I Comuni inferiori a 15.000 abitanti beneficiari del contributo per la rigenerazione urbana

È stato adottato il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, che individua i comuni, inferiori a 15.000 abitanti, richiedenti e quelli beneficiari del finanziamento di investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale», ai sensi dell’articolo 1, commi 534-542, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per l’anno 2022 i contributi assegnati ammontano complessivamente ad euro 296.285.347,88.

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall’articolo 1, comma 538, legge n. 234 del 2021, decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto, nello specifico:
a) per le opere il cui costo è inferiore a 2.500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
b) per le opere il cui costo è superiore a 2.500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.

Il monitoraggio delle opere finanziate dovrà essere effettuato attraverso BDAP-MOP. Il Ministero dell’Interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari secondo la seguente modalità:
a) 20 per cento previa verifica dell’affidamento dei lavori entro i termini di cui all’articolo 3, comma 1;
b) 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori così come
risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all’articolo 3, comma 3;
c) 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

La redazione PERK SOLUTION