Codice tributo per il credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 53/E del 30 settembre 2022, ha reso noto il codice tributo “6982” per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’agevolazione in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU, disposta dall’articolo 22 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

La norma prevede a favore delle imprese turistico-ricettive, incluse le tipologie individuate dal comma 2 dello stesso articolo 22, un contributo, sotto forma di credito d’imposta in misura corrispondente al 50 per cento
dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi indicate. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verificherà che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del modello F24.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arriva il codice tributo per il versamento dell’IMPi

Con la risoluzione n. 77/E del 2 dicembre 2020 l’Agenzia delle entrate istituisce il codice tributo “3970” per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta (Impi), prevista dall’articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:
• nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice “Z999”;
• barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
• barrare la casella “Saldo” per il pagamento dell’anno 2020;
• nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili;
• nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
L’articolo 38 prevede che a decorrere dall’anno 2020 è istituita l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall’ articolo 2 del Codice della Navigazione. L’imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille, ed è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l’aliquota pari al 7,6 per mille. Limitatamente all’anno 2020, il comma 5 dell’articolo 38 del decreto-legge n. 124 del 2019 stabilisce che il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato, che provvederà all’attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto ministeriale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION