Le preoccupazioni della Commissione Arconet per l’attuazione della riforma Accrual

Nella seduta del 8 maggio scorso, la Commissione Arconet – nell’esaminare la proposta di ITAS 7 “Locazioni”, elaborata dallo Standard Setter Board, in consultazione pubblica fino al 29 maggio 2024 –  ha ribadito le proprie preoccupazioni sul processo di attuazione della Riforma Accrual che ad oggi:
– non consente di avviare la sperimentazione/progetto pilota, in quanto la definizione degli ITAS non è ancora completa;
– non prevede formazione organizzata con modalità condivise con i rappresentanti degli enti territoriali;
– non permette l’adeguamento dei sistemi informativi degli enti nei tempi necessari per l’avvio della fase pilota il 1° gennaio 2025.

In occasione del primo parere reso ai sensi dell’art. 9, comma 16, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, riguardante il quadro concettuale, la Commissione aveva segnalato di non essere pregiudizialmente contraria alla Riforma Accrual, la cui attuazione richiede un impegno rilevante del legislatore
nazionale ai fini dell’adeguamento dell’ordinamento contabile pubblico nel rispetto della Costituzione e del dispiegamento di risorse finanziarie nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli enti territoriali, con l’obiettivo di garantire:
– la sperimentazione della riforma;
– la formazione degli operatori;
– una semplificazione del sistema contabile complessivo.

In assenza di indicazioni sui tempi e le modalità di attuazione della Riforma Accrual la Commissione Arconet proseguirà l’esame degli ITAS e continuerà a
dare il proprio contributo alla definizione degli standard nello spirito di leale collaborazione, ritenendo necessario rappresentare le competenze e le
sensibilità degli enti territoriali.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arconet: Presentazione attività svolta dalla BDAP. Dal 2024 facoltà di approvare il rendiconto elaborato dalla BDAP sulla base dei dati degli enti

Nella seduta del 27 settembre u.s., la Commissione Arconet ha presentato l’attività svolta dalla BDAP-Bilanci armonizzati per l’acquisizione dei bilanci degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali, che ha consentito la realizzazione di una banca dati che costituisce un prezioso patrimonio di informazioni contabili, disponibile alle Pubbliche Amministrazioni e ai privati.

La presentazione conferma i dati positivi riguardanti la situazione di invio alla BDAP di Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, prossimi alla percentuale del 100%. Invece, anche a causa dell’assenza di sanzioni, la situazione di invio degli altri enti non è soddisfacente, solo il 50% degli enti  strumentali in contabilità finanziaria e il 18% degli enti strumentali in contabilità economico patrimoniale trasmette i propri bilanci alla BDAP. Dai risultati riferiti all’invio del piano degli indicatori riguardante il bilancio di previsione da parte delle regioni, è emerso che negli ultimi 5 anni tale documento contabile è stato trasmesso solo da un numero limitati di enti (circa 5 – 9). Il numero dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, che nel 2022 hanno esercitato la facoltà prevista dall’art. 232 del TUEL di non adottare la contabilità economico patrimoniale, e di elaborare lo stato patrimoniale con modalità semplificate, è aumentato rispetto all’esercizio precedente, attestandosi a circa l’80%.

Per quanto riguarda l’evoluzione dei controlli applicati dalla BDAP ai bilanci trasmessi dagli enti, si evidenzia che l’introduzione di nuovi controlli (prevista sempre in modalità “non bloccante”) determina sempre un incremento iniziale del numero degli errori destinato a ridursi gradualmente nel tempo, grazie all’attivazione di un processo di “apprendimento” delle modalità corrette di invio dei dati. Tale andamento conferma l’efficacia del metodo adottato dalla BDAP-bilanci armonizzati per innalzare la qualità dei dati trasmessi dagli enti senza peggiorare la situazione di invio dei bilanci, attraverso la graduale introduzione dei controlli, inizialmente in modalità non bloccante, destinati ad evolvere in controlli bloccanti, a seguire di un processo di apprendimento. In particolare, l’analisi costante sia dei dati trasmessi, sia degli effetti dei controlli non bloccanti, consente le necessarie valutazioni per decidere quali controlli far evolvere da non bloccanti in bloccanti e quando introdurre nuovi controlli non bloccanti.

Nella presentazione sono illustrati anche i risultati del primo anno di sperimentazione del progetto “Approvazione del rendiconto inviato alla BDAP”, cui hanno partecipato n. 24 enti designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall’Unione delle Province Italiane (UPI), dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), o autocandidatisi. Nel corso del 2023 gli enti sperimentatori hanno verificato il file in formato pdf del rendiconto 2022 elaborato dalla BDAP sulla base del file xbrl trasmesso da ciascun ente e hanno segnalato gli interventi informatici necessari per consentire, nel 2024, l’approvazione del rendiconto 2023, del file pdf inviato alla BDAP. Le segnalazioni degli enti partecipanti hanno consentito anche di migliorare la grafica del file pdf riguardante il rendiconto.

In assenza di eventuali ulteriori criticità, a decorrere dal rendiconto 2024, la facoltà di approvare il rendiconto elaborato dalla BDAP sulla base dei dati trasmessi dagli enti sarà consentita a tutti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riforma Accrual delle PA: la contabilità economica non sostituirà la contabilità finanziaria che conserverà il ruolo di contabilità autorizzatoria

Il Comitato direttivo della Struttura di governo della Riforma Accrual delle pubbliche amministrazioni, in riscontro alla alla richiesta di chiarimento formulata dalla Commissione ARCONET, ha chiarito che il nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale Accrual non sostituirà la contabilità finanziaria; la contabilità finanziaria sarà integrata con il nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale secondo il modello utilizzato dallo Stato.

Pertanto, come auspicato dalla Commissione, per gli enti territoriali, la riforma 1.15 del PNRR costituisce un percorso di perfezionamento del sistema contabile previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, da realizzare attraverso un adeguamento del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale vigente ai nuovi standard nazionali ITAS ispirati agli IPSAS.

Tuttavia, per ANCI quanto espresso dal Comitato direttivo della Struttura di governo della Riforma Accrual non chiarisce il percorso da attuare fino al pieno compimento della riforma. In particolare, non è stata data nessuna indicazione circa le modalità con cui si intende applicare la riforma per gli enti di minore dimensione, il percorso di formazione indispensabile per la corretta implementazione del nuovo sistema contabile, l’adeguato e profondo periodo di sperimentazione, oltre all’auspicabile semplificazione della contabilità finanziaria. Sui temi sopra indicati non è stata offerta alcuna indicazione di merito nella risposta dello SSB. I tempi di applicazione della riforma sembrano del tutto incompatibili con una ampia quanto necessaria sperimentazione, oltre ad una capillare formazione su ambito nazionale. Inoltre, non è allo stato
previsto un tavolo di lavoro che analizzi le possibili semplificazioni del futuro assetto contabile e le modalità di esclusione per gli enti di minore dimensione.

Le Associazioni chiedono in termini collaborativi di essere informate sullo stato di avanzamento del progetto PNRR recante la contabilità accrual per gli enti territoriali e sulle relative modalità di applicazione, dal Comitato direttivo della Struttura di Governance del progetto stesso. In ogni caso, in seno alla Commissione Arconet, i rappresentanti di ANCI si faranno portavoce per sostenere ogni azione utile ad uniformare gli attuali principi contabili (in particolare il principio applicato della contabilità economico-patrimoniale 4.3) agli ITAS che, nel tempo, saranno presentati alla Commissione stessa – e da questa opportunamente valutati – per garantire, con
l’attuale quadro normativo, la migliore integrazione possibile tra il sistema contabile in vigore e il rispetto degli standard ITAS basati su un principio accrual, come peraltro auspicato anche nella risposta cui si sta dando riscontro.

 

La redazione PERK SOLUTION

Commissione Arconet: il programma dei nuovi controlli BDAP

Nella seduta dello scorso 12 ottobre, è stata sottoposta alla Commissione Arconet  l’attività svolta dalla BDAP per l’acquisizione dei bilanci armonizzati degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali, che costituisce un prezioso patrimonio di informazioni contabili per le Pubbliche Amministrazioni e i privati. L’esame dei dati riguardanti l’invio dei bilanci armonizzati alla BDAP conferma l’elevato livello di adempienza agli obblighi di trasmissione degli enti soggetti a sanzioni (gli enti territoriali), ed un livello non ancora pienamente soddisfacente per gli altri enti (organismi ed enti strumentali degli enti territoriali). I documenti contabili trasmessi alla BDAP dagli enti soggetti al D.lgs n. 118/2011 sono sottoposti ai seguenti controlli, distinti in bloccanti e non bloccanti. Nel corso degli esercizi, i controlli non bloccanti sono gradualmente trasformati in controlli bloccanti.
Situazione attuale:
– Controlli Formali generici (sempre bloccanti)
– Controlli Formali di Validità (sempre bloccanti)
– Controlli di Quadratura
– Controlli di Coerenza (sempre non bloccanti)

I controlli di coerenza attivati dalla BDAP, sono volti a verificare la congruenza tra:
– gli importi presenti in prospetti diversi dello stesso documento contabile;
– gli importi presenti negli schemi di bilancio o di rendiconto, e i corrispondenti DCA (attivi dal rendiconto 2021 e dal bilancio di previsione 2024-2026).

I controlli di coerenza NON BLOCCANTI tra i dati degli Schemi di Bilancio e i Dati Contabili Analitici finanziari, introdotti a partire dal Rendiconto 2021 e dal Bilancio di Previsione 2024-2026, verificano la coerenza con riguardo a:
– nei DCA finanziari e nei totali per titoli di entrata per gli SDB;
– nei DCA finanziari e i totali per programmi di spesa per gli SDB;
– nei DCA finanziari e i totali per titoli di spesa per gli SDB.

I controlli bloccanti che, invece, non permettono l’acquisizione nel sistema BDAP di documenti contabili con errori, sono:
– Controlli Formali generici per tutti gli schemi di bilancio finanziario, i DCA, piano degli indicatori, budget economico e bilancio economico, bilancio consolidato;
– Controlli Formali di Validità
• Rendiconto: dal 2018 per gli Schemi di Bilancio(*)
 Dati contabili analitici e Piano degli Indicatori;
• Bilancio di previsione: dal 2022-2024 per gli Schemi di Bilancio(*), dati contabili analitici, piano degli indicatori
• Bilancio Consolidato: dal 2021
– Controlli di Quadratura
• Rendiconto: per gli Schemi di Bilancio(*) dal 2018 per i DCA dal 2021;
• Bilancio di previsione: dal 2022-2024 per gli schemi di bilancio(*) e DCA;
(*) I Controlli di Validità e di Quadratura effettuati sui nuovi Allegati a/1, a/2, a/3 al Risultato di Amministrazione e al risultato di amministrazione presunto sono non bloccanti. I controlli eseguiti sui prospetti della contabilità economico patrimoniale sono non bloccanti nel primo anno di applicazione (rendiconto 2020) e resi bloccanti dal Rendiconto 2021

Con riferimento al programma dei nuovi controlli BDAP è previsto:
a) l’evoluzione in controllo bloccante dei seguenti controlli non bloccanti:
– controlli di quadratura e di coerenza del bilancio consolidato (dal Bilancio consolidato 2022);
– controlli di quadratura e di validità sugli allegati a/1, a/2 e a/3 nel bilancio di previsione (dal BP 2024-2026) e nel rendiconto (dal rendiconto 2022).
b) l’introduzione di un nuovo controllo di validità per il codice COFOG nei DCA finanziari di spesa di IV e V livello, a decorrere dal rendiconto 2022, di natura non bloccante, volto a verificare che:
– il codice COFOG sia sempre presente con l’esclusione delle voci del piano dei conti riguardanti il fondo pluriennale vincolato di parte corrente e in conto
capitale;
– il codice COFOG inserito sia coerente con i codici missione/programma secondo quanto previsto nel relativo Glossario allegato 14 seconda parte del decreto legislativo118/2011.
c) l’introduzione dei controlli di coerenza non bloccanti tra gli schemi di bilancio (SDB) e dati contabili analitici (DCA) nel bilancio di previsione, a decorrere dal bilancio 2024-2026;
d) l’introduzione del controllo sull’equilibrio di parte corrente, nel prospetto degli equilibri del bilancio di previsione, a decorrere dal bilancio di previsione 2023-2025 (non bloccante).
La segnalazione di errore derivante da tale ultimo controllo, non bloccante, non riguarda gli enti in pre-dissesto, in riequilibrio e i casi in cui l’assenza dell’equilibrio sia previsto da specifiche norme di legge.
Infine, viene prevista una nuova funzione della BDAP, diretta a consentire l’elaborazione in formato pdf stampabile del preconsuntivo trasmesso dagli enti alla BDAP, realizzato con modalità grafiche che rendono possibile sottoporre l’elaborato all’approvazione della Giunta e del Consiglio, al fine di garantire la perfetta corrispondenza tra il rendiconto approvato e quello trasmesso alla BDAP. La nuova funzione sarà oggetto di una sperimentazione biennale su base volontaria da parte di un numero limitato di enti a decorrere dal rendiconto 2022, da realizzare con la collaborazione dell’ANCI, dell’UPI e delle Regioni e delle Province autonome, che sono invitate a partecipare al progetto e a designare gli enti sperimentatori.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arconet, contabilizzazione riduzione e utilizzo del FAL

La Commissione Arconet, con la FAQ n. 47 del 3 dicembre 2021, fornisce chiarimenti in merito alla contabilizzazione della riduzione e dell’utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità, ai sensi dell’art. 52 del D.L. n. 73/2021.

Come noto, l’art. 52, del DL n. 73/2021, emanato in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 80 del 29 aprile 2021, e in particolare il comma 1-ter detta nuove disposizioni per la rappresentazione contabile nei bilanci di previsione e nei rendiconti della gestione del FAL. Nello specifico, dall’esercizio 2021, gli enti locali sono tenuti: i) a iscrivere nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa (riguardante il rimborso dei prestiti); ii) a ridurre, in sede di rendiconto, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il FAL accantonato ai sensi del comma 1; iii) ad iscrivere la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità»; iv) a dare evidenza, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del FAL stesso.

In applicazione di tale norma, a decorrere dall’esercizio 2021, la Commissione chiarisce che gli enti locali non possano più ridurre il FAL in bilancio, applicandolo in entrata per l’importo accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente ed iscrivendolo in spesa per un importo pari a quello stanziato in entrata ridotto della quota capitale rimborsata nell’esercizio, ma riducono il FAL solo “in sede di rendiconto”, nell’allegato a) e a/1), ed applicano la quota liberata al bilancio di previsione dell’esercizio successivo.

Al fine di consentirne l’applicazione nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo, sempre in sede di rendiconto, la quota del FAL liberata è accantonata in un fondo specifico denominato “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”.

Pertanto, a decorrere dal rendiconto 2021:

  • nell’allegato a) – “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” – è iscritto il FAL per un importo pari a quello dell’esercizio precedente ridotto della quota capitale rimborsata nell’esercizio e, tra “gli altri accantonamenti” è accantonata la quota liberata come “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”;
  • nell’allegato a/1 – “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione”, nella colonna d) “Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto”, sono registrati sia la riduzione del FAL nell’apposita voce, sia l’accantonamento della quota liberata tra gli “altri accantonamenti”.

Per maggiori approfondimenti, la Commissione rinvia all’esempio di contabilizzazione del FAL consultabile nel Resoconto della riunione del 17 novembre 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Arconet, Fondo garanzia debiti commerciali: proposta integrazione piano dei conti e schemi di bilancio e rendiconto

La Commissione Arconet, nella seduta del 22 settembre 2021 ha discusso l’aggiornamento del piano integrato dei conti degli schemi di bilancio e di rendiconto e del principio applicato 4/3 riguardante il Fondo di garanzia dei debiti commerciali, necessario a seguito dell’entrata in vigore, nel 2021, della disposizione di cui alla legge di bilancio per il 2019, inizialmente rinviata, riguardante l’obbligo di accantonamento al Fondo di Garanzia dei debiti commerciali.
Si precisa nel resoconto della Commissione che a seguito dell’inserimento del rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali tra gli obiettivi del PNRR, come riforma abilitante (riforma 1.11), è necessario garantire il monitoraggio delle misure di garanzia previste dall’articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 attraverso l’inserimento, nel piano dei conti integrato e negli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro enti ed organismi strumentali, di apposite voci contabili riguardanti il “Fondo di garanzia debiti commerciali”.
Nonostante siano richiesti ulteriori adempimenti e interventi normativi per il raggiungimento dell’obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento previsto per il 2023, nell’ambito delle riforme abilitanti del PNRR, si sottolinea che gli aggiornamenti in esame non introducono ulteriori adempimenti ma intendono solo prevedere le nuove voci del piano integrato dei conti e l’aggiornamento degli schemi di bilancio per dare chiara evidenza del rispetto della previsione normativa.
Gli aggiornamenti andranno a regime dal 2022 per lo schema di rendiconto della gestione e dal 2023 per quanto riguarda lo schema di bilancio di previsione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Commissione Arconet, modalità di calcolo del saldo di parte corrente

Nella seduta del 23 settembre u.s., la Commissione Arconet ha analizzato, tra l’altro, la modalità di calcolo del saldo di parte corrente contenuto nel prospetto degli equilibri ai fini della copertura degli investimenti pluriennali, in particolare per quanto concerne la sottrazione dell’entrata accertata rappresentata dall’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolate ed accantonate per determinate specifiche spese una tantum, aventi natura non ordinaria e/o ricorrente bensì carattere di straordinarietà. Di seguito il resoconto:

“Le modalità di calcolo, che richiedono di sottrarre dal saldo corrente della competenza (equilibrio A/1 del bilancio) l’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione destinato a finanziare spese correnti e al rimborso prestiti, non appaiono più giustificate, secondo tale riflessione, anche alla luce dei nuovi aggiornamenti normativi concernenti l’equilibrio di bilancio. Nel caso dell’utilizzo di quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, infatti, il venir meno – ai fini del calcolo del margine – di tale fonte di copertura – regolarmente accertata e considerata quale modalità di copertura pienamente valida ai fini degli equilibri di bilancio in tutte le sue tre configurazioni – qualora sia stata integralmente utilizzata per il sostenimento (impegno) della spesa correlata, per la quale la quota del risultato di amministrazione era originariamente vincolata/accantonata, genera uno squilibrio che si riflette negativamente, e si ritiene in modo ingiustificato, sul calcolo del margine corrente utile per gli investimenti.
Anche se l’entrata costituita dall’utilizzo delle suddette quote del risultato di amministrazione è una entrata che può considerarsi straordinaria e una tantum, quindi non affidabile ai fini della formazione del margine suddetto, è altrettanto vero che anche la spesa ad essa correlata, integralmente impegnata per pari importo, rappresenta una posta una tantum che esiste nell’esercizio N (ed eventualmente in quelli successivi secondo il cronoprogramma della spesa) per il solo fatto che la sua naturale fonte di copertura (vincolata o accantonata) è stata accertata e non impegnata nell’esercizio N-1 andando perciò a confluire nel relativo risultato di amministrazione. Da tali considerazioni appare pertanto ragionevole e logicamente corretto ritenere che la suddetta entrata accertata e la correlata spesa impegnata per pari importo sono e debbono permanere entrambe neutre rispetto alla formazione del margine corrente dell’esercizio, utile alla copertura degli investimenti, in quanto poste che si elidono vicendevolmente, senza perciò incrementare impropriamente il saldo corrente dell’esercizio e quindi senza incidere sull’affidabilità del margine corrente in questione, esattamente come già previsto dalle modalità di calcolo vigenti per tutte le entrate non ricorrenti della competenza accertate che infatti, data la loro natura non ordinaria e una tantum, vengono – nel prospetto in esame – correttamente sottratte alla formazione del margine corrente solo per la parte che non ha dato luogo ad impegni (in quanto solo quest’ultima è suscettibile di formare un surplus certamente non idoneo a concorrere alla formazione del margine in questione). Analogo ragionamento pare potersi fare anche per l’utilizzo dell’avanzo libero del risultato di amministrazione, tenuto conto che regole di utilizzo dell’avanzo lo vincolano a specifiche spese una tantum, che non hanno il carattere dell’ordinarietà.
La Commissione è pertanto chiamata a valutare l’opportunità e la coerenza di una modifica del prospetto, che si propone debba limitare la nettizzazione dell’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione solo a quelle risorse che non hanno dato luogo ad impegno delle specifiche spese correlate.
La Commissione Arconet, dopo attento esame, ritiene di poter condividere la proposta delle Regioni, in quanto l’importo della lettera A) “Equilibrio di parte corrente” è già nettizzata della quota parte del risultato di amministrazione che ha finanziato le spese correnti a carattere non ricorrente non destinate agli equilibri di bilancio. Pertanto, per sterilizzare il saldo di parte corrente dagli effetti del risultato di amministrazione applicato al bilancio, non è necessario procedere alla nettizzazione della quota che ha finanziato spese corrente non ricorrenti. E’ la stessa logica alla base della voce “Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni. L’adeguamento del prospetto richiede anche una nuova modifica del principio contabile generale n. 16 e del paragrafo n. 5.3.5 e successivi del principio applicato 4/2, che la Commissione si impegna ad effettuare sulla base di un’attenta riflessione e di ulteriori approfondimenti, al fine di evitare interventi di correzione stratificati nel tempo. In primo luogo, su invito del rappresentante della Corte dei conti, la Commissione Arconet, ritiene necessario procedere ad una verifica numerica degli effetti delle spese non ricorrenti finanziate dal risultato di amministrazione sul saldo corrente destinato al finanziamento degli investimenti pluriennali”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION