Niente compenso ai membri dei Cda dell’entità partecipate se finanziate dall’Ente

Con deliberazione n. 20/2022, la Corte dei conti Campania – in riscontro ad una richiesta di parere di un Comune in merito alla possibilità di erogare un compenso ai membri del consiglio di amministrazione del Consorzio intercomunale, partecipato da pubbliche amministrazioni – ha ribadito, conformemente all’orientamento della Sezione Autonomie (delib. n. 9/2019), che se il finanziamento anche parziale dell’ente o azienda è posto a carico delle finanze pubbliche allora nessun compenso è dovuto; viceversa, qualora l’ente sia autofinanziato può essere previsto un compenso. In particolare, la Sezione Autonomie, investita di un parere in ordine all’applicabilità delle limitazioni di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, consistenti nell’obbligo di garantire la gratuità degli incarichi conferiti ai membri degli organi amministrativi di vertice delle aziende speciali che ricevono contributi dallo Stato, ha ritenuto dirimente, ai fini della corresponsione di un compenso, il finanziamento dell’ente: “La gratuità della partecipazione agli organi amministrativi è, quindi, una misura limitata alle aziende speciali che “vivono” delle risorse dell’Ente locale titolare. Viceversa, la decurtazione dei compensi è riservata alle aziende speciali “non contribuite” (che siano affidatarie dirette di servizi ed abbiano riportato perdite nel triennio), nelle quali sia stata remunerata la partecipazione al consiglio di amministrazione. Va, al riguardo, considerato, nell’ottica del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica, che la previsione statutaria relativa ai compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione dovrà, comunque, tener conto della compatibilità e della sostenibilità di tali oneri.”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Limiti alla corresponsione di un compenso ai membri del Cda di una ASP

Con deliberazione n. 87/2020 fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere, ai membri del Consiglio di Amministrazione di un’Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP ex IPAB) un compenso, anche in virtù del prevalente orientamento giurisprudenziale che equipara le ASP alle Aziende Speciali.
I giudici contabili, conformemente con quanto espresso dalla Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIG, hanno ricordato che il parametro per determinare la remunerabilità della partecipazione agli organi collegiali è quello della effettiva ricezione del contributo pubblico da parte dell’Azienda speciale. Secondo la Sezione, il principio della gratuità degli incarichi dei componenti del consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010, andrebbe affermato allorché l’azienda speciale “viva” effettivamente delle risorse dell’ente locale, ricevendone in concreto contributi (la nozione di contributi a carico delle finanze pubbliche non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio); allorché invece essa non abbia di fatto usufruito di contributi a carico delle finanze pubbliche, è ammissibile la corresponsione di un compenso ai componenti del consiglio di amministrazione, compenso che sarà tuttavia soggetto alla decurtazione prevista dall’art. 1, comma 554, legge 147/2013, laddove ne ricorrano i presupposti.
Nel merito, la Sezione richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 161/2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, rispetto all’art. 117, 3° comma, della Costituzione, di alcune norme regionali che prevedevano la corresponsione di un’indennità a favore del Presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione di una (costituenda) Azienda di Servizi alla Persone. Norme queste che si ponevano in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010, a mente del quale la partecipazione agli organi collegiali degli enti “che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica” è onorifica, e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente, nonché alla corresponsione, se così già previsto, di un gettone di presenza di importo non superiore a trenta euro a seduta giornaliera.
In definitiva, spetterà all’Ente, al fine di determinare l’ammissibilità o meno di un compenso per la partecipazione al consiglio di amministrazione verificare se, in concreto, l’ASP usufruisca di contributi a carico delle finanze pubbliche, tenendo a tal fine presenti sia le affermazioni della Corte costituzionale (la nozione di contribuzione pubblica copre, oltre alle erogazioni finanziarie propriamente dette “qualunque beneficio in risorse pubbliche, in grado di incrementare le componenti attive del bilancio dell’ente destinatario o di diminuirne quelle passive”), sia le precisazioni della Sezione delle autonomie (dai contributi pubblici sono esclusi i fondi di dotazione e le erogazioni a titolo di contratto di servizio).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION