La revoca del Revisore non comporta la cancellazione automatica dall’Elenco

Il Ministero dell’Interno, con parere del 21 aprile 20201, ha chiarito che rientra nella competenza dell’ente locale ogni aspetto riguardante il funzionamento dell’organo di revisione, come disciplinato dalla normativa in vigore, compresa l’adozione degli eventuali provvedimenti di cui all’articolo 235, comma 2, del TUEL, laddove vengano riscontrate inadempienze in merito all’obbligo di trasmissione, da parte del revisore medesimo, della relazione-questionario relativa al rendiconto 2018. A norma dell’articolo 235, comma 2, la revoca è ammessa solo per inadempienza e, in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’articolo 239, comma 1, lettera d) e sempreché possa essere data dimostrazione di tale inadempienza. Pertanto, sulla base della predetta normativa e della relativa giurisprudenza che ha specificato le fattispecie di inadempimento, ai fini della revoca del revisore, andrà valutata la fattispecie in argomento. L’eventuale revoca non comporta alcuna sanzione rispetto all’iscrizione del revisore nell’elenco dei revisori degli enti locali, non essendovi una specifica previsione normativa al riguardo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION