Il componente della commissione giudicatrice non può essere anche collaudatore dell’opera

C’è incompatibilità tra il ruolo di componente della commissione giudicatrice e quello di collaudatore dell’opera. Lo afferma l’Anac in un parere consultivo richiesto da un comune piemontese sulla nomina come collaudatore di un professionista già componente della commissione giudicatrice della gara.

Secondo Anac il legislatore ha voluto preservare nella maniera più ampia possibile l’imparzialità di giudizio nello svolgimento delle operazioni della commissione giudicatrice, prevedendo espressamente che anche dopo la conclusione dell’incarico, i componenti della commissione non possano svolgere alcuna altra funzione nell’ambito del contratto di cui si tratta, analogamente a quanto disposto anche per i collaudatori. Lo svolgimento dell’incarico di collaudo rappresenta certamente lo svolgimento di “un incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

L’Anac ricorda anche la norma del codice appalti (articolo 77 comma 4) che oltre a stabilire un regime di incompatibilità tra membro della commissione giudicatrice e soggetto che abbia svolto, prima della gara, incarichi o funzioni tecnico-amministrative relative all’appalto, prevede, per i commissari stessi, un divieto per le attività successive all’espletamento della procedura selettiva, stabilendo espressamente che “non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.

 

La redazione PERK SOLUTION