Appalti: Revisione prezzo e pagamento diretto al subappaltatore

Com’è noto il nuovo Codice dei contratti approvato con D.lgs. 36/2023 ha recepito, a regime, la disciplina introdotta dalla normativa emergenziale con l’art. 29 del d.l. 4/2022 prevedendo, all’art. 60, che nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento sia obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi, da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo ed operanti nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, ha prescritto doversi utilizzare i seguenti indici sintetici elaborati dall’ISTAT: a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione; b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Accade di frequente che l’operatore economico aggiudicatario si avvalga per l’esecuzione di alcune prestazioni
dell’appalto di subappaltatori. Secondo l’art. 119 comma 11 del D.lgs. 36/2023 “La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a)
quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Dalla normativa risulta che la revisione dei prezzi vada determinata in relazione alle prestazioni da eseguire, con la conseguenza che – ove si tratti di prestazioni facenti capo al subappaltatore e ai titolari di subcontratti, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 119, co. 11, d.lgs. 36/2023 – la stazione appaltante procederà al pagamento diretto in favore di questi ultimi anche del maggior importo rideterminato in applicazione della revisione prezzi. Con l’ulteriore indicazione che le stazioni appaltanti potranno disciplinare, nei documenti di gara, tale situazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Appalti: gara nulla se manca la clausola della revisione dei prezzi

L’ANAC, con atto del Presidente del 28 settembre 2022, ha richiamato un Ente ad un maggiore rigore nell’indizione delle gare per assicurare la corretta applicazione delle norme sulla revisione dei prezzi approvate nell’ultimo periodo a fronte degli aumenti eccezionali dei costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni. Nella nota vengono rilevate illegittimità e criticità nel bando di gara per la ristrutturazione della rete idrica, ricordando che per le procedure di affidamento dei contratti pubblici indette fino al 31 dicembre del 2023 le stazioni appaltanti sono tenute all’inserimento della clausola di revisione dei prezzi prevista dal decreto sostegni ter. Inoltre per le gare avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto aiuti, il 15 luglio 2022, per determinare il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, le stazioni appaltanti utilizzano i prezzari regionali aggiornati al 31 dicembre 2021 incrementati fino al 20%.

Nel caso di specie, la stazione appaltante non ha applicato il prezzario regionale aggiornato né previsto la clausola di revisione dei prezzi. In seguito ai rilievi dell’Ance, all’intervento del dipartimento regionale controllo contratti pubblici e all’avvio dell’istruttoria dell’Anac, l’azienda ha deciso di annullare la gara.

L’Anac prende atto dell’annullamento ma conferma i profili di illegittimità. In primo luogo per l’assenza della clausola di revisione dei prezzi, già in vigore alla data di indizione della gara di appalto. Poi per il mancato aggiornamento dei prezzi previsto dal decreto aiuti secondo cui la stazione appaltante avrebbe dovuto applicare il prezzario aggiornato al 31 dicembre 2021 con l’incremento fino al 20%. Il tempestivo intervento dell’Anac ha contribuito a procedere in tempo utile all’annullamento dell’intera procedura di gara evitando la protrazione delle irregolarità e l’acquisizione di offerte non congrue foriere di possibili contenziosi.

 

La redazione PERK SOLUTION