Corte dei conti, compensi all’avvocatura comunale interna

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n 108/2021 – in risposta ad una richiesta di parere di un Comune (articolato in una molteplicità di quesiti, di cui due ritenuti parzialmente ammissibili), in merito alla determinazione e corresponsione dei compensi all’avvocatura comunale interna dell’ente, ai sensi dell’art. 9, comma 6, del DL n. 90/2014 – ha ribadito che l’assenza, per qualsiasi motivo, dello stanziamento nell’anno di riferimento (2013) non possa giustificare il diniego del diritto alla corresponsione del compenso professionale in esame. La problematica risulta già affrontata in passato da diverse Sezioni regionali della Corte dei conti, da ultimo dalla Sez. regionale Veneto, con deliberazione n. 131/2021, che ha avuto modo di osservare che «Per quanto concerne la quantificazione del parametro di riferimento, in assenza dello stanziamento relativo al 2013 previsto dalla legge, si evidenzia l’orientamento espresso nelle citate deliberazioni della Sezione regionale di controllo Sardegna n. 118/2016/PAR e della Sezione regionale di controllo Piemonte n. 20/2018/SRCPIE/PAR, secondo le quali, trattandosi di scelta rimessa all’esclusiva discrezionalità valutativa dell’Ente, spetta esclusivamente a quest’ultimo l’autonoma e prudenziale individuazione dei criteri oggettivi da valorizzare per la determinazione del parametro di riferimento nell’ipotesi di sua assenza nelle scritture contabili». Con riferimento al corretto il procedimento contabile per l’impegno e la liquidazione dei compensi all’avvocatura comunale, la Sezione non può che richiamarsi all’applicazione dei principi contabili e della disciplina dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, nonché alle norme del TUEL che regolamentano i procedimenti di spesa. Nel merito, il paragrafo 5.2 del principio contabile prevede espressamente che «Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all’Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell’incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all’ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell’esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION