Funzione Pubblica, collocamento a riposo per raggiunti limiti di età

Nel caso di un dipendente che al compimento dei 65 anni di età abbia già maturato il requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro d’ufficio al compimento di tale età, fatta salva la decorrenza della finestra mobile. È il parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, parere n. 54733 del 18/08/2021, in merito all’obbligatorietà del collocamento a riposo a 65 anni di età per il dipendente che abbia raggiunto i requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contribuzione).
Il Dipartimento ricorda che la disciplina generale prevede che i dipendenti pubblici soggiacciano alla vigenza dei limiti di età per la permanenza in servizio dei rispettivi ordinamenti. Tale limite è determinato al compimento dei 65 anni di età, come previsto, per i dipendenti dello Stato, dall’articolo 4 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e, per i dipendenti degli enti pubblici, dall’articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70; tale limite è, inoltre, applicabile in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti, in mancanza di diversa indicazione normativa.
Con la circolare n. 2 del 2015 del Ministro pro tempore per la pubblica amministrazione, avente ad oggetto la soppressione del trattenimento in servizio e la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, sono state fornite dettagliate indicazioni sull’operatività di tale limite di età, fornendo alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi applicativi in relazione alle diverse possibilità concrete (si segnala, in particolare, il contenuto del paragrafo 2.3 della suddetta circolare). A questo proposito, si rappresenta che il legislatore, all’articolo 2, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha voluto sottolineare, attraverso una disposizione di interpretazione autentica, che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e “costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Collocamento a riposo per raggiunto limite ordinamentale di età

Il limite ordinamentale di età non è superabile qualora il dipendente abbia già conseguito un diritto a pensione esercitabile. In caso contrario, il rapporto di lavoro deve essere prolungato oltre tale età al fine di consentire al dipendente di conseguire il primo diritto utile a pensione e la sua decorrenza. Infatti, in alcune ipotesi l’amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente quando questo non matura alcun diritto a pensione al compimento dell’età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione non oltre il raggiungimento dei settanta anni di età. È questa, in sintesi, la risposta del Dipartimento della Funzione Pubblica, nota DFP-0014638-P-04/03/2021, fornita ad una APSP in merito all’applicazione ad un proprio dipendente del collocamento a riposo d’ufficio per limite ordinamentale di età.
In relazione al dettato normativo di cui al DL n. 201/2011 e alle indicazioni fornite nella circolare n. 2 del 2015, se per il dipendente l’accesso al trattamento pensionistico si matura al conseguimento della pensione di vecchiaia, l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al raggiungimento del requisito anagrafico dei 67 anni che, insieme al conseguimento di almeno 20 anni di contribuzione, garantisce il diritto esercitabile al trattamento di pensione. Se, invece, il primo diritto utile maturato dal dipendente è quello alla pensione anticipata, occorre distinguere tra le diverse fattispecie concrete:
• se il perfezionamento del requisito contributivo (42 anni e 10 mesi se uomini o 41 e 10 mesi se donne) avviene prima del compimento dei 65 anni di età e il dipendente fa richiesta di collocamento a riposo, l’amministrazione garantirà la permanenza in servizio fino al decorrere della finestra mobile di tre mesi;
• se il dipendente, pur avendo maturato il diritto alla pensione anticipata non intenda esercitarlo, l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al compimento dei 65 anni quando collocherà a riposo il dipendente per limite di età;
• infine, nel caso in cui il requisito contributivo è maturato successivamente al compimento dei 65 anni ma prima dei 67 anni, allora l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino alla maturazione del diritto alla pensione anticipata e alla decorrenza della finestra mobile e poi collocherà a riposo il dipendente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION