Limiti all’ammissibilità dell’aspettativa per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato presso altre PA

Non sussiste alcun diritto soggettivo del dipendente al collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato presso enti locali. L’amministrazione ha sempre la possibilità di valutare l’impatto che la concessione dell’aspettativa prevista dal comma 5 dell’articolo 110 TUEL potrebbe comportare sull’organizzazione dell’Ente e sullo svolgimento delle funzioni istituzionali, soprattutto negli enti di ridotte dimensioni organizzative. È quanto ribadito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in riscontro ad una richiesta di parere di un Comune che chiede di sapere se sia tenuto a concedere l’aspettativa di cui all’articolo 110, comma 5, del TUEL, per la durata di un incarico conferito ai sensi del comma 1 della medesima disposizione, ovvero se la sua fruizione sia comunque subordinata alla previa valutazione delle esigenze organizzative dell’amministrazione di appartenenza del dipendente interessato che, ove ritenute prevalenti, potrebbe indurre la stessa a negarla o differirla.
A tale conclusione si perviene sulla base di una lettura sistematica del medesimo comma 5 dell’articolo 110 che, nell’introdurre un regime giuridico precedentemente non contemplato, ne prescrive l’obbligatorietà allo scopo di consentire la coesistenza di un contratto stipulato in base a tale disposizione in costanza di altro rapporto con la pubblica amministrazione, senza fornire tuttavia prescrizioni in ordine ad un eventuale affievolimento nell’esercizio dei poteri datoriali dell’amministrazione chiamata a disporre l’aspettativa. Del resto, una diversa chiave di lettura della locuzione utilizzata dal legislatore (… “i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa…”), secondo cui in questi casi l’amministrazione di appartenenza potrebbe limitarsi solo a prendere atto della volontà del dipendente interessato di fruire dell’aspettativa, non appare condivisibile. Infatti, sul punto, occorre tener presente la ratio della norma che è da ricercare nella volontà di definire in modo univoco la disciplina applicabile a valle dell’instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi del più volte citato articolo 110, e non nel configurare a monte un diritto del dipendente ad ottenere l’aspettativa de qua.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Inammissibile il collocamento in aspettativa per lo svolgimento di un lavoro subordinato con privati

È preclusa ai dipendenti pubblici, in assenza di una deroga espressa, la stipula di contratti di lavoro subordinato con datori di lavoro privati nel regime in aspettativa in esame. È questa la risposta del Dipartimento della Funzione Pubblica, nota DFP-0019365-P-24/03/2021, ad un quesito posto da una Provincia che ha chiesto di conoscere se un dipendente dell’Ente possa svolgere contemporaneamente attività di lavoro subordinato presso un soggetto privato e attività imprenditoriale usufruendo dell’aspettativa prevista dall’articolo 18 della legge n. 183 del 2010. In particolare, è stato chiesto di conoscere se, in base alla citata disposizione, sia consentito ai dipendenti pubblici lo svolgimento di rapporti di lavoro di tipo subordinato con soggetti privati ovvero solo attività di lavoro autonomo non occasionale. Il Dipartimento della FP ricorda che la disposizione in esame nel testo modificato dall’articolo 4, comma 2, della legge n. 56 del 2019 consente ai dipendenti pubblici di essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi rinnovabile per una sola volta “..anche per avviare attività professionali e imprenditoriali” e per tale periodo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La norma pone, quindi, una deroga alla disciplina in materia di incompatibilità prevista dall’art. 60 del T.U. n. 3 del 1957, richiamata dall’art. 53 del d.lgs. n. 165, secondo cui, in generale, è vietato ai dipendenti pubblici, tra l’altro, l’esercizio del commercio, dell’industria, e dell’attività professionale o l’assunzione di impieghi alle dipendenze di privati. In ogni caso, l’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato. Il legislatore, nel derogare a tale disposizione, ha richiamato esclusivamente le fattispecie indicate nel citato art. 18, ovvero attività professionali e imprenditoriali. Non rientra, quindi, in tale fattispecie la stipula di contratti di lavoro subordinato con datori di lavoro privati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION