No alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo senza la preventiva certificazione dell’Organo di revisione

Con deliberazione n. 85/2020, la Corte dei conti, Sez. Puglia, ha ribadito che non è possibile sottoscrivere ed applicare il contratto decentrato integrativo privo di certificazione dell’Organo di revisione. Diversamente opinando, infatti, si ammetterebbe la possibilità della stipulazione di un contratto di secondo livello che sia privo di copertura finanziaria o sia in contrasto con i vincoli di bilancio o con altre norme di carattere imperativo (ai sensi dell’articolo 40 bis del d.lgs. n. 165/2001).
Del resto, non mancano le pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che stigmatizzano le procedure seguite dagli enti locali in assenza della certificazione prevista dalla normativa vigente (si veda, tra le tante, da ultimo, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 40/2020/PRSP). Il legislatore stabilisce che ogni contratto integrativo debba essere accompagnato da una relazione tecnico-finanziaria e da una relazione illustrativa, entrambe certificate dal collegio dei revisori dei conti. Ciò in quanto viene ritenuta imprescindibile la funzione di controllo sulla sostenibilità dei costi derivanti dall’adozione del contratto integrativo e sulla conformità degli stessi ai vincoli di legge in generale e di bilancio in particolare, specie in relazione ai trattamenti accessori. Appare evidente, in conformità all’art. 8, comma 6 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali, come il corretto iter di svolgimento del procedimento in esame richieda l’invio formale all’organo di revisione dei conti delle relazioni oggetto di certificazione e, qualora non pervengano rilievi entro quindici giorni, la possibilità di sottoscrivere comunque il contratto integrativo. Ciò in quanto l’assenza di una data certa circa la trasmissione (o il mancato rispetto dei termini previsti o addirittura i dubbi sull’avvenuto inoltro) delle relazioni all’organo di revisione contabile determinano un vulnus per l’intero procedimento in esame; oltre a far trasparire l’evidente violazione del principio di leale collaborazione tra gli organi di gestione dell’ente e l’organo di revisione contabile del medesimo ente.
Inoltre, il Collegio ritiene non possibile un controllo dei revisori ex post, “ora per allora”, rispetto a contratti integrativi già sottoscritti ed applicati. La Sezione ritiene che le disposizioni vigenti debbano essere interpretate nel senso che le relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa attinenti al contratto decentrato vadano tempestivamente – e comunque nei termini previsti – inviate all’Organo di revisione (per la conseguente certificazione) e che non si debba procedere alla sottoscrizione del contratto integrativo qualora non vi sia certezza della trasmissione degli atti o, peggio, qualora il medesimo organo abbia formulato rilievi, non superati nella fase seguente del procedimento in esame o qualora vi sia una certificazione negativa. Né è possibile sottoporre a controllo, al fine di ottenerne la conseguente certificazione di cui all’articolo 40, comma 3-sexies del d.lgs. n. 165/2001, contratti integrativi già sottoscritti ed applicati, ferma restando comunque la necessità del puntuale ed inderogabile rispetto da parte dell’ente locale di tutte le norme di riferimento, specie quelle sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION