ANCREL, Variazione risorse covid-19: necessario il parere dell’organo di revisione

L’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali (ANCREL), ha diffuso una nota con la quale ritiene obbligatorio l’espressione del parere dell’organo di revisione sulle variazioni di bilancio, anche se di giunta, riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019. Il documento intende fare chiarezza su alcuni dubbi interpretativi che stanno emergendo in merito alla disposizione di cui all’art. 2, comma 3 del Dl 154/2020, che dispone: “3. Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta”. Alcuni affermano che in questo caso le amministrazioni, se necessario, potranno procedere alle variazioni al bilancio 2020/22, fino a fine anno, con deliberazione della giunta, senza parere dei revisori né ratifica da parte del Consiglio. L’Associazione dei revisori ritiene che, in questo caso specifico, il parere dell’organo di revisione sia obbligatorio e non può accettare che la mancata richiesta del parere dell’organo di controllo –  chiamato a certificare l’utilizzo di tali somme per far fronte alle reali minori entrate al netto delle minori spese e tenuto conto delle maggiori spese Covid-19 in base a quanto previsto dall’articolo 39 del DL 104/2020 – possa essere ricondotta ad un’esigenza di semplificazione della procedura gius-contabile.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

RGS, comunicato relativo alla certificazione del Fondo funzioni fondamentali

Con comunicato del 16 novembre 2020, la Ragioneria generale dello Stato informa che le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, devono compilare i modelli allegati al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del richiamato decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, secondo le modalità di cui al citato Decreto interministeriale e li trasmettono entro il termine perentorio del 30 aprile 2021 al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio nel sito web all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it.
Alcuni dati che saranno prospettati in tali modelli, relativi in particolare a Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), IMI, IMIS, Addizionale comunale all’IRPEF, Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (RCA), Imposta provinciale di trascrizione (IPT), saranno forniti dal Dipartimento delle Finanze. Detti dati non saranno disponibili prima del 28 febbraio 2021.
Ne consegue, pertanto, che i modelli relativi alla certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 (modelli Covid-19, Covid-19-Delibere, Certif-Covid-19 e Certif-Covid-19/A) saranno resi disponibili sull’applicativo web pareggiobilancio.mef.gov.it a partire dal mese di marzo 2021.
In ogni caso sarà resa nota la data a partire dalla quale saranno messi in linea i prospetti di cui sopra ai fini della trasmissione sull’applicativo.
Per procedere all’invio telematico della certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 (modelli Certif-Covid-19 e Certif-Covid-19/A), la RGS rammenta che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e i componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria devono sottoscrivere la stessa mediante firma digitale. Al fine di rispettare il termine perentorio di invio del 30 aprile 2021, gli enti che ancora non hanno un’utenza di accesso al “Pareggio di bilancio” sono invitati a richiedere l’utenza con le modalità indicate nell’Allegato 2 – ACCESSO WEB/20 al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020. Al riguardo, si segnala che i firmatari della certificazione non devono essere necessariamente utenti dell’applicativo del pareggio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondone covid, il decreto sulla certificazione della perdita di gettito

Pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021 al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio nel sito web all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con il citato decreto interministeriale n. 212342.
Gli enti locali ai quali, ai sensi dell’articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti, comunque, ad assolvere gli obblighi riferiti alla compilazione del modello nei termini e secondo le modalità del presente decreto.
Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, gli obblighi di certificazione sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome, secondo le modalità indicate nell’allegato 1 del citato decreto interministeriale.
In particolare, ai fini della certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020, gli enti locali indicati nel decreto interministeriale, sono tenuti a trasmettere:

  • le informazioni riguardanti la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza (modello “ COVID-19”);
  • l’elenco dei provvedimenti per l’adozione di politiche autonome di aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019 e/o di agevolazioni 2020 rispetto al 2019, ivi incluse le agevolazioni specifiche per COVID-19 (modello “COVID-19-Delibere”);
  • la certificazione di cui sopra, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria (modello “CERTIF-COVID-19”);
  • l’elenco dei provvedimenti inseriti nel modello “COVID-19-Delibere”, riprodotto automaticamente dal sistema in fase di certificazione e riportato nel modello “CERTIF-COVID-19/A”.

Si segnala che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 39 del predetto decreto legge n. 104 del 2020, gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 39 sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell’importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in dieci annualità a decorrere dall’anno 2022. A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. Infine, in caso di incapienza delle risorse, operano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Allegati:
Tabella 1 – Comuni
Tabella 2 – Province e CM
Modelli Certificazione Covid-19

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione corrispettivi derivanti da pesa pubblica funzionante a gettoni

Con la risposta n. 417 del 29 settembre 2020, l’Agenzia delle entrate chiarisce che il servizio di pesa pubblica funzionante a gettoni rientra tra le attività rilevanti ai fini IVA; trattandosi di un’attività riconducibile tra quelle previste dall’art. 22 del DPR n. 633/1972 (sono da considerarsi distributori automatici o vending machine) occorre procedere alla certificazione dei corrispettivi secondo previsto dall’art. 2 del D.LGS. n. 127/2015.  Si ricorda che il decreto, all’art. 2, stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2020, coloro che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Il nuovo adempimento sostituisce l’obbligo di annotazione dei corrispettivi nell’apposito registro e quello di rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale. Lo stesso articolo 2 ad un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, la previsione specifiche ipotesi di esonero in ragione della tipologia di attività esercitata ((DM 10 maggio 2019). Il comma 2 dell’art. 2 dispone che “a decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell’assolvimento dell’obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici”.
In merito alla qualificazione della gettoniera a moneta per il servizio di pesa pubblica come vending machine, con due diversi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia (prot. n. 102807 del 30 giugno 2016 e prot. n. 61936 del30 marzo 2017) è stato definito distributore automatico qualsiasi apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga – direttamente (nel caso, ad esempio, di cibi e bevande) o indirettamente (nel caso dell’acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o della ricarica di chiavette) – prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate:

  • uno o più sistemi di pagamento;
  • un sistema elettronico (c.d. sistema master) costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria, capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall’utente finale;
  • un erogatore di beni e/o servizi

Pertanto, anche la “gettoniera a monete” per il servizio di pesa pubblica deve avere le caratteristiche previste dalla normativa con conseguente assoggettamento ai relativi obblighi, in particolare di accreditamento del gestore e di censimento degli apparecchi. Circa l’assoggettamento ai predetti obblighi di un soggetto pubblico l’Agenzia rinvia a quanto già rappresentato con la risposta alla consulenza giuridica n. 3 pubblicata il 24 gennaio 2019, secondo cui “Non vi è, in merito, alcuna esclusione per le Pubbliche Amministrazioni, le quali, tuttavia, potranno adempiere gli oneri (accreditamento, censimento dei sistemi master, memorizzazione e trasmissione delle informazioni ex articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015) secondo le modalità e i termini definiti nelle Convenzioni di cooperazione informatica eventualmente sottoscritte con l’Agenzia delle entrate e a partire dal momento in cui la stessa metterà a catalogo (pubblicato sul sito dell’Agenzia) i servizi necessari per l’invio dei dati dei corrispettivi (si veda il punto 7 del medesimo provvedimento). Da tale data, qualora gli enti interessati non sottoscrivano le predette Convenzioni o non integrino quelle già esistenti, saranno tenuti ad assolvere all’obbligo di cui all’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015 mediante le modalità ordinarie di trasmissione previste per gli altri soggetti passivi IVA.”
Allo stato attuale, tuttavia, il servizio sopra richiamato non risulta ancora essere stato messo a catalogo tra i servizi per gli enti locali che, pertanto, non sono tenuti ad adempiere alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi percepiti mediante i distributori automatici.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION