Niente compenso al Consigliere comunale membro del CDA della società partecipata

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 110/2022, in riscontro ad una specifica richiesta di parere, ha confermato l’interpretazione maggioritaria sostenuta dalla giurisprudenza contabile, ribadendo che nessun compenso può essere corrisposto ad un amministratore di ente locale, a seguito della carica, dallo stesso assunta, di amministratore di una società di capitali partecipata, direttamente e/o indirettamente dallo stesso ente.

L’art. 1, comma 718, della Legge 27/12/2006, n. 296, dispone espressamente che: “Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l’assunzione, da parte dell’amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società”. La norma, nell’escludere che l’assunzione, da parte di un amministratore locale, della carica di componente di organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente possa dare titolo alla corresponsione di emolumenti a carico della società, si riferisce genericamente alle “società di capitali partecipate” senza formulare alcuna distinzione in relazione alla
forma di partecipazione.

La formulazione generica della disposizione, secondo l’orientamento della Corte dei conti, la rende riferibile ad ogni tipo di partecipazione societaria, diretta o indiretta, maggioritaria o minoritaria; il divieto introdotto dalla norma in argomento, più che incidere direttamente sulla disciplina civilistica delle società partecipate, sembra piuttosto sancire un obbligo (negativo) a carico degli amministratori di ente locale, obbligo che sarebbe illogico supporre limitato ai soli casi di partecipazione diretta, ovvero maggioritaria.

 

La redazione PERK SOLUTION

Osservatorio, Compensi amministratori società a controllo pubblico e revoca revisori dei conti

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali rende noto che l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell’Interno, previsto dall’art.154 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), riunitosi dopo quasi due anni a causa delle difficoltà connesse all’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, ha valutato due atti di indirizzo, riguardanti, il primo, i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico, il secondo la revoca quale causa di risoluzione dell’incarico di revisore dei conti degli enti locali.
Sono, inoltre, stati presentati due studi, uno relativo allo stato di attuazione delle fusioni dei comuni e l’altro concernente le dinamiche dei costi per servizi a domanda individuale negli enti in situazioni di criticità finanziaria.
Infine, sempre relativamente alle situazioni di crisi finanziarie, è stato valutato un atto di orientamento riguardante le plurime dichiarazioni di dissesto finanziario da parte di un medesimo ente locale deliberate in un arco temporale ravvicinato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION