Fondazione Commercialisti, il bilancio degli enti del Terzo settore

La Riforma del Terzo settore, avviata con la legge 6 giugno 2016, n. 106 recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” e in seguito attuata con successivi decreti delegati tra cui il d.lgs 3 luglio 2017, n. 117 recante il “Codice del Terzo settore” (in seguito anche “CTS”), costituisce un passaggio epocale per gli enti che operano senza fine di lucro. Il cosiddetto “Terzo settore” svolge un ruolo fondamentale per il funzionamento delle comunità locali e, contestualmente, ricopre un rilevante ruolo sociale ed economico. Il legislatore della Riforma ha attribuito al bilancio di esercizio una funzione centrale, affidano allo stesso il compito di individuare i parametri che definiscono lo status di ente del Terzo settore, la sua “commercialità” nonché i vari adempimenti e obblighi amministrativi, comunicativi e gestionali. Dal punto di vista professionale la predisposizione del bilancio degli enti del Terzo settore richiede una profonda conoscenza della materia per quanto concerne la corretta tecnica contabile e le connesse norme di governance, amministrazione e controllo e fiscalità.
Il volume ” Il bilancio degli enti del Terzo settore“, predisposto dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, include un’analisi delle previsioni giuridiche e contabili contenute nel citato CTS e nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 39 “Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore”, licenziato in data 5 marzo 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 18 aprile 2020. In questa prospettiva, sono forniti esempi e approfondimenti, utili per il professionista e per gli studiosi della materia, in attesa dell’emanazione dei prossimi principi contabili nazionali di settore e dell’approssimarsi dell’applicazione del decreto ministeriale, la cui entrata in vigore è prevista, per gli enti del Terzo settore che hanno coincidenza tra anno solare ed esercizio amministrativo, con il 1° gennaio 2021 (fonte Fondazione Nazionale dei Commercialisti).

 

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: emanato il DM 15 settembre 2020, n.106

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con apposito comunicato, informa che è  in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020,  n.106, emanato in attuazione dell’art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).
Il Decreto Ministeriale disciplina le procedure di iscrizione degli Enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti nel Registro, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro stesso.

Codice del Terzo Settore

Il Codice del Terzo Settore – Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. – ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte.

Gli Enti del Terzo Settore (ETS)
Ai sensi dell’art. 4 del Codice sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:

  • le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
  • le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
  • gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
  • le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
  • le reti associative (artt. 41 e ss.);
  • le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
  • le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice.

Non sono Enti del Terzo Settore:

  • le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  • le formazioni e le associazioni politiche;
  • i sindacati;
  • le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
  • le associazioni di datori di lavoro;
  • gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, con le eccezioni specificamente previste ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice.

Gli ETS devono svolgere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all’art.5 del CTS per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 Ulteriori novità introdotte dal CTS:

  • il Consiglio Nazionale del Terzo Settore (CNTS) (artt. 58 e ss.);
  • l’Organismo Nazionale di Controllo (ONC) (artt. 64 e ss.);
  • la previsione, una volta reso operativo il RUNTS, di un procedimento semplificato per il riconoscimento della personalità giuridica degli ETS in deroga al d.p.r. 361/2000 (art. 22);
  • la revisione, il riordino e un impiego maggiormente sinergico delle risorse finanziarie previste dalla precedente normativa in favore di alcune tipologie di enti e di quelle dei nuovi strumenti finanziari istituiti dal Codice;
  • la revisione della normativa fiscale applicabile a ciascuna tipologia di ente (alcune norme per entrare in vigore necessitano dell’autorizzazione dell’Unione Europea).

In attuazione del CTS sono stati emanati:

Autore: La redazione PERK SOLUTION