Certificazione Covid, due nuove FAQ della RGS

La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato due nuove FAQ in merito alla corretta rappresentazione delle spese a valere sulle agevolazioni TARI (utenze non domestiche) di cui all’art. 6 del DL 73/2021 e delle spese confluite nel FPV 2020 e spese 2021.

In particolare, con la FAQ 46 la RGS rammenta che il decreto 273932 del 28.10.2021 prevede che le agevolazioni tari di cui all’art. 6 del DL n. 73/2021 debbano essere rappresentate nel modello di certificazione come maggiori spese da trasferimento ad imprese, in corrispondenza del codice U.1.04.03.00.000 “ Trasferimenti correnti a Imprese”, poiché le risorse TARI costituiscono ristori specifici di spesa e l’utilizzo dei ristori specifici di spesa trova evidenza nel Modello esclusivamente mediante l’inserimento di maggiori spese. Gli enti avrebbero dovuto contabilizzare l’entrata Tari al lordo della riduzione derivante dalle agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 73 del 2021, e, poi, con un giro contabile, neutralizzare l’entrata registrata al lordo di tali agevolazioni rilevando, quindi, una spesa di importo corrispondente alle agevolazioni stesse. Per gli enti che abbiano contabilizzato il ristoro TARI abbattendo il gettito tari  e senza rilevare la maggiore spesa, la RGS evidenzia che il Modello COVID-19/2021 non include nella Sezione 1-Entrate le voci relative alla Tari e che, dunque, non è possibile rilevare la minore entrata Tari 2021 che l’ente ha registrato nel proprio bilancio per effetto della contabilizzazione dell’entrata al netto delle agevolazioni; l’ente deve ugualmente certificare l’utilizzo del ristoro di spesa in parola valorizzando di pari importo, come indicato nel richiamato Decreto n. 273932, la colonna “ Maggiori spese 2021 “COVID-19” (e)” in corrispondenza della voce “ Trasferimenti correnti a Imprese”, pur non avendo effettuato le registrazioni contabili sopra richiamate (entrata al lordo e spesa di importo corrispondente alle agevolazioni attuate).
Nel caso in cui l’ente abbia registrato l’entrata al lordo delle agevolazioni Tari adottate ma abbia contabilizzato nel proprio bilancio le relative maggiori spese ad un codice diverso da quello indicato nel Decreto, occorre distinguere due circostanze:

  • se il codice utilizzato in bilancio non è incluso tra le voci di spesa di cui alla Sezione 2 del Modello COVID-19/2021, l’ente deve esclusivamente valorizzare la colonna (e) della Sezione 2 del Modello COVID-19/2021 inserendo gli impegni di spesa assunti a valere sul ristoro di spesa in parola in corrispondenza della riga “ U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese”;
  • se, invece, il codice di spesa utilizzato in bilancio è incluso tra le voci di cui alla Sezione 2 del Modello COVID-19/2021, l’importo degli impegni di spesa assunti a valere sul ristoro di spesa in parola deve essere detratto dal valore che è presente nella colonna (a) della Sezione 2 del Modello in corrispondenza del codice utilizzato in bilancio ed aggiunto al valore presente nella stessa colonna in corrispondenza della riga “ U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese”. L’ente deve comunque valorizzare la colonna (e) inserendo gli impegni di spesa assunti a valere sul ristoro di spesa in parola in corrispondenza della medesima riga “ U.1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese”.

Infine, qualora gli enti avessero incrementato, ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 73/2021, le agevolazioni alle utenze non domestiche con risorse proprie e/o risorse residue di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1 aprile 2021 relativo alla certificazione 2020, le agevolazioni incrementative non devono essere dichiate come maggiori spese COVID-19 nella certificazione 2021.

Con la FAQ 47 la RGS chiarisce che gli enti sono tenuti a riportare tutte le maggiori spese sostenute (impegnate) nell’anno 2021, nella colonna (e) della Sezione 2 del Modello, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che non siano già “coperte” da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private, fatta eccezione per le maggiori spese sostenute con le risorse derivanti dai ristori specifici di spesa statali esposti alla riga (E) della Sezione 2 del Modello e/o con le risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34/2020 e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104/2020 confluite in avanzo vincolato al 31.12.2020 nonché con le risorse assegnate nel 2021 di cui all’articolo 1, comma 822 della L. n. 178/2020. Ciò premesso, in tale colonna (e) della Sezione 2 del Modello COVID-19/2021 non devono essere riportate le spese, connesse all’emergenza da COVID-19, impegnate nel 2021 se tali spese sono già state incluse nella certificazione trasmessa per l’anno 2020 come quota del FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione Fondi Covid 2021, le nuove FAQ della RGS

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato sul proprio sito, nell’area “Pareggio di bilancio”, nuove FAQ (scarica Pdf) in merito alla certificazione per l’anno 2021 della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Con la FAQ n. 39 si chiarisce che non è dovuto il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) sulle riduzioni TARI finanziate con il “Fondone” e con le risorse del Fondo di cui all’art. 6 del DL. 73/2021, poiché le assegnazioni del Fondo in favore delle province/città metropolitane sono state stimate, sia per l’anno 2020 sia per l’anno 2021, considerando l’effetto delle agevolazioni TARI concesse dai Comuni. Per l’anno 2021, pertanto, le province e città metropolitane potranno certificare e vedersi riconosciuta l’intero minor gettito da TEFA 2021. Il TEFA è dovuto, invece, nel caso in cui le agevolazioni TARI siano state finanziate con risorse del fondo di solidarietà alimentare, di cui all’art. 53 del D.L. n. 73/2021, fermo restando che tale contribuzione va considerata nella certificazione delle maggiori spese/minori entrate di cui all’art. 1, comma 827 della L. n. 178/2020.

Con la FAQ 40, si rammenta che le risorse assegnate agli enti, sia a titolo di Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali che di ristori specifici di spesa, si considerano utilizzate, ai fini della certificazione, se impegnate entro il 31 dicembre 2021, nel rispetto dei principi contabili vigenti o se a valere sulle stesse è stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale). Per quanto riguarda, invece, le risorse del “Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017”, le stesse si considerano utilizzate se è avvenuto il pagamento del contributo all’impresa beneficiaria. L’utilizzo delle risorse, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 7, comma 1, del DPCM 24/09/2020, deve avvenire entro 6 mesi dalla conclusione dell’annualità di erogazione del contributo da parte del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ai singoli Comuni. Pertanto, nell’ipotesi del contributo 2020 erogato dal MEF nel corso del 2021, la scadenza per il relativo utilizzo è al 30 giugno 2022.
Pertanto, le risorse che dalla certificazione trasmessa dagli enti per gli anni 2020 e 2021 dovessero risultare non utilizzate – a copertura di minori entrate e/o maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 – saranno trattate in sede di conguaglio finale, unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate 2020 e 2021, assegnate e non utilizzate.

La FAQ 41 fornisce le istruzioni per la rappresentazione, nel solo modello di certificazione, dell’entrata relativa al nuovo canone unico patrimoniale che ha sostituito, tra l’altro, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni nonché il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari. Al riguardo, è possibile intervenire sulla colonna a) “Accertamenti 2021” della Sezione 1 del Modello, riducendo l’importo presente, in tale colonna, in corrispondenza del codice nel quale viene contabilizzata nel bilancio dell’ente la nuova entrata 2021 ed iscrivendo il medesimo importo, sempre nella colonna a) della medesima Sezione 1, in corrispondenza del codice utilizzato nel 2019 per contabilizzare in bilancio l’entrata ora sostituita dal canone unico patrimoniale.

Infine, con la FAQ 42 la RGS rappresenta che, ai fini della certificazione COVID-19 per l’anno 2021, per l’esonero dal pagamento nel 2021 del canone unico patrimoniale, per i comuni rileva il ristoro delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione del canone e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP e TOSAP), automaticamente indicato dal sistema informatico nel modello COVID-19/2021 nella cella “Ristori specifici di entrata (B)”. Quindi, le eventuali minori entrate ovvero le perdite di gettito subite dall’ente sono già coperte dal ristoro specifico. Tuttavia, è comunque certificabile la maggiore perdita di gettito non coperta dal ristoro previsto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION