai sensi dei rispettivi ordinamenti all’utilizzo delle risorse alle stesse spettanti in base al decreto di riparto tra le regioni e le province autonome per le finalità di sostegno previste.
Al fine di consentire l’assegnazione alle Regioni e Province autonome delle risorse e l’erogazione ai soggetti beneficiari sulla base dei criteri e delle modalità sopra individuate, la Conferenza chiede al Ministro del Turismo di voler assicurare in sede di conversione del decreto legge n. 41 del 2021 l’adeguamento della normativa di riferimento.

 

Fondo per le attività economiche e produttive delle aree interne e montane, aggiornamento FAQ

Come noto, con DPCM 24 settembre 2020, ha ripartito tra i Comuni delle aree interne e montane italiane 210 milioni di euro per il sostegno alle attività produttive economiche, artigianali e commerciali dei territori (G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020). Il Decreto lascia ampio margine di discrezione ai Comuni medesimi per le modalità di uso del fondo.
Gli enti possono utilizzare il contributo per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, artigianali e commerciali, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19, che:
a) svolgano attività economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei Comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;
b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
Le azioni di sostegno economico possono ricomprendere:
a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.
In risposta ad alcuni dubbi emersi circa l’utilizzo dei contributi, l’Agenzia per la Coesione territoriale ha fornito ulteriori chiarimenti sulla gestione dei contributi.

Pubblicazione FAQ 

FAQ aggiornamento 24-3-21

Fondo per le attività economiche e produttive delle aree interne e montane, le FAQ

Il DPCM 24 settembre 2020 recante “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022” (G.U. n. 302 del 4 dicembre 2020), ha ripartito tra i Comuni delle aree interne e montane italiane 210 milioni di euro per il sostegno alle attività produttive economiche, artigianali e commerciali dei territori. 3.101 i Comuni beneficiari, per un totale di 4.171.667 abitanti italiani coinvolti. Il Decreto lascia ampio margine di discrezione ai Comuni per le modalità di uso del fondo.
I Comuni possono utilizzare il contributo per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, artigianali e commerciali, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da COVID-19, che:
a) svolgano attività economiche attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei Comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;
b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
Le azioni di sostegno economico possono ricomprendere:
a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.
In risposta ad alcuni dubbi emersi circa l’utilizzo dei contributi, l’Agenzia per la Coesione territoriale ha pubblicato le risposte alle FAQ in merito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Comuni montani, riparto dell’incremento di 2 milioni di euro del FSC per l’anno 2020

Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 16 aprile 2020, sono state definite, per gli anni dal 2020 al 2022, le modalità di individuazione dei comuni beneficiari (montani o parzialmente con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna) ed i criteri di riparto delle risorse incrementali, pari a 2 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale, al fine di compensare l’importo che gli stessi enti sono tenuti a versare al Fondo solidarietà comunale, quale quota di alimentazione del Fondo medesimo, mediante la trattenuta di una quota dell’IMU di loro spettanza (art. 1, comma 551 della legge n. 160/2019).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION