Poteri al Commissario in caso di sospensione del sindaco e di mancata nomina del vicesindaco

La mancata designazione del vicesindaco in costanza della sospensione ex art. 11, comma 2, d.lgs. 235/2012 del sindaco dell’ente comporta la nomina di un commissario prefettizio ai sensi dell’art. 19 del r.d. n. 383/1934, al quale conferire i soli poteri di sindaco e giunta sino al termine del periodo di sospensione del primo cittadino, e ciò anche nel caso in cui lo statuto comunale preveda l’ipotesi della contemporanea assenza o impedimento temporaneo del sindaco e del vicesindaco e disponga che le relative funzioni vengano temporaneamente esercitate dall’assessore presente più anziano di età.

È quanto evidenziato dal Ministero dell’Interno, con parere del 17 gennaio 2021, in riscontro ad una richiesta da parte di un Segretario comunale che ha chiesto se sia ipotizzabile, in ordine alla mancata designazione del vicesindaco, dopo le dimissioni rassegnate dal precedente incaricato, in costanza di sospensione ex art. 11, comma 2, d.lgs. 235/2012 disposta nei confronti del sindaco dell’ente, fare ricorso al vigente statuto comunale che contempla l’ipotesi della contemporanea assenza o impedimento temporaneo del sindaco e del vicesindaco, disponendo che le relative funzioni vengano temporaneamente esercitate dall’assessore presente più anziano di età.

Il parere precisa che la sospensione del sindaco ex art. 11, comma 1, d.lgs. n. 235/2012 non è assimilabile ad un mero e occasionale impedimento di fatto, ma costituisce una interdizione giuridica (sia pure a titolo di sospensione) ad esercitare le relative funzioni  le quali per tutto il periodo di ostatività sono rimesse alla competenza del vicesindaco come prevede espressamente l’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000. Tale norma presuppone dunque la permanenza in carica del vicesindaco, essendo rimessa esclusivamente a tale figura l’espletamento delle funzioni vicarie in caso di sospensione del primo cittadino.

La sostituzione per assenza o impedimento è una supplenza caratterizzata dalla durata temporanea, presumibilmente breve in considerazione della prossima riassunzione delle funzioni da parte del titolare mentre nel caso di sospensione ex art. 11, comma 1, d.lgs. 235/2012, la sostituzione assume il carattere della reggenza, la cui durata si protrae per un ampio arco temporale.
Pertanto, attesa la mancanza della figura del vicesindaco cui affidare le funzioni del sindaco in vigenza del periodo di sospensione – e non trovando applicazione l’ipotesi prevista dallo statuto comunale, in quanto riferito al caso di assenze o impedimento del sindaco o del vicesindaco a carattere del tutto occasionale e temporaneo – si dovrà provvedere alla nomina di un commissario prefettizio ai sensi dell’art. 19 del r.d. n. 383/1934, al quale conferire i soli poteri di sindaco e giunta sino al termine del periodo di sospensione del primo cittadino.

Sottoscrizione relazione di fine mandato nel caso di annullamento delle operazioni elettorali

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2021/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima rimessa dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio, ha enunciato il seguente principio di diritto: «All’annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali e, in particolare, dell’atto di proclamazione degli eletti si applica il comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. L’obbligo di sottoscrivere la relazione di fine mandato sussiste in capo al commissario e la relazione dovrà riguardare sia il periodo del mandato elettivo oggetto dell’annullamento giurisdizionale sia il periodo della gestione commissariale».
Il dubbio interpretativo della Sezione regionale trae origine da una richiesta di parere presentata dal commissario prefettizio di un Comune, le cui elezioni amministrative sono state oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato, sezione III, 22 luglio 2020, n. 4689, che, in riforma della sentenza di primo grado, resa dal Tar Lazio, sez. Latina, 4 luglio 2019, n. 475, ha annullato le operazioni elettorali svoltesi in quel Comune in data 10 giugno 2018, nonché il verbale di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e consigliere comunale del 12 giugno 2018.
La Sezione – chiarito che, anche in caso di annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali, sussiste l’obbligo della relazione di fine mandato, disciplinato dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011 – evidenzia che, per esigenze di trasparenza e di piena rendicontazione a favore della collettività amministrata, la relazione debba riguardare sia il periodo oggetto dell’annullamento giurisdizionale, sia il periodo della gestione commissariale, e il soggetto tenuto a tale adempimento è il commissario prefettizio.
Mentre lo scioglimento anticipato dell’organo consiliare opera ex nunc e non mette in discussione la genuinità delle operazioni elettorali, l’annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali opera retroattivamente, togliendo efficacia alla stessa instaurazione del rapporto di servizio onorario perché non avvenuta conformemente alle procedure e alle forme di legge.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION