Regime IVA delle componenti perequative TARI

L’Agenzia delle entrata, con la risposta n. 245/2024, fornisce chiarimenti sul regime IVA applicabile alle componenti perequative introdotte dalla Delibera ARERA 386/2023/R/RIF, quali voci di costo che  si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.

L’Agenzia ritiene che le componenti perequative UR1a e UR2a addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell’importo dovuto per la TARI sono fuori campo IVA. Diversamente, le componenti perequative UR1a e UR2a addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell’importo dovuto, assumono rilevanza ai fini IVA in quanto, ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, concorrono alla determinazione dell’unitaria base imponibile IVA della tariffa puntuale (o corrispettiva) sui rifiuti.

Si tratta in particolare della componente UR1a, inizialmente pari a 0,10 euro/utenza, finalizzata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e della componente UR2a, inizialmente pari a 1,50 euro/utenza, destinata alla copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, come ad esempio la sospensione dei termini di pagamento della TARI e gli interventi straordinari di rimozione e smaltimento dei rifiuti, accumulati in seguito a alluvioni o terremoti.

I relativi importi sono suscettibili di essere aggiornati annualmente da ARERA in base all’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati, dei rifiuti volontariamente raccolti e delle effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi. Si tratta, dunque, di componenti inscindibilmente connesse alla tariffa (TARI e TARIP) di cui costituiscono una maggiorazione, in quanto, sia pure indirettamente, i relativi importi sono destinati a soddisfare gli specifici, ancorché diversificati, interessi dei soggetti che partecipano in quanto utenti al settore della gestione dei rifiuti e che contribuiscono ai relativi costi mediante il pagamento della citata tariffa (TARI e TARIP). In altri termini, avendo riguardo alle finalità in vista delle quali dette componenti sono dovute, i relativi importi debbano considerarsi unitariamente alla tariffa di riferimento. Da ciò consegue che, ai fini del trattamento fiscale applicabile ai fini IVA, dette componenti devono considerarsi ‘attratte ‘ alla tariffa di cui costituiscono una maggiorazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Componenti perequative tari: apertura del portale DataEntry Rifiuti per l’invio delle dichiarazioni alla CSEA

Con la Circolare n. 59/2024/RIF, la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) comunica che è attivo il portale “DataEntry Rifiuti” attraverso il quale, i gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e le Autorità di sistema portuale, ovvero i soggetti da queste ultime individuati, potranno ottemperare agli adempimenti nei confronti della CSEA disposti dall’art. 6 dell’allegato A alla Delibera ARERA 386/2023/R/rif.

Con la suddetta deliberazione Arera ha istituito, a decorrere dall’1 gennaio 2024, le seguenti componenti perequative per il settore rifiuti, espresse in euro/utenza per anno, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

  • componente perequativa UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  • componente perequativa UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Le componenti perequative UR1 e UR2, alimentano, rispettivamente, il Conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (Conto UR1) e il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (Conto UR2), istituiti da ARERA presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA).

Entro il termine del 31 gennaio 2025, gli operatori del settore rifiuti dovranno comunicare i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall’applicazione delle componenti perequative UR1 e UR2 di competenza 2024 (e successivamente di competenza dell’anno “a-1”), nonché degli eventuali costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (𝐶𝑆𝑀) di competenza 2023 (e successivamente di competenza dell’anno “a-2”), opportunamente validati dall’Ente territorialmente competente sulla base delle istanze ricevute entro il 31 ottobre 2024 (e successivamente entro il 31 ottobre dell’anno “a-1”) e dallo stesso trasmessi al Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro il 30 novembre 2024 (e successivamente entro il 30 novembre dell’anno “a-1”).

Nelle dichiarazioni deve essere indicato il numero di utenze per le quali sono stati emessi documenti di riscossione nel corso dell’anno di riferimento (c.d. “anno fatturazione”), indipendentemente dai relativi incassi.

A seguito dell’invio delle dichiarazioni, si genereranno degli importi da versare (a debito) oppure da ricevere (a credito) alla/dalla CSEA.

Gli importi a debito derivanti dalle dichiarazioni in scadenza al 31 gennaio dell’anno “a” dovranno essere versati dagli Operatori alla CSEA entro il 15 marzo dello stesso anno “a” tramite la piattaforma PagoPA, generando i relativi IUV all’interno del DataEntry Rifiuti.

Gli importi a credito derivanti dalle dichiarazioni in scadenza al 31 gennaio dell’anno “a” verranno erogati dalla CSEA agli Operatori entro il 31 maggio dello stesso anno “a” sull’IBAN che gli Operatori avranno indicato all’interno dell’Anagrafica Operatori CSEA.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Trattamento IVA applicabile alla TARI corrispettivo e alle nuove componenti perequative UR1a e UR2a

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 183/2024 ha chiarito che le due componenti perequative oggetto della delibera ARERA del 3 agosto 2023, n.
386 concorrano alla determinazione dell’unitaria base imponibile IVA della TARI corrispettivo, in quanto contribuiscono a determinare il costo complessivo del servizio fornito dalla Società al cliente/consumatore, da assoggettare all’aliquota IVA del 10 per cento.

La società istante, che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, afferma di emettere nei confronti degli utenti del servizio le fatture applicative della Tari corrispettivo, con applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, nella percentuale del 10%, come previsto dal Decreto Iva. La Società riferisce che con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in seguito, ”ARERA”) del 3 agosto 2023, n. 386 (386/2023/R/Rif) sono stati istituiti dei sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, con la previsione che dal 1° gennaio 2024 si devono aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative (UR1a e UR2a) applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi di gestione. La società ha richiesto chiarimenti sull’opportunità di applicare l’Iva a tali componenti.

L’Agenzia evidenzia che aa Deliberazione 386/2023/R/Rif nulla dispone sulla natura giuridica delle nuove voci di entrata legate alla TARI. Si limita solo a specificare che:
1. ”…tali costi non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani”;
2. devono essere aggiunti, con separata indicazione, nelle richieste di pagamento della TARI dall’ente impositore, territorialmente competente (in primis, i Comuni);
3. sono calcolate in misura fissa per ogni utenza e pertanto non rientrano tra i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti da coprire con la TARI (cfr. anche Allegato A, punto 2.4).
Le descritte modalità di applicazione presentano dei profili di similitudine con quelle degli Oneri Generali di Sistema (OGdS), addebitati in bolletta ai clienti finali, su cui si sono recentemente soffermate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 18 dicembre 2023, n. 35282. Anche gli oneri generali di sistema, infatti, sono stabiliti dall’Arera, cui spetta il potere tariffario e di regolazione dei mercati. Inoltre, tali oneri assumono (almeno nominalmente) la forma di componenti tariffarie, in quanto ”maggiorazioni” dei corrispettivi dovuti dagli utenti, confluendo nella determinazione della base imponibile rilevante ai fini Iva.

Anche la corrispondente disposizione comunitaria di cui all’articolo 73 della Direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA),  stabilisce che per le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni. In virtù delle descritte similitudini, l’Agenzia ritiene che le due componenti perequative siano da assoggettare all’aliquota IVA del 10 per cento.

 

La redazione PERK SOLUTION