Rimborso spesa sostenuta nell’anno 2022 per il personale ex Fime e Insud. Contributo anno 2023

La Direzione centrale della Finanza locale del Ministero dell’Interno, con la Circolare DAIT n. 16 del 10 febbraio 2023 stabilisce criteri, tempi e modalità per la richiesta di rimborso delle spese sostenute nell’anno 2022 per il personale assunto ex Fime e Insud. A tal fine, è stato predisposto l’allegato modello di certificazione che dovrà essere compilato e trasmesso da parte degli Enti Locali nonché da tutte le Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da altre Amministrazioni ed Enti pubblici non economici, aventi titolo. Per la definizione e l’eventuale erogazione del contributo, gli enti aventi potenzialmente titolo, ai sensi dell’art. 1 della Legge 23 luglio 1998, n. 251, devono trasmettere le certificazioni debitamente compilate e sottoscritte, alle Prefetture-UTG competenti per territorio, entro il 3 aprile 2023.

Per il rispetto del predetto termine verrà presa in esame la data d’arrivo (se consegnata a mano) o quella del timbro postale (se spedita). È possibile inviare la certificazione di che trattasi anche sulla casella di posta certificata elettronica della Prefettura-UTG competente per territorio. In questo caso il certificato, in formato PDF, dovrà recare la firma autografa del Responsabile del Servizio come previsto nell’allegato modello di certificazione. Resta inteso che l’originale del certificato dovrà essere conservato ed esibito per eventuali verifiche.

Le Prefetture-UTG provvederanno a raccogliere tutte le certificazioni trasmesse dagli enti richiedenti e ad effettuare un mero controllo formale, ovvero verificare che gli enti stessi abbiano compilato in tutte le parti il certificato, abbiano apposto il timbro e firmato la certificazione. Le Prefetture-UTG dovranno inviare al Ministero dell’Interno, entro il 31 maggio 2023, le certificazioni trasmesse dagli enti. Gli originali dei giustificativi della spesa dovranno essere conservati dall’ente per un quinquennio e rimanere a disposizione per eventuali controlli a campione.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Prorogato al 15 maggio 2023 il termine per la certificazione del contributo indennità di funzione

Con comunicato del 27 gennaio 2023 il Ministero dell’Interno rende noto che il termine per la presentazione del certificato sull’impiego del contributo assegnato ai sensi dell’articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234  per l’anno 2022 è differito al 15 maggio 2023, in luogo del 16 febbraio. Il Ministero chiarisce, inoltre, che il contributo può essere interamente utilizzato dai comuni beneficiari per l’incremento delle indennità di funzione anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato deliberazioni di riduzione, parziale o totale, della misura piena dell’indennità prevista dalla normativa all’epoca vigente.

Per quanto riguarda la restituzione delle somme eventualmente non impiegate, il relativo versamento dovrà essere effettuato utilizzando il tipo pagamento “Accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B”, indicando al numero conto Banca d’Italia il capitolo di entrata “356003” beneficiario TESORO DELLO STATO CF 80226730580 ed inserendo nella causale: “Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata”.

Allegato:

Codici IBAN – capitoli da 3589 a 5100

 

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Certificazione contributo per il rimborso IVA sul trasporto pubblico locale anno 2023

Con decreto del Ministero dell’interno del 17 gennaio 2023 sono state approvate le modalità di certificazione, per l’anno 2023, del contributo a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell’I.V.A. relativa ai contratti di servizio stipulati per la gestione del trasporto pubblico locale di unioni di comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province della regione Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari.

La richiesta di contributo deve essere debitamente sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario e dal responsabile del servizio di gestione del trasporto pubblico locale, mediante apposizione di firma digitale opportunamente e preventivamente censita nella sezione “Configurazione Ente” dell’AREA CERTIFICATI –TBEL del sito web della Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’interno.

Per la validità della comunicazione, gli enti locali devono presentare le richiesta di contributo tenendo presente, per le due tipologie di modello di certificazione, i seguenti termini:

  • modello “B” (preventivo 2023) a partire dal 31 gennaio 2023 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 28 febbraio 2023;
  • modello “B1” (consuntivo 2022) a decorrere dal 31 marzo 2023 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 30 aprile 2023.

L’eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudichi la certezza del dato riportato nella certificazione già trasmessa telematicamente, comporta la non validità della stessa ai fini del rimborso degli oneri in argomento. È data facoltà agli Enti, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, di inoltrare una nuova certificazione, dopo aver annullato la precedente certificazione, sempre telematicamente e comunque entro il termine di trasmissione.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Fondo sentenze esecutive: invio richieste contributo entro il 20 dicembre 2022

Come noto, l’articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, ha previsto l’istituzione di un fondo da destinare ai comuni per far fronte a sentenze di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016. A tal riguardo, la Direzione centrale della Finanza Locale rende noto che con del Ministero dell’interno del 10 novembre 2022 è stata approvata la certificazione riguardanti:

  • la richiesta per l’anno 2022, di un contributo erariale per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento, esecutive dal 21 dicembre 2021 (giorno successivo alla scadenza dell’ultimo certificato trasmesso) al 20 dicembre 2022 (termine di presentazione della richiesta per l’anno 2022), conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificatesi entro il 25 giugno 2016. Tale richiesta può essere formulata solo qualora l’importo complessivo delle spese in esame sia superiore al 50 per cento della spesa corrente media annua, in termini di competenza, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati (qualora, ad esempio, il comune non abbia ancora approvato il consuntivo dell’anno 2021, dovrà prendere in considerazione il 50 per cento delle spese correnti risultanti dagli ultimi tre rendiconti approvati);
  • la correzione in diminuzione del dato già comunicato nelle richiamate certificazioni prodotte negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, solo qualora la spesa complessiva a carico del bilancio del comune si sia ridotta a seguito dell’intervento di contributi diversi da quelli già erogati a tale titolo dal Ministero dell’interno.

La richiesta da parte dei Comuni dovrà essere formulata al Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, entro le ore 24:00 del 20 dicembre 2022, a pena di decadenza.

Allegati:

 

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Certificazione perdita di gettito canone unico I^ sem. 2022 per i soggetti che esercitano attività di spettacolo e viaggiante

Com’è noto, la previgente formulazione dell’articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, stabiliva, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, che i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n.337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3 -quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, fossero esonerati per l’intero anno 2021, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160.
Al ristoro delle perdite di gettito per il citato anno 2021 si è provveduto con decreto interministeriale del 22 gennaio scorso, con il quale è stato ripartito lo specifico fondo di 12,95 milioni di euro, previsto per quell’anno dal comma 7 del citato articolo 65.
Ora, l’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha disposto che il predetto esonero sia prolungato fino al 30 giugno 2022. A tal fine, il successivo comma 4 del medesimo articolo, ha incrementato di 3,5 milioni di euro per l’anno 2022 il relativo fondo a ristoro della perdita di gettito, prevedendo che alla ripartizione delle risorse tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Ciò premesso, poiché i dati occorrenti per il ristoro della perdita di gettito relativa al I semestre 2022 non sono reperibili, per il livello di dettaglio richiesto, nei bilanci degli enti locali, si rende necessario acquisirli nuovamente, come già avvenuto con riferimento all’anno 2021, direttamente dai comuni con il modello appositamente predisposto.

Istruzioni per la compilazione e la trasmissione del modello I semestre 2022
I comuni, per accedere al riparto del fondo relativo al I semestre 2022, devono compilare il modello disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale, fruibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente.
Il modello, da sottoscrivere mediante apposizione di firma digitale del responsabile del servizio finanziario, deve essere trasmesso dai comuni, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), dal sito internet della stessa Direzione, a partire dal 25 luglio ed inderogabilmente entro le ore 14:00 del 16 settembre 2022. I dati eventualmente trasmessi con modalità e termini diversi da quelli sopra indicati non saranno ritenuti validi ai fini del riparto del fondo.

Proroga termine per l’acquisizione dei certificati di copertura del costo di servizi per l’anno 2020

Il Ministero dell’Interno rende noto che la procedura telematica di acquisizione dei certificati concernenti la dimostrazione della copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2020, destinata ad enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale, il cui termine era stato originariamente previsto dalla Circolare DAIT n. 7 del 19 gennaio 2022 al 30 aprile 2022, resterà aperta fino al 30 giugno 2022.

Con decreto dirigenziale in data 8 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021, sono stati approvati i modelli di certificazione per la dimostrazione del rispetto della copertura del costo dei servizi nell’anno 2020 per comuni, province, città metropolitane e comunità montane, che si trovino in una delle seguenti condizioni:
l. strutturalmente deficitari nel 2020, sulla base delle risultanze della tabella allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018;
2. soggetti, ai sensi dell’art. 242, comma 6, TUOEL, in via provvisoria ai controlli centrali che, pur risultando non deficitari, non hanno presentato il certificato al rendiconto 2018 o per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione e sino all’adempimento.
3. in dissesto finanziario;
4. in riequilibrio finanziario pluriennale.

L’art. 243, comma 5, TUOEL, prevede una sanzione alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che non hanno rispettato i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 della medesima disposizione o che non hanno dato dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione. Tale sanzione è pari “all’l per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all’art. 161 TUOEL del penultimo esercizio
finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei limiti minimi di copertura”. In caso di applicazione della sanzione, i relativi provvedimenti andranno trasmessi aJla Direzione Centrale per la Finanza Locale, indirizzo PEC: finanzalocale.prot@pec.intemo.it.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Gestioni associate, in G.U. il decreto di approvazione modello di certificazione per la concessione dei contributi erariali

Pubblicato in G.U. n. 113 del 16-05-2022 il decreto del Ministero dell’Interno del 6 maggio recante “Approvazione del modello di certificazione per la concessione dei contributi erariali alle unioni di comuni e alle comunità montane per i servizi gestiti in forma associata, nell’anno 2022”.

Legittimati alla richiesta per l’ottenimento del contributo le unioni di comuni e le comunita’ montane, da presentarsi entro il termine perentorio del 2 settembre 2022. La certificazione dovra’ essere compilata con metodologia informatica,  (Area certificati TBEL, altri certificati)  e munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario. E’ facoltà delle unioni di comuni e delle comunita’ montane che
avessero necessita’ di rettificare i dati gia’ trasmessi, trasmettere una nuova certificazione sostitutiva della precedente, da inviare sempre telematicamente, comunque entro i termini.

La quantificazione del contributo erariale che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne fanno richiesta, sarà assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il contributo è assegnato mediante riparto del
fondo stesso secondo il criterio proporzionale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2020

Con decreto del Ministero dell’Interno dell’8 novembre 2021 (G.U. n. 285 del 30.11.2021) sono approvati i modelli di certificazione per comuni nonché per province, città metropolitane e comunità montane che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti la dimostrazione, sulla base delle risultanze contabili dell’esercizio finanziario 2020, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto.

I certificati, anche se parzialmente o totalmente negativi, dovevano essere trasmessi con modalità telematica, muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del segretario, del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione economico-finanziaria entro il termine del 23 dicembre 2021 per la certificazione relativa alle risultanze contabili all’esercizio finanziario 2020. La procedura telematica di acquisizione dei certificati relativi all’anno 2020 rimane, comunque, aperta fino al 30 aprile 2022.

Con la Circolare DAIT n. 7/2022, il Ministero dell’Interno fornisce alcune indicazioni in merito alle modalità di compilazione e trasmissione dei certificati in materia di copertura del costo dì alcuni servizi per gli enti locali che risultano per l’anno 2020 in condizioni di deficitarietà strutturale sulla base della apposita tabella allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018. La circolare evidenzia che il decreto dirigenziale ha, in parte, modificato la nomenclatura della modulistica, prevedendo alla lettera D di tutte le tabelle inerenti i costi di gestione la nuova dicitura “Trasferimenti, Ammortamenti e Interessi passivi.
Nelle tabelle COSTI DI GESTIONE, alla voce “Acquisto di beni e servizi”, confluiscono le spese relative ad acquisto di beni di consumo e/o
di materie prime, prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi ed oneri straordinari della gestione corrente, mentre nella voce “Trasferimenti, ammortamenti e interessi passivi” confluiscono le spese relative a trasferimenti, interessi passivi e oneri finanziari diversi, imposte e tasse, ammortamenti di esercizio.

Si rimanda alla precedente Circolare n. 20 del 29 ottobre 2020 per le indicazioni riguardanti la compilazione ed il successivo inoltro della documentazione sul sito istituzionale web del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Area tematica Finanza Locale, Sezione Area certificati, accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente.

La Circolare ricorda, inoltre, che l’art. 243, comma 5, TUEL, prevede una sanzione alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che non abbiano rispettato i livelli minimi di copertura dei costi di gestione o che non abbiano dato dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione. La sanzione è pari “all’ 1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all’art. 161 TUOEL del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei limiti minimi di copertura.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione contributo per il rimborso IVA sul trasporto pubblico locale anno 2022

Con decreto del 14 gennaio 2022 del Ministero dell’Interno sono state approvate le modalità di certificazione relativa all’attribuzione, per l’anno 2022, a favore di unioni di comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province della regione Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari, del contributo a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.

La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell’apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli Enti nell’ambito dell’ Area riservata del sito web della Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’interno (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati). Eventuali richieste trasmesse con modalità difformi da quella su indicata (a mezzo PEC, per posta ordinaria, ecc.) non saranno ritenute valide ai fini dell’ammissione al contributo statale.

Per la validità della comunicazione, gli enti locali interessati devono presentare telematicamente, esclusivamente con le modalità di cui all’articolo 2, richiesta di contributo tenendo presente, per le
due tipologie di modello di certificazione, i seguenti termini:
– modello “B” (preventivo 2022) a partire dal 31 gennaio 2022 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 28 febbraio 2022;
– modello “B1” (consuntivo 2021) a decorrere dal 31 marzo 2022 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 30 aprile 2022.

La richiesta di contributo deve essere debitamente sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario e dal responsabile del servizio di gestione del trasporto pubblico locale, mediante apposizione di firma digitale opportunamente e preventivamente censita.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riapertura termini per certificazione perdita gettito canone unico 2021

Con comunicato del 30 novembre 2021, la Direzione centrale della Finanza Locale, informa che, a seguito di specifiche richieste inviate da alcuni comuni, il sistema TBEL per l’acquisizione della certificazione relativa alla rilevazione dei dati relativi alla perdita di gettito connessa all’esonero per l’anno 2021 dal pagamento del canone unico patrimoniale per i soggetti che esercitano attività circensi e dello spettacolo viaggiante, sarà nuovamente disponibile a partire dalle ore 13:00 di oggi fino alle ore 12:00 di venerdì 3 dicembre 2021.

Si precisa che, attesi i termini stringenti previsti dalla citata norma per l’adozione del decreto interministeriale di riparto del fondo, in nessun caso sarà possibile procedere ad ulteriore proroga del termine.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION