Non è possibile rideterminare i compensi dei revisori stabiliti nella delibera di nomina

Non si ritiene possibile procedere a rideterminare i compensi dei revisori stabiliti nella delibera di nomina, salvo casi di modifica legislativa o errore nell’applicazione dei criteri individuati dalla norma. L’ente, potrebbe, invece, valutare la possibilità di applicare le maggiorazioni di cui al decreto interministeriale ministeriale 21 dicembre 2018, laddove spettanti, se non computate nella delibera di nomina per mero errore o dimenticanza. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere volto ad appurare la possibilità di procedere ad una variazione del compenso durante il triennio dell’incarico.

Per quanto riguarda la determinazione del compenso dell’Organo di revisione economico-finanziaria, il Ministero ricorda che l’articolo 241, comma 1, del TUEL rimanda al decreto interministeriale la fissazione dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori. Con decreto interministeriale del 21 dicembre 2018, dopo anni di blocchi normativi all’aumento dei compensi negli enti locali, è stato possibile adeguare le tabelle, fino ad allora in vigore previste con precedente decreto del 2005. La disciplina in vigore fissa i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti, prendendo quali parametri oggettivi di riferimento la classe demografica e le spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale; per contro, non fissa espressamente un limite minimo, esponendo quindi il revisore, in alcuni contesti, a offerte di remunerazione in misura oggettivamente incongrua, rispetto alla delicatezza della funzione cui è chiamato.

Sulla questione è intervenuto l’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell’interno, che con atto di orientamento del 13 luglio 2017, ex articolo 154 comma 2, del TUEL ha precisato che i limiti minimi al compenso vadano considerati coincidenti – nel silenzio del legislatore – con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore. Ne consegue che la scelta del Consiglio di applicare un compenso leggermente superiore al massimo della fascia precedente sia conforme all’orientamento ministeriale. Pertanto, la scelta del Consiglio comunale di applicare un compenso leggermente superiore al massimo della fascia precedente risulta conforme all’orientamento ministeriale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Enti pubblici: Il regolamento in materia di compensi spettanti ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo

È stato pubblicato nella G.U. n. 222 del 22 settembre 2022 il DPCM 23 agosto 2022, n. 143 recante “Regolamento in attuazione dell’articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici”.

Il regolamento si applica agli enti e agli organismi di cui all’art. 1, comma 2, della 1. 31/12/2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti. Sono, invece, esclusi da tale disposizione gli enti del Servizio sanitario nazionale, le società pubbliche di cui al d.lgs. n. 175/2016, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali, anche in forma societaria.

La determinazione dei compensi avviene, fatte salve disposizioni di settore, a seguito della nomina dell’organo stesso, nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio e assicurando la preventiva individuazione delle occorrenti disponibilità finanziarie a copertura delle spese. Il compenso si intende determinato per l’intera durata
dell’incarico. Laddove il compenso non sia stabilito nell’atto di nomina o da disposizioni normative di settore, ovvero nelle more della sua determinazione, lo stesso potrà essere corrisposto dalle amministrazioni o enti obbligati, salvo conguaglio, nella misura prevista per l’organo scaduto per compiuto mandato o sostituito nel corso dello stesso. La revisione dei compensi da parte dell’ente, nel corso di svolgimento del mandato degli organi, deve essere sottoposta al preventivo assenso dell’amministrazione vigilante, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’economia e delle finanze. I compensi sono definiti sulla base dell’applicazione di un criterio di gradualità che tiene conto delle dimensioni economico-patrimoniali degli enti, della complessità gestionale degli stessi, del ruolo e del numero degli organi.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

 

Corte dei conti, nessun compenso ai membri interni delle Commissioni di concorso degli enti locali

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 253/2021, in risposta ad una richiesta di parere sul tema dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di concorso, ha precisato che in virtù delle modifiche apportate all’art. 3 della legge n. 56/2019 dall’art. 18, comma 1-ter lettere b) e c), del D.L. n. 162/2019 (Legge n. 8/2020) la discplina in materia di compensi dovuti per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice dei concorsi per l’accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, non può essere estesa ai concorsi indetti dagli enti locali, trattandosi di disposizioni eccezionali che non possono essere interpretate estensivamente, né in analogia. Secondo la Sezione, la deroga al principio di onnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, introdotta dall’art. 3, comma 14, della legge n. 56/2019, trova applicazione solo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici (non economici) nazionali. Tale interpretazione appare funzionale anche all’obiettivo del legislatore, emergente da una lettura sistematica di tutto l’articolo 3 della legge n. 56/2019, di accelerare le procedure assunzionali gestite a livello centrale. La voluntas legis trova conferma negli atti parlamentari e, in particolare nel “Dossier 21 febbraio 2020 – schede di lettura D.L. 162/2019 – A.S. 1729)” dove si legge che: “Le novelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma 1-ter concernono la natura dell’attività degli incarichi di presidente, di membro e di segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni. Si prevede che tali incarichi, qualora riguardino concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) e dagli enti pubblici (non economici) nazionali, siano considerati a tutti gli effetti di legge attività di servizio, qualunque sia l’amministrazione che li abbia conferiti, e si abroga la disposizione vigente, che pone il medesimo principio in via generale – mentre la nuova norma fa esclusivo riferimento ai concorsi indetti dalle suddette amministrazioni nazionali”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corresponsione dei compensi ai componenti interni delle commissioni di concorso

La corresponsione dei compensi riguarda tutti i componenti delle commissioni di concorso, a prescindere dall’appartenenza o meno degli stessi ai ruoli dell’amministrazione che bandisce in concorso. I suddetti compensi potranno essere applicati a seguito di apposito atto di recepimento di quanto previsto dal DPCM 245 aprile 2020. È la risposta fornita dal Dipartimento della Funzione Pubblica ad una richiesta di parere  relativamente ai compensi spettanti ai membri interni delle commissioni di concorso, ai sensi dell’art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56. Al riguardo, il comma 14 dell’articolo su richiamato, stabilisce che “Fermo restando il limite di cui all’articolo 23-ter del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”. Alla luce della formulazione letterale della norma, il Dipartimento ritiene che la stessa trovi applicazione a prescindere dall’appartenenza o meno dei dirigenti ai ruoli dell’amministrazione che bandisce il concorso, con la conseguenza che anche rispetto ai compensi corrisposti a tali ultimi dirigenti non si applica la disciplina di cui all’art. 24, comma 3 del D.lgs. n. 165/2021. Del resto, una diversa lettura in senso restrittivo determinerebbe profili di disparità di trattamento tra i dipendenti di ruoli dell’amministrazione che bandisce la procedura concorsuale e i dirigenti esterni a fronte della norma contenuta nel precedente comma 13, che qualifica gli incarichi in argomento come attività di servizio a tutti gli effetti, qualunque sia l’amministrazione che li ha conferiti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni di concorso

È stato pubblicato in G.U. n. 225 del 10 settembre 2020 il DPCM del 24 aprile 2020 recante “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni”. Le amministrazioni ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici possono stabilire, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, compensi aumentati o diminuiti del dieci per cento rispetto a quelli stabiliti dal presente decreto.  Le Regioni e le autonomie locali, nell’esercizio della propria autonomia, possono (facoltà) recepire quanto previsto dal decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION