ARAN, per i dirigenti non sussiste l’obbligo di di assolvere alle 38 ore di lavoro settimanale

L’Aran, con l’orientamento applicativo AFL31, in merito all’obbligo dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali di assolvere alle 38 ore di lavoro settimanale, ha evidenziato che l’art. 13, del vigente CCNL dell’Area delle Funzioni Locali triennio 2016/2018, prevede espressamente che “Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed il segretario, assicurano la propria presenza giornaliera in servizio ed adeguano la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell’organizzazione ed all’espletamento dell’incarico svolto nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane”.
Tale regola è espressione di un canone generale che informa l’intera disciplina del nuovo CCNL in materia di durata e di sospensione della prestazione lavorativa dei dirigenti destinatari dello stesso, canone in base al quale i Dirigente amministrativi, tecnici e professionali, pur essendo autonomi nella gestione del loro tempo di lavoro, devono coordinare tale autonomia con le esigenze dell’organizzazione in cui sono inseriti ed alla quale consegue anche il dovere di assicurare una congrua durata della loro prestazione lavorativa.
In tale prospettiva, la disciplina contrattuale non prevede alcuna quantificazione complessiva dell’orario settimanale di lavoro dei Dirigente in questione e nemmeno la definizione di un limite massimo di durata delle prestazioni lavorative dovute.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION